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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46412/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Amministrazione resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 12 novembre 2012 al 21 aprile 2016.

2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per i delitti ex artt. 416-bis cod.proc.pen., 624, 625 e 648 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 della

I. n. 203 del 1991, è stato, all'esito dell'abbreviato, condannato alla pena di 10 anni di reclusione per tutti i reati contestati, ma la Corte di appello lo ha assolto dal reato associativo ed, esclusa l'aggravante di cui al citato art. 7, ha dichiarato prescritto il reato di furto ed ha confermato la condanna per il solo reato di ricettazione, rideterminandola in anni 2 e mesr4 di reclusione.

3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, precisando che il diritto all'indennizzo è configurabile limitatamente alla durata della custodia eccedente la pena concretamente applicata e, quindi, limitatamente a 1 anno, 1 mese e 9 giorni.

Più precisamente, il giudice della riparazione, richiamata la giurisprudenza secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396 - 01), ha individuato una condotta gravemente colposa del ricorrente, eziologicamente rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, nelle sue frequentazioni con soggetti inseriti nel sodalizio criminale e nella consumazione di condotte delittuose specifiche, per le quali è intervenuta la condanna o la declaratoria di prescrizione.

Nella ordinanza impugnata si è altresì precisato che il giudice del merito, nella sentenza di assoluzione, ha sottolineato che "Varacalli è certamente un soggetto vicino a tale ambiente, legato ad un rapporto di subordinazione di interesse lavorativo con un personaggio mafioso come Parlongo e, preso in considerazione come soggetto affidabile da altri esponenti dell'organizzazione, Melia e Romano".

4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, prospettando una rivalutazione contenutistica della motivazione della sentenza assolutoria, da parte del giudice della riparazione, al fine di escludere le condizioni legittimanti l'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., oltre alla mancata individuazione di una specifica condotta gravemente colposa, desunta in modo generico dalla conversazione captata tra terzi, i quali negano l'avvenuta affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] ("il giudice della riparazione liberamente rielabora il contenuto connotante la motivazione della sentenza assolutoria riprendendo taluni segmenti fattuali ivi indicati senza, però, procedere al controllo e alla corretta interpretazione dei medesimi; genericamente riferisce di una contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti criminali, radicalmente omettendo di collegare detta contiguità a un comportamento ontologicamente determinato e certamente riferibile al medesimo"). 5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; l'Amministrazione resistente per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ).

Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952).

In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie).

Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).

Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.

Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto.

3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, le specifiche condotte (extra-processuali) gravemente colpose dell'istante, che hanno contribuito causalmente a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in ordine alla sua partecipazione all'associazione criminale: condotte consistenti, da un lato, nella frequentazione di soggetti facenti parti del sodalizio e, dall'altro lato, nella consumazione di reati (per i quali è intervenuta la condanna o la declaratoria di prescrizione).

Invero, il giudice della riparazione ha menzionato e trascritto quei passaggi della motivazione della sentenza di assoluzione in cui [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto come soggetto vicino all'ambiente criminale, addirittura legato da un rapporto di interesse lavorativo con un personaggio mafioso e considerato affidabile da altri esponenti dell'organizzazione, sicché la decisione risulta correttamente ed esaustivamente motivata, in modo, peraltro, conforme agli orientamenti già evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità ed a quello secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01).

Invero, il ricorrente si è limitato, in modo alquanto vago, ad asserire una rivalutazione del contenuto della sentenza di assoluzione, senza, tuttavia, individuare e trascrivere alcun passaggio di essa idoneo a smentire l'interpretazione che ne ha dato il giudice della riparazione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, oltre che alla refusione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG e dell'Amministrazione resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha impugnato l'ordinanza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], con cui è stata rigettata la sua richiesta di riparazione per ingiusta detenzione patita dal 12 novembre 2012 al 21 aprile 2016. 2. Il ricorrente, sottoposto alla misura cautelare per i delitti ex artt. 416-bis cod.proc.pen., 624, 625 e 648 cod.pen., aggravati ai sensi dell'art. 7 della I. n. 203 del 1991, è stato, all'esito dell'abbreviato, condannato alla pena di 10 anni di reclusione per tutti i reati contestati, ma la Corte di appello lo ha assolto dal reato associativo ed, esclusa l'aggravante di cui al citato art. 7, ha dichiarato prescritto il reato di furto ed ha confermato la condanna per il solo reato di ricettazione, rideterminandola in anni 2 e mesr4 di reclusione. 3. La Corte di Appello ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, precisando che il diritto all'indennizzo è configurabile limitatamente alla durata della custodia eccedente la pena concretamente applicata e, quindi, limitatamente a 1 anno, 1 mese e 9 giorni. Più precisamente, il giudice della riparazione, richiamata la giurisprudenza secondo cui non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta nei precedenti gradi di giudizio, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (Sez. 3, n. 2451 del 09/10/2014, dep. 2015, Rv. 262396 - 01), ha individuato una condotta gravemente colposa del ricorrente, eziologicamente rilevante ai fini dell'adozione e del mantenimento della misura cautelare, nelle sue frequentazioni con soggetti inseriti nel sodalizio criminale e nella consumazione di condotte delittuose specifiche, per le quali è intervenuta la condanna o la declaratoria di prescrizione. Nella ordinanza impugnata si è altresì precisato che il giudice del merito, nella sentenza di assoluzione, ha sottolineato che "Varacalli è certamente un soggetto vicino a tale ambiente, legato ad un rapporto di subordinazione di interesse lavorativo con un personaggio mafioso come Parlongo e, preso in considerazione come soggetto affidabile da altri esponenti dell'organizzazione, Melia e Romano". 4. Il ricorrente, con l'odierna impugnazione, ha denunciato la violazione di legge ed il vizio di motivazione, prospettando una rivalutazione contenutistica della motivazione della sentenza assolutoria, da parte del giudice della riparazione, al fine di escludere le condizioni legittimanti l'accoglimento dell'istanza ex art. 314 cod.proc.pen., oltre alla mancata individuazione di una specifica condotta gravemente colposa, desunta in modo generico dalla conversazione captata tra terzi, i quali negano l'avvenuta affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] ("il giudice della riparazione liberamente rielabora il contenuto connotante la motivazione della sentenza assolutoria riprendendo taluni segmenti fattuali ivi indicati senza, però, procedere al controllo e alla corretta interpretazione dei medesimi; genericamente riferisce di una contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con ambienti criminali, radicalmente omettendo di collegare detta contiguità a un comportamento ontologicamente determinato e certamente riferibile al medesimo"). 5.La Procura Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; l'Amministrazione resistente per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. 2. Occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01 ). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). In definitiva, il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come si è recentemente precisato (Sez. 4 n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859 - 01), però, ai fini dell'accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale. Tale principio va, tuttavia, collegato al diverso piano di indagine del giudizio di riparazione per ingiusta detenzione rispetto a quello penale: difatti, come già sottolineato, il giudice della riparazione non può affermare avvenuti fatti esclusi dal giudice del merito, ma semplicemente può attribuire a circostanze emerse nel giudizio di merito un diverso valore probatorio con riferimento alle diverse condotte che integrano la condizione ostativa all'indennizzo richiesto. 3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione di tali principi, individuando, con una motivazione congrua e non manifestamente illogica, le specifiche condotte (extra-processuali) gravemente colpose dell'istante, che hanno contribuito causalmente a determinare l'errore dell'autorità giudiziaria in ordine alla sua partecipazione all'associazione criminale: condotte consistenti, da un lato, nella frequentazione di soggetti facenti parti del sodalizio e, dall'altro lato, nella consumazione di reati (per i quali è intervenuta la condanna o la declaratoria di prescrizione). Invero, il giudice della riparazione ha menzionato e trascritto quei passaggi della motivazione della sentenza di assoluzione in cui [OSCURATO:PERSONA] è riconosciuto come soggetto vicino all'ambiente criminale, addirittura legato da un rapporto di interesse lavorativo con un personaggio mafioso e considerato affidabile da altri esponenti dell'organizzazione, sicché la decisione risulta correttamente ed esaustivamente motivata, in modo, peraltro, conforme agli orientamenti già evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità ed a quello secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa all'ingiusta carcerazione, può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue con i soggetti condannati nel medesimo procedimento, purchè il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 - 01). Invero, il ricorrente si è limitato, in modo alquanto vago, ad asserire una rivalutazione del contenuto della sentenza di assoluzione, senza, tuttavia, individuare e trascrivere alcun passaggio di essa idoneo a smentire l'interpretazione che ne ha dato il giudice della riparazione. 4.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, oltre che alla refusione delle spese a favore dell'Amministrazione resistente. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, che liquida in