CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 19878/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 9154-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 12 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, [OSCURATO:PERSONA] di serviziillecito. Conseguenze dell’omesso adempimento degli obblighi previdenziali R.G.N.9154/2022 Cron. Rep. Ud.27/04/2023 CC rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 779/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 510/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.9154/2022 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Firenze, in riforma della pronuncia del Tribunale di Prato, ha accolto il gravame dell’INPS, diretto a sentir dichiarare dovuti, dalla società “[OSCURATO:PERSONA] 12 s.r.l.”, a titolo di responsabile solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003, i contributi di cui al verbale ispettivo emesso dallo stesso ente creditore; la Corte territoriale ha riscontrato l’omesso versamento da parte de lla debitrice principale, “[OSCURATO:PERSONA]”, ditta individuale nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA] , dei contributi dovuti per il periodo gennaio 2016 – giugno 2017 in relazione al le posizioni contributive dei lavoratori impiegati nella realizzazione delle commesse provenienti dalla società “[OSCURATO:PERSONA] 12 s.r.l.” indicate nelle fatture di cui all’accertamento ispettivo; la Corte territoriale ha riconosciuto, nel rapporto che legava la società al l’impresa individuale, un appalto di servizi pur se formalmente esso era stato qualificato come contratto d’opera, atteso che dall’accertamento di merito era risultato che la ditta di confezioni disponeva di una vera organizzazione imprenditoriale, occupando una pluralità di lavoratori,e non si serviva solo del lavoro personale del titolare e della sua famiglia; ha, quindi, ritenuto applicabile il me ccanismo di solidarietà in base alla norma ratione temporisvigente, escludendo l’incostituzionalità dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003 rispetto agli artt. 3, 24, 41 della Carta costituzionale in base alla ratio della stessa previsione, rivolta ad evitare il rischio che meccanismi di decentramento e di dissociazione fra titolarità dell’attività e utilizzazione della manodopera possano volgersi in danno dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del contratto commerciale; la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:PERSONA] 12 s.r.l.” sulla base di due motivi; l’INPS ha depositato tempestivo controricorso; all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente deduc e “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2222 e 1655 e ss. e dell’art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003”; contesta la qualificazione del contratto quale appalto, valorizzando la ricostruzione delle circostanze di fatto contenuta nell’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, a sé favorevole; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione di orme di diritto in relazione al mancato accoglimento dell’istanza relativa alla sollevata questione di illegittimità costituzionale dell’art.29 d.lgs. n. 276 del 2003 avuto riguardo agli artt. 24 e 41 Costituzione”; la Corte d’appello avrebbe scaricato sui committenti la responsabilità della ditta utilizzatrice per inadempimento contributivo, ciò in violazione delle norme richiamate; i due motivi, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; le prospettazioni dellaricorrente deducono solo apparentemente una violazione di legge, là dove mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) nel caso in esame, la sentenza appare ben motivata, sia quanto all’accertamento della natura del contratto in essere tra le parti, sia quanto all’evidenziazione dellaratio della responsabilità in capo alla committente da parte della norma, e della sua costituzionalità alla luce dell’esigenza di tutelare lavoratori dai rischi insiti nei processi di decentramento produttivo; in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del la ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ovedovuto, per il ricorso