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Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 7 novembre 2019

Corte di giustizia UE/2019

ECLI:EU:C:2019:952
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CO0038_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa C‑38/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate»

1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 31)

2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo di mettere l’interessato in condizione di esprimersi oralmente – Insussistenza (v. punti 39‑43)

3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 47)

4. Parlamento europeo – Membri – Spese e indennità – Indennità di assistenza parlamentare – Controllo relativo all’utilizzo delle spese di assistenza parlamentare – Onere della prova (Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, art. 33, §§ 1 e 2) (v. punti 49‑52)

5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti (Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, artt. 33, § 1, e 39, § 2) (v. punti 64‑69)

6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Insussistenza – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 85‑87) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 82 del 4.3.2019 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0038_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento (causa C‑38/19 P) ( 1 ) «Impugnazione – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate» 1. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale (Regolamento di procedura della Corte, art. 181) (v. punto 31) 2. Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo di mettere l’interessato in condizione di esprimersi oralmente – Insussistenza (v. punti 39‑43) 3. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta (Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1) (v. punto 47) 4. Parlamento europeo – Membri – Spese e indennità – Indennità di assistenza parlamentare – Controllo relativo all’utilizzo delle spese di assistenza parlamentare – Onere della prova (Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, art. 33, §§ 1 e 2) (v. punti 49‑52) 5. Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti (Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, artt. 33, § 1, e 39, § 2) (v. punti 64‑69) 6. Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Insussistenza – Irricevibilità manifesta [Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2] (v. punti 85‑87) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 82 del 4.3.2019 .