CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 34920/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 11457-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentatoe difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calceal ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente- e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3264/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 2 9 / 10 /202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] il Comune di Fiumicinopropone ricorso, affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva accolto l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n. della Commissione tributaria provinciale di Roma, in rigetto de l ricors o proposto a vverso cartella di pagamento avente ad oggettoil pagamento ICI annualità 201 1 ; la societàcontribuente resiste con controricorso, la Concessionaria è rimastaintimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. il ricorso per cassazione è stato notificato, in data 23.4.2021, all’Agenzia delle entrate riscossione presso il difensore costituito nel giudizio d’appello, ovvero l’[OSCURATO:PERSONA]; 1.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza 30 gennaio 2020 n. 2087), dopo l’estinzione di Equitalia per effetto del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016, la notifica del ricorso per cassazione, per essere rituale, va eseguita, tuttavia, nei confronti della subentrata Agenzia delle Entrate – Riscossione presso l’Avvocatura Generale di Roma; 1.3. in conseguenza, quindi, dellanullità della notifica effettuata presso ildifensore già costituito per il p recedente grado di lite (cfr. Cass. SU n. 2087/2020 cit.), è ammissibile la rinnovazione della notifica nei confronti della parte rimasta intimata P.Q.M. La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso all'Agenzia delle Entrate - R iscossione presso l'Avvocatura Generale dello Stato da eseguirsi a cura della parte ricorrente nel termine perentorio di giorni sessantadalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di Cassa