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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01013/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029C3S8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Aosta del 23 maggio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità sostenendo che il fatto non costituisce reato perché commesso in presenza della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito, i quali hanno affermato che non si può prospettare, nel caso di specie, un'ipotesi di legittima difesa, avendo il ricorrente concorso fattivamente a determinare la situazione di pericolo (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. con conseguente mancata applicazione del minimo della pena, è inammissibile poiché reitera le censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi, ha affermato come non vi è alcun elemento che conforta la versione sostenuta dal ricorrente secondo cui egli sarebbe stato provocato dal rivale e avrebbe, per tale motivo, reagito con un'aggressione fisica (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione del minimo della pena, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è anch'esso inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito i quali hanno affermato che i numerosi precedenti penali dell'imputato, oltre alla gravità dei fatti, impediscono di applicare una pena in misura minore rispetto a quella già concessa (vedasi pag. 4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 029C3S8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Aosta del 23 maggio 2019 che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni aggravate e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di penale responsabilità sostenendo che il fatto non costituisce reato perché commesso in presenza della scriminante della legittima difesa, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito, i quali hanno affermato che non si può prospettare, nel caso di specie, un'ipotesi di legittima difesa, avendo il ricorrente concorso fattivamente a determinare la situazione di pericolo (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); - che il secondo motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. con conseguente mancata applicazione del minimo della pena, è inammissibile poiché reitera le censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione esente da vizi, ha affermato come non vi è alcun elemento che conforta la versione sostenuta dal ricorrente secondo cui egli sarebbe stato provocato dal rivale e avrebbe, per tale motivo, reagito con un'aggressione fisica (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); - che il terzo motivo del ricorso dell'imputato, che si duole della mancata applicazione del minimo della pena, previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 2, cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, è anch'esso inammissibile in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito i quali hanno affermato che i numerosi precedenti penali dell'imputato, oltre alla gravità dei fatti, impediscono di applicare una pena in misura minore rispetto a quella già concessa (vedasi pag. 4 del provvedimento impugnato); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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