Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 7 novembre 2019
Corte di giustizia UE/2019
ECLI:EU:C:2019:952
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CO0038_INF
Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2019 – [OSCURATO:PERSONA] / Parlamento
(causa C‑38/19 P) (
1
)
«Impugnazione – Parlamento europeo – Regolamentazione delle spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo – Indennità di assistenza parlamentare – Recupero delle somme indebitamente versate»
1.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivi manifestamente irricevibili o manifestamente infondati – Rigetto in qualsiasi momento, con ordinanza motivata, senza trattazione orale
(Regolamento di procedura della Corte, art. 181)
(v. punto 31)
2.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere ascoltato – Portata – Obbligo di mettere l’interessato in condizione di esprimersi oralmente – Insussistenza
(v. punti 39‑43)
3.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione – Irricevibilità manifesta
(Art. 256, § 1, TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58; regolamento di procedura della Corte, art. 170, § 1)
(v. punto 47)
4.
Parlamento europeo – Membri – Spese e indennità – Indennità di assistenza parlamentare – Controllo relativo all’utilizzo delle spese di assistenza parlamentare – Onere della prova
(Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, art. 33, §§ 1 e 2)
(v. punti 49‑52)
5.
Diritto dell’Unione europea – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Limiti
(Decisione dell’Ufficio di presidenza del Parlamento recante misure di applicazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, artt. 33, § 1, e 39, § 2)
(v. punti 64‑69)
6.
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Necessità di una critica precisa di un punto del ragionamento del Tribunale – Insussistenza – Irricevibilità manifesta
[Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1; regolamento di procedura della Corte, artt. 168, § 1, d), e 169, § 2]
(v. punti 85‑87)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
(
1
)
GU C 82 del 4.3.2019
.