CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 agosto 2021
Cassazione n. 45064/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA]:[OSCURATO:PERSONA], chiede l'accoglimento del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa della parte civile PATRI' ISABELLA, si associa alle richieste del Procuratore Generale e deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione.[OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di ROMA, con sentenza del 30/1/2019, in riforma della sentenza pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di ROMAin data 7/6/2017, qualificata la condotta contestata ai sensi dell'art. 81 e 640 cod. pen. quanto ai fatti commessi sino al 14 dicembre 2016, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai fatti antecedenti al 30 luglio 2011 perché estinti per prescrizione e, rideterminata la pena per i fatti successivi a tale data e per i fatti di estorsione commessi dal 15 dicembre 2016, ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 640 e 81 e 629 cod. pen. 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato rinviato a giudizio per il reato di estorsione continuata, commessa dall'anno 2010 al 5 gennaio 2017, per avere ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] delle somme di denaro, minacciandola di rivelare al marito di avere intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale. All'esito del giudizio di primo grado l'imputato è stato condannato per i reati così come ascritti. A seguito dell'appello presentato dalla difesa la Corte territoriale, ritenuto che i fatti commessi sino al 14 dicembre 2016 dovessero essere qualificati come truffa continuata e non come estorsione continuata, ha dichiarato la prescrizione per i fatti commessi sino al 30 luglio 2011 e ha rideterminato pertanto la pena per i residui fatti di truffa, commessi dal 31 luglio 2011 al 14 dicembre 2016, e per due ipotesi di estorsione, commesse il 15 dicembre 2016 e il 5 gennaio 2017, tutti uniti dal vincolo della continuazione. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 e 629 cod. pen. 1.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto quale estorsione. 2. In data 26 agosto 2021 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato. La sentenza deve essere pertanto annullata senza rinvio quanto alla tentata estorsione e la pena deve essere rideterminata. Il ricorso è nel resto inammissibile.1. Nel primo motivo la difesa rileva che i due fatti ritenuti in sentenza, verificatisi in Roma il 15 dicembre 2016 e il 5 gennaio 2017, non sarebbero qualificabili come due autonomi episodi di estorsione quanto piuttosto quali distinti momenti di un unico episodio costrittivo. Nello stesso capo di imputazione, così come anche ricostruito nella sentenza di primo grado, d'altro canto, si farebbe riferimento a un unico episodio, quello del 5 gennaio 2017, e non a due distinte ipotesi di estorsione, ciò in quanto nel caso di specie vi sarebbe una unica estorsione frazionata in due azioni, la richiesta, in data 15 dicembre 2016, e la dazione, il 5 gennaio 2017. Regione questa per la quale la Corte territoriale non avrebbe dovuto applicare l'aumento per la continuazione e la pena dovrebbe ora essere rideterminata. La doglianza è fondata. Come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato di estorsione, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione solo quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (Sez. 2, n. 37297 del 28/06/2019, C., Rv. 277513 da ultimo Sez. 2, n. 6569 del 10/11/2020, dep. 2021, Raffone, Rv. 280655; Sez. 2, n. 41167 dei 02/07/2013, Tannmaro e altro, Rv. 256729) Dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado emerge che nel caso di specie i due episodi, quello del 15 dicembre 2016 e quello del 5 gennaio 2017 sono solo due momenti della medesima complessiva azione, finalizzata al conseguimento dell'ingiusto profitto. In data 15 dicembre 2016, infatti, il ricorrente ha incontrato la persona offesa, le ha chiesto la somma di denaro minacciando che avrebbe detto tutto al marito, che "avrebbe fatto scoppiare la bomba", e le ha dato tempo fino al 10 gennaio successivo per versare i 700 euro. Il giorno dopo, il 16 dicembre, l'ha chiamata ribadendo le minacce e la persona offesa si è determinata a rivolgersi alla polizia giudiziaria che poi contattata il 4 gennaio del 2017 dal legale della persona offesa, ha organizzato per il 5 gennaio successivo l'attività dinamica che ha portato all'arresto del ricorrente. A fronte dello svolgimento dei fatti così ricostruito dal primo giudice di merito, pertanto, risulta evidente come le due condotte, la richiesta del 15 dicembre 2016 e il versamento effettuato il 5 gennaio 2017 della somma di 400 euro, una quota parte di quella richiesta, non siano qualificabili come episodi autonomi ma come momenti della medesima azione che, appunto, ha preso le mosse con la richiesta dalla somma di denaro e si è poi perfezionata con la dazione di una quota parte della stessa (cfr. sul punto peraltro anche la formulazione originaria del capo di imputazione nel quale si fa riferimento a una richiesta complessiva e alla dazione di una sola parte proprio in data 5 gennaio 2017). Ragione questa per la quale il ricorrente deve essere ritenuto responsabile di una unica estorsione consumata e la sentenza deve essere annullata senza rinvio in ordine alla ritenuta sussistenza della tentata estorsione. La pena finale quindi, escluso l'aumento di pena pari a giorni 20 ed euro 100 applicato dal giudice d'appello, può essere complessivamente rideterminata in anni tre, mesi 5 ed euro 930,00 di multa. 2. Nel secondo motivo la difesa deduce la totale carenza di motivazione quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento all'episodio di estorsione. Pure a fronte di una specifica richiesta sul punto, infatti, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di motivare. La doglianza è manifestamente infondata. A fronte del motivo di appello sul punto, infatti, la Corte territoriale, seppure con motivazione estremamente sintetica (avere "cagionato alla persona offesa un consistente danno economico"), ha correttamente escluso che ricorressero i presupposti per il riconoscimento della circostanza attenuante invocata. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173; Sez. 2, Sentenza n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, RV. 265685 n.19308 del 20/01/2010, Uccello, RV. 247363; n.12456 del 04/03/2008, Unnina RV.239749; n.41578 del 22/11/2006, Massimi, RV. 235386; n.21872 del 06/03/ 2001, Contene, RV. 218795), d'altro canto, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di estorsione, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se è comunque, come nella sostanza nel caso di specie che si inserisce in una condotta che si è sviluppata nel corso di vari anni, immune da vizi logico-giuridici. 3. Nel terzo motivo la difesa deduce che la decisione della Corte territoriale sarebbe contraddittoria in quanto tra i fatti commessi prima, qualificati come truffa, e dopo il 15 dicembre 2016, qualificati come estorsione tentata e consumata, non vi sarebbe alcuna distinzione sostanziale così che sarebbe illogico addivenire a una diversa conclusione quanto alle ipotesi di reato ritenute sussistenti. La doglianza, che nella sostanza quanto all'episodio qualificato come estorsione risulta reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo specifico riferimento alle modalità in concreto utilizzate (la minaccia di "far scoppiare la bomba" raccontando tutto al marito, espressa il 15 dicembre 2016 e reiterata il giorno successivo, cfr. pag. 4 e 5 della sentenza di primo grado cui fa riferimento la pagina 5 della sentenza di appello), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4. La dichiarazione di inammissibilità del terzo motivo di ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado di legittimità dalla parte civile liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di tentata estorsione ed elimina la relativa pena, rideterminando la pena finale in anni tre, mesi cinque ed euro 930,00. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.510,00, oltre accessori di legge. Cos