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CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 08335/2022

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32678-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].TE.T. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1936/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/03/2018.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1936 del 2018 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR della Campania, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Tributi che aveva impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Roccarainola, in data 30 dicembre 2016, aveva risolto il contratto di tesoreria intercorrente con la società che, sin dal 31.12.2013, era risultata aggiudicataria della procedura indetta dal Comune ed aveva revocato l'affidamento del servizio di tesoreria il quale era stato poi affidato, senza l'espletamento della procedura concorsuale per la durata di due anni, alla Banca di credito popolare di Torre del Greco con determinazione del 4 gennaio 2017 n. 1.

1.1. Per quanto ancora interessa il Consiglio di Stato - dopo aver preso atto del fatto che il contratto di tesoreria era stato risolto dal Comune di Roccarainola per avere la [OSCURATO:SOCIETA]. rifiutato anticipazioni di tesoreria per motivi non condivisi dal Comune e ritenuti in contrasto con l'obbligo posto dall'art. 222 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dall'art. 11 della convenzione allegata al Ric. 2018 n. 32678 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -2- contratto di tesoreria - ha ritenuto che il rifiuto opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alle anticipazioni richieste fosse illegittimo.

1.2. Ha rilevato che ai sensi dell'art. 222 comma 1 del T.U.E.L. il tesoriere è tenuto, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di giunta, a concedere anticipazioni nel limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ed afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

1.3. Ha escluso la sussistenza della condizione di dissesto economico e finanziario che avrebbe autorizzato l'elevazione del limite di erogazione a cinque dodicesimi (art. 222 comma 2 bis e art. 246 T.U.E.L. per gli enti che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251 TUEL versando in condizione di grave indisponibilità di cassa certificata dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione).

1.4. Ha verificato che per l'anno in questione il limite era stato fissato con delibera della Giunta comunale del 7 gennaio 2016 n. 2 in € 948.467,64 e che tale limite, alla data della richiesta del 22 settembre 2016, non era stato superato.

1.5. Ha osservato che al tesoriere non è attribuito dalla legge un potere di sindacato sulla gestione contabile dell'amministrazione locale e sulla scelta di ricorrere ad anticipazioni, trattandosi di strumento finalizzato a garantire la regolare erogazione delle somme da parte dell'ente locale a terzi creditori anche in caso di provvisoria mancanza di liquidità dovuta alle modalità con le quali si costituisce nel corso dell'anno la disponibilità di cassa, per sua natura discontinua, perché legata alle scadenze fiscali ed ai trasferimenti di fondi dallo Stato.

1.6. Ha tratto conferma di tale ricostruzione dalla circostanza che, in base alle intese contenute nella convenzione , il tesoriere era stato autorizzato a trattenere gli interessi sulle somme anticipate ed ha escluso che questi potesse sottrarsi alla richiesta di anticipazione e Ric. 2018 n. 32678 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -3- che il rifiuto, ingiustificato, integrava un inadempimento che legittimava la risoluzione della convenzione restando irrilevanti, perché intempestive, le ragioni di preoccupazione opposte dalla società e smentite dai fatti successivi.

1.7. Ha infine posto in rilievo che non vi era alcun contrasto tra la decisione adottata e quella presa in precedenza nei confronti della stessa società, atteso che la situazione sottostante nei due casi era differente.

2. La [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, ai sensi dell'art. 111 ultimo comma Costituzione, per la cassazione della sentenza articolando due motivi.

Il Comune di Roccarainola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di credito popolare di Torre del Greco, parte del giudizio davanti al Consiglio di Stato, non risulta evocata nel presente giudizio.

Il Procuratore generale na concluso per l'inammissibilità del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod . proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.103 e 111 Cost. e dell'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc.civ. e si deduce che la materia oggetto della decisione rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti e non in quella del giudice amministrativo.

4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc. civ. poiché il Consiglio di Stato, nel procedere all'esame e ad una valutazione autonoma dei documenti versati in atti per accertare il superamento del limite per l'erogazione delle anticipazioni, sarebbe incorso in un eccesso di potere giurisdizionale sconfinando, con la sua indagine e decisione, nel merito dell'azione amministrativa.

Ric. 2018 n. 32678 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -4-

5. Il ricorso non può essere accolto dal che consegue l'inutilità di una integrazione dei contraddittorio nei confronti della Banca di credito popolare di Torre del Greco parte, seppure non costituita, nel giudizio davanti al Consiglio di Stato.

5.1. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Ne consegue che nel caso in esame, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l' integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr.

In tal senso tra le altre Cass.17/06/2019 n. 16141, 21/05/2018 n. 12515, 10/05/2018 n. 11287 e già Cass. s.u. 22/03/2010 n. 6826).

5.2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso deve essere in primo luogo rammentato che l'attore che, come nel caso in esame, abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre gravame contro la sentenza per denunciare il difetto della giurisdizione del giudice da lui prescelto non essendo rimasto soccombente su tale capo della decisione (cfr. Cass.

S.U. 20/10/2016 n.21260, 30/10/2019 n. 27844 e 30/072021 n. 21987).

Ric. 2018 n. 32678 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -5-

5.3. Neppure poi è ravvisabile il prospettato eccesso di potere giurisdizionale, denunciato con il secondo motivc di ricorso, in quanto come già stabilito da precedenti decisioni alle quali occorre dare ulteriore continuità, in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo non è neppure ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la semplice e decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, per cui l'autorità che l'ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cfr. Cass. s.u. 16/12/2019 n.33094, 13/03/2019 n. 7207, 17/12/2018 n. 32619 ma già Cass. s.u. 09/11/2001 n. 13927).

5.4. Peraltro, va evidenziato che nel caso in esame il giudice amministrativo ha contenuto la sua indagine in una valutazione di legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di anticipazioni avanzata, ricostruendo il quadro normativo e limitandosi a valutare se ed in che limiti la società aveva il potere di rifiutare la prestazione chiesta.

Tanto al fine di verificare l'esistenza dell'inadempimento da cui era scaturita la risoluzione del rapporto di cui era chiesta la verifica della legittimità.

5.5. In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8 della Costituzione affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l' interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell' Ric. 2018 n. 32678 sez.

SU - ud. 19-10-2021 -6- attività giurisdizionale (cfr. Cass. s.u. 04/12/2020 n. 27770, 25/03/2019 n. 8311).

6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della • sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in C 7.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32678-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].TE.T. - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 1936/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 28/03/2018. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1936 del 2018 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR della Campania, ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] e Tributi che aveva impugnato i provvedimenti con i quali il Comune di Roccarainola, in data 30 dicembre 2016, aveva risolto il contratto di tesoreria intercorrente con la società che, sin dal 31.12.2013, era risultata aggiudicataria della procedura indetta dal Comune ed aveva revocato l'affidamento del servizio di tesoreria il quale era stato poi affidato, senza l'espletamento della procedura concorsuale per la durata di due anni, alla Banca di credito popolare di Torre del Greco con determinazione del 4 gennaio 2017 n. 1. 1.1. Per quanto ancora interessa il Consiglio di Stato - dopo aver preso atto del fatto che il contratto di tesoreria era stato risolto dal Comune di Roccarainola per avere la [OSCURATO:SOCIETA]. rifiutato anticipazioni di tesoreria per motivi non condivisi dal Comune e ritenuti in contrasto con l'obbligo posto dall'art. 222 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dall'art. 11 della convenzione allegata al Ric. 2018 n. 32678 sez. SU - ud. 19-10-2021 -2- contratto di tesoreria - ha ritenuto che il rifiuto opposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alle anticipazioni richieste fosse illegittimo. 1.2. Ha rilevato che ai sensi dell'art. 222 comma 1 del T.U.E.L. il tesoriere è tenuto, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di giunta, a concedere anticipazioni nel limite di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ed afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 1.3. Ha escluso la sussistenza della condizione di dissesto economico e finanziario che avrebbe autorizzato l'elevazione del limite di erogazione a cinque dodicesimi (art. 222 comma 2 bis e art. 246 T.U.E.L. per gli enti che abbiano adottato la deliberazione di cui all'art. 251 TUEL versando in condizione di grave indisponibilità di cassa certificata dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione). 1.4. Ha verificato che per l'anno in questione il limite era stato fissato con delibera della Giunta comunale del 7 gennaio 2016 n. 2 in € 948.467,64 e che tale limite, alla data della richiesta del 22 settembre 2016, non era stato superato. 1.5. Ha osservato che al tesoriere non è attribuito dalla legge un potere di sindacato sulla gestione contabile dell'amministrazione locale e sulla scelta di ricorrere ad anticipazioni, trattandosi di strumento finalizzato a garantire la regolare erogazione delle somme da parte dell'ente locale a terzi creditori anche in caso di provvisoria mancanza di liquidità dovuta alle modalità con le quali si costituisce nel corso dell'anno la disponibilità di cassa, per sua natura discontinua, perché legata alle scadenze fiscali ed ai trasferimenti di fondi dallo Stato. 1.6. Ha tratto conferma di tale ricostruzione dalla circostanza che, in base alle intese contenute nella convenzione , il tesoriere era stato autorizzato a trattenere gli interessi sulle somme anticipate ed ha escluso che questi potesse sottrarsi alla richiesta di anticipazione e Ric. 2018 n. 32678 sez. SU - ud. 19-10-2021 -3- che il rifiuto, ingiustificato, integrava un inadempimento che legittimava la risoluzione della convenzione restando irrilevanti, perché intempestive, le ragioni di preoccupazione opposte dalla società e smentite dai fatti successivi. 1.7. Ha infine posto in rilievo che non vi era alcun contrasto tra la decisione adottata e quella presa in precedenza nei confronti della stessa società, atteso che la situazione sottostante nei due casi era differente. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso, ai sensi dell'art. 111 ultimo comma Costituzione, per la cassazione della sentenza articolando due motivi. Il Comune di Roccarainola ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] di credito popolare di Torre del Greco, parte del giudizio davanti al Consiglio di Stato, non risulta evocata nel presente giudizio. Il Procuratore generale na concluso per l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod . proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione degli artt.103 e 111 Cost. e dell'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc.civ. e si deduce che la materia oggetto della decisione rientrerebbe nella giurisdizione della Corte dei Conti e non in quella del giudice amministrativo. 4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciata la violazione dell'art. 111 Cost. in relazione all'art. 360 primo comma n. 1 cod. proc. civ. poiché il Consiglio di Stato, nel procedere all'esame e ad una valutazione autonoma dei documenti versati in atti per accertare il superamento del limite per l'erogazione delle anticipazioni, sarebbe incorso in un eccesso di potere giurisdizionale sconfinando, con la sua indagine e decisione, nel merito dell'azione amministrativa. Ric. 2018 n. 32678 sez. SU - ud. 19-10-2021 -4- 5. Il ricorso non può essere accolto dal che consegue l'inutilità di una integrazione dei contraddittorio nei confronti della Banca di credito popolare di Torre del Greco parte, seppure non costituita, nel giudizio davanti al Consiglio di Stato. 5.1. Come più volte affermato da questa Corte, infatti, il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.proc.civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti. Ne consegue che nel caso in esame, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l' integrazione del contraddittorio atteso che la concessione di esso si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (cfr. In tal senso tra le altre Cass.17/06/2019 n. 16141, 21/05/2018 n. 12515, 10/05/2018 n. 11287 e già Cass. s.u. 22/03/2010 n. 6826). 5.2. Venendo all'esame dei motivi di ricorso deve essere in primo luogo rammentato che l'attore che, come nel caso in esame, abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre gravame contro la sentenza per denunciare il difetto della giurisdizione del giudice da lui prescelto non essendo rimasto soccombente su tale capo della decisione (cfr. Cass. S.U. 20/10/2016 n.21260, 30/10/2019 n. 27844 e 30/072021 n. 21987). Ric. 2018 n. 32678 sez. SU - ud. 19-10-2021 -5- 5.3. Neppure poi è ravvisabile il prospettato eccesso di potere giurisdizionale, denunciato con il secondo motivc di ricorso, in quanto come già stabilito da precedenti decisioni alle quali occorre dare ulteriore continuità, in relazione alle pronunce di rigetto del giudice amministrativo non è neppure ipotizzabile lo sconfinamento nella sfera del merito, per la semplice e decisiva ragione che simili pronunce si esauriscono nella conferma del provvedimento impugnato, per cui l'autorità che l'ha emesso mantiene intatti tutti i poteri che avrebbe avuto se l'atto non fosse stato impugnato, con la sola eccezione di ravvisare in esso i vizi di legittimità ritenuti insussistenti dal giudice amministrativo (Cfr. Cass. s.u. 16/12/2019 n.33094, 13/03/2019 n. 7207, 17/12/2018 n. 32619 ma già Cass. s.u. 09/11/2001 n. 13927). 5.4. Peraltro, va evidenziato che nel caso in esame il giudice amministrativo ha contenuto la sua indagine in una valutazione di legittimità del rifiuto opposto alla richiesta di anticipazioni avanzata, ricostruendo il quadro normativo e limitandosi a valutare se ed in che limiti la società aveva il potere di rifiutare la prestazione chiesta. Tanto al fine di verificare l'esistenza dell'inadempimento da cui era scaturita la risoluzione del rapporto di cui era chiesta la verifica della legittimità. 5.5. In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8 della Costituzione affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l' interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell' Ric. 2018 n. 32678 sez. SU - ud. 19-10-2021 -6- attività giurisdizionale (cfr. Cass. s.u. 04/12/2020 n. 27770, 25/03/2019 n. 8311). 6. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della • sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in C 7.000,00 per compensi professionali, C 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella
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