CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 18198/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di truffa già pronunciata dal Tribunale di Palermo con sentenza 11/2/2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, SCIMONELLI [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso, con cui si articolano doglianze in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione del trattamento sanzionatorio sono fondati su motivazione che esplicitamente valorizza la rilevanza sul punto dei precedenti penali e di fatto evidenzia la gravità del danno arrecato alla persona offesa e che quindi risulta logica congrua e completa (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di € 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciQ in Roma, il 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] bere estensore Il P