Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024

Cassazione n. 06702/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, in quanto meramente reiterativi ed oppositivi, senza alcun confronto con la motivazione lineare e completa resa in sentenza; rilevato, infatti, che l'identificazione dell'imputato è stata ritenuta certa in ragione del rinvenimento a bordo dell'autovettura di documenti e chiavi dell'abitazione del Pollice, rilevando, con rigorosa argomentazione logica, che sia l'uso dell'autovettura da parte di terzi che il furto o smarrimento dei documenti e delle chiavi non erano mai stati denunciati (pa.4); considerato che anche l'esclusione della particolare tenuità del fatto è sorretta da adeguata motivazione, che attribuisce rilievo alle modalità della condotta, descritte nell'imputazione, e alla personalità negativa dell'imputato, gravato da recidiva specifica e reiterata, giustificativa del diniego delle attenuanti generiche, richieste con formula di stile ( pag.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in curo tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il consigliere estensore Il Presidente