CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusqe:ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed euro 800,00 di multa in relazione ai reati: di detenzione di una pistola semiautomatica, marca Astra, clandestina con matricola abrasa (capo 1) e di due pistole munite di regolare numero di matricola (capo 3); della loro ricettazione (capi 2 e 4); della detenzione di cartucce calibro 22 e 7,65 (capo 5); della ricettazione della somma euro 59.950,00 provento di delitto (capo 6). IN relazione a quest'ultima imputazione, ha ordinato la confisca del denaro ricettato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen. in relazione all'art. 445 cod. proc. pen. nonché mancanza di motivazione. Lamenta che il Tribunale abbia disposto la confisca della somma di denaro omettendo, in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità ampiamente richiamata, di esplicitare le ragioni poste a fondamento della misura ablatoria. Avrebbe dovuto, invece, dare atto della riferibilità delle cose confiscate al fatto di reato e delle ragioni di prevenzione speciale che giustificavano l'applicazione facoltativa della misura. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea qualificazione giuridica ai sensi dell'art. 648 cod. pen. del fatto contestato al capo 6 della rubrica. Evidenzia che, non essendo stato, anche solo vagamente, prospettato il reato presupposto, che costituisce uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall'art. 648 cod. pen., non è nemmeno possibile individuare la tipologia di delitto in relazione al quale è stato sottoposto a vincolo la somma di denaro. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è ammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi che, in ragione della connessione logica delle questioni poste, possono essere esaminati congiuntamente. 1. A seguito dell'estensione, per effetto della legge 12 giugno 2003 n. 134, della applicabilità della misura di sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall'art. 240 cod. pen., il giudice, nel procedimento ex art. 444 c.p.p., può disporla indipendentemente dall'accordo delle parti sul punto, fatta salva ovviamente l'ipotesi che le parti la abbiano espressamente esclusa. Le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che qualora la misura di sicurezza costituisca parte dell'accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potrà ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sarà ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Se, invece, la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non è intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa - che è inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, art. 448, comma 2, cod. proc. pen. - è impugnabile con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U. n. 21368 del =6/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - 01) 2. Nel caso in verifica non è ravvisabile il dedotto vizio motivazionale. Per giustificare l'uso del suo potere discrezionale in ordine all'applicazione della confisca facoltativa, quale è quella avente ad oggetto il profitto del reato, il giudice deve fare riferimento all'esistenza di un nesso pertinenziale con l'illecito che impone la sottrazione dei beni alla disponibilità del colpevole per impedire la agevolazione di nuovi fatti criminosi o comunque per evitare che la protrazione della loro disponibilità in capo al condannato possa costituire anche un semplice stimolo alla perpetrazione di nuove violazioni della legge penale (Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399; in senso conforme cfr., ad es.,- Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi,- Rv. 272204; Sez. 2, n. 6618 del 21/01/2014, Fiocco, Rv. 258275; Sez. 2, n. 3247 del 18/09/2013, dep. 2014, Gambacorta, Rv. 258546). Lo standard dell'impianto motivazionale è condizionato dal modello processuale e dalla natura della sentenza cui accede la statuizione di confisca. Nel caso della sentenza di patteggiamento, lo sviluppo argomentativo della decisione, pur non potendo ridursi ad una semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti, non può che essere correlato all'atto negoziale con cui l'imputato ha dispensato l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022 Anastasio, Rv. 283081 - 01; Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574 - 01). Muovendo da tale premessa, ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata sièdeguata e non apparente, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso in esame. Il GIP, ricostruendo, sia pure per rektionem, i fatti addebitati nei termini descritti nei singoli dai capi di imputazione, ha ordinato la confisca della somma di denaro in quanto bene/non solo riferibile direttamente ad uno dei reati per i quali è stata applicata la pena (la somma di denaro di provenienza illecita oggetto della condotta di ricettazione di cui al capo 6), ma la cui disponibilità in capo al condannato avrebbe potuto, sulla base di un giudizio prognostico ancorato agli stessi dati fattuali utilizzati per escludere l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., agevolare o amplificare il pericolo di reiterazione delle condotte illecite. Le banconote, infatti, erano state occultate nello stesso alloggiamento "ricavato dalla base della vasca idromassaggio" in cui erano custodite le armi e le munizioni, evidentemente perché destinate, al pari di queste ultime, all'esecuzione di condotte illecite. 2.1. Per completezza, va precisato che non è configurabile il vizio di erronea qualificazione del fatto previsto dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. Esso è, infatti, limitato ai casi in cui la qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. Rimane, invece, inammissibile l'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo quantificare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa