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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31984/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

9/1956avverso la sentenza del 25/02/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio dimanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine allatempestività della querela non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);ritenuto che il motivo è anche aspecifico tenuto conto del fatto che lacensura era già stata puntualmente disattesa in secondo grado, conargomentazioni esaustive e logicamente ineccepibili, dirette ad evidenziare lacorrettezza dell’individuazione del dies a quo della querela nella comunicazionedella compagnia assicurativa del diniego di risarcimento (si vedano, inparticolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato;con lo stesso si deduce l’illegittimità della mancata rinnovazione dell’istruttoriaai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., con l’escussione di [OSCURATO:PERSONA], unicateste oculare: si tratta di doglianza aspecifica dato che manca il confronto conla sentenza impugnata che ha ritenuto la piena sufficienza del compendioprobatorio e la superfluità di ogni integrazione istruttoria (si veda pag. 8 dellasentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si deduceva l’omesso rilievodella presunta inesistenza giuridica della richiesta d’indennizzo per mancanza disottoscrizione, dalla quale discenderebbe l’insussistenza del reato di cui all’art.642, cod. pen.- è manifestamente infondato, perché i requisiti civilistici per lavalidità dell’atto non assumono rilevanza nell’accertamento del reato tenutoconto del fatto che la Corte d’appello ha accertato che la richiestad’indennizzo era stata presentata in nome e per conto della ricorrente da partedi un legale incaricato che, peraltro, allegava anche alla richiesta un certificatomedico (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata);ritenuto che il quarto motivo di ricorso nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], con cuisi deduceva il vizio di manifesta illogicità e il vizio di contraddittorietà dellamotivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, nonché l’unico motivo di ricorso presentato nell’interesse delGangemi, sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esenteda evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui nonè necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899);rilevato che la Corte d’appello ha correttamente motivato in sentenza,appellandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rilevando l’assenzadi elementi positivamente valutabili, per entrambi i ricorrenti, ai finidell’applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen. (si vedano pagg. 10-11 della sentenzaimpugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9/1956avverso la sentenza del 25/02/2026 della Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse dellaricorrente [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio dimanifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine allatempestività della querela non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01);ritenuto che il motivo è anche aspecifico tenuto conto del fatto che lacensura era già stata puntualmente disattesa in secondo grado, conargomentazioni esaustive e logicamente ineccepibili, dirette ad evidenziare lacorrettezza dell’individuazione del dies a quo della querela nella comunicazionedella compagnia assicurativa del diniego di risarcimento (si vedano, inparticolare, pagg. 6-7 della sentenza impugnata);ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato;con lo stesso si deduce l’illegittimità della mancata rinnovazione dell’istruttoriaai sensi dell’art. 603, cod. proc. pen., con l’escussione di [OSCURATO:PERSONA], unicateste oculare: si tratta di doglianza aspecifica dato che manca il confronto conla sentenza impugnata che ha ritenuto la piena sufficienza del compendioprobatorio e la superfluità di ogni integrazione istruttoria (si veda pag. 8 dellasentenza impugnata);ritenuto che il terzo motivo di ricorso - con cui si deduceva l’omesso rilievodella presunta inesistenza giuridica della richiesta d’indennizzo per mancanza disottoscrizione, dalla quale discenderebbe l’insussistenza del reato di cui all’art.642, cod. pen.- è manifestamente infondato, perché i requisiti civilistici per lavalidità dell’atto non assumono rilevanza nell’accertamento del reato tenutoconto del fatto che la Corte d’appello ha accertato che la richiestad’indennizzo era stata presentata in nome e per conto della ricorrente da partedi un legale incaricato che, peraltro, allegava anche alla richiesta un certificatomedico (si veda, in particolare, pag. 9 della sentenza impugnata);ritenuto che il quarto motivo di ricorso nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], con cuisi deduceva il vizio di manifesta illogicità e il vizio di contraddittorietà dellamotivazione in ordine al diniego di applicazione delle circostanze attenuantigeneriche, nonché l’unico motivo di ricorso presentato nell’interesse delGangemi, sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esenteda evidenti illogicità, come quella del giudice adito, il quale ha fatto correttaapplicazione del consolidato principio affermato da questa Corte, secondo cui nonè necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessionedelle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che facciariferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 2, n. 36104 del27/4/2017, Mastro, Rv. 271243), rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione (Sez. 2, n. 50196 del 26/10/2018, Montuori, n. m.; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014,Lule, Rv. 259899);rilevato che la Corte d’appello ha correttamente motivato in sentenza,appellandosi alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, rilevando l’assenzadi elementi positivamente valutabili, per entrambi i ricorrenti, ai finidell’applicazione dell’art. 62-bis, cod. pen. (si vedano pagg. 10-11 della sentenzaimpugnata);ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSANDRA [OSCURATO:PERSONA]
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