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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30905/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla rilevanza penale e alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel reato di truffa e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente esaminate in appello, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagine 5 e 6 sulla mancata denuncia dello smarrimento o sottrazione dei documenti con cui erano state attivate le carte prepagate e delle carte stesse); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, è generico e manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che 'nel caso in esame la Corte ha valorizzato a pag. 6 della sentenza l'entità del danno e l'assenza di elementi positivi e il ricorrente non si confronta con questa duplice motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data p giugno 2024 Il Consigliere estensore D POS1TAT'A Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge in relazione alla rilevanza penale e alla qualificazione giuridica del fatto contestato nel reato di truffa e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputata, sono finalizzati ad ottenere, mediante doglianze in fatto già adeguatamente esaminate in appello, una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di risultanze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si vedano pagine 5 e 6 sulla mancata denuncia dello smarrimento o sottrazione dei documenti con cui erano state attivate le carte prepagate e delle carte stesse); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, è generico e manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che 'nel caso in esame la Corte ha valorizzato a pag. 6 della sentenza l'entità del danno e l'assenza di elementi positivi e il ricorrente non si confronta con questa duplice motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data p giugno 2024 Il Consigliere estensore D POS1TAT'A Il Presidente
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