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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29414/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13564-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatavin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e difesgS7 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentí - contro [OSCURATO:PERSONA] 11210661002, elettivamente 2021 domiciliatc4 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31 (TEL 5385 0635454548), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato/ e difeso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoz-rentf - avverso la sentenza n. 371/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 16/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] assumendo che le cartelle sottese agli avvisi di pagamento e alla ipoteca , non le erano state mai notificate.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] sud spa che chiedeva il rigetto del ricorso stante la ritualità delle notifiche. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso .

In sede di appello la Ctr della Campania , accertando che le cartelle erano state regolarmente notificate in riforma della sentenza di primo grado confermava l'operato dell'ufficio .

Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili : 1) Violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cpc nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art. 2836 cc ,inesistenza e nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate violazione ex art. 26 e 57 2 comma dpr 6o2\73 e art. 37 comma 27 dl 223\2007 e 137 ,148cpc ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cpc . 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 comma 2 e 77 DLGS n. 602 \ 73 in riferimento all'art. 360 cpc comma 1 n3 cpc e nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora. 3) Disconoscimento documentazione prodotta in copia ex artt. 28 e 20 dpr 445\2000.

Nonché art. 2719 cpc ed art. 26 dpr 6o2\1973 ai sensi dell'art. 360 c. i n. 5 cpc . 4) (erroneamente rubricato con il n. 5 dal ricorrente ).

Prescrizione e decadenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo violazione degli artt. 17 e 25 dpr 6o2\1973 ai sensi dell'art. 360n c.i n. 3 cpc Si costituiva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto del ricorso e \o la dichiarazione di inammissibilità.

Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'onere della prova, mancato deposito degli originali e nullità delle notifiche.

Sicuramente deve escludersi la violazione dell'onere della prova visto che il giudice di appello ha ritenuto sulla base della documentazione acquisita la correttezza del procedimento notificatorio.

Invero può parlarsi di violazione dell'onere della prova solo quando non si è raggiunta la prova su un fatto determinato e il mancato assolvimento viene posto a carico di una delle parti , mentre nel caso secondo il giudice è stata raggiunta la prova dell'avvenute notifiche.

La parte poi si duole della mancata esibizione dei titoli originali.

Nel caso la sentenza ha considerato regolare la notifica degli atti fiscali sulla base dei documenti prodotti , e poiché nella sentenza nulla si dice di una eventuale eccezione del contribuente circa la difformità delle copie agli originali o del intervenuto formale disconoscimento, il ricorrente , nel prospettare tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, cosa non avvenuta , prospettando evidentemente in modo errato che in ogni caso le copie non potessero essere esaminate anche in mancanza di contestazione. (vedi sul punto in senso analogo Cass. n. 1435 del 2013; conf.

Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017).

Proprio perché era indispensabile la conoscenza puntuale della difesa svolta in appello il ricorrente non poteva limitarsi genericamente alla illustrazione della censura ma doveva riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare sia che non si trattava di difesa nuova sia la sua specificita (Cass. n. 22880 del 2017).

Si evidenzia inoltre che il mancato disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. .Ad abundantiam va anche sottolineato in base alla giurisprudenza formatasi che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 2018).

Il secondo motivo è altresì infondato ,in quanto l'iscrizione ipotecaria come si detto nel motivo precedente era stata preceduta dalla notifica delle cartelle , sicchè l'iscrizione ipotecaria era legittima essendo trascorso come previsto dall'art. 77 dpr 602\ 73 ,il termine di cui all'art. 50 comma i , non essendo necessario ratione temporis alcun tipo di comunicazione prodromica dell'iscrizione .

Del resto l'iscrizione ipotecaria ha solo la funzione di garantire l'adempimento e si distingue dalla espropriazione immobiliare coattiva diretta invece al soddisfacimento del debito.

Con il terzo motivo la parte sostiene la irrilevanza della documentazione in copia prodotta ai fini delle notifiche.

Tale motivo è stato già esaminato con rifermento al primo motivo i cui si è rimarcato la mancanza di autosufficienza circa il disconoscimento delle copie .

Con il 4 motivo la parte sostiene che il debito indicato nelle cartelle si era irrimediabilmente prescritto e l'intervenuta decadenza .

Anche sul punto il motivo non supera la autosufficnza prevista dall'art. 366 cpc.

Per quello che qui interessa la sentenza di secondo grado nulla dice sul punto , sicchè era necessario che il ricorrente indicasse in quale punto del ricorso in primo grado fosse stata sollevata la questione e poi ribadita specificamente con la comparsa di costituzione in appello .

Proprio la carenza di tali specifici elementi nel ricorso per cassazione impedisce alla corte di apprezzarne se sia un tema oggetto del contendere o se si tratti di un motivo nuovo e come tale inammissibile.

Va anche aggiunto che la parte non specifica neppure il rapporto sotteso alle singole cartelle , che come è noto è rilevante ai fini della individuazione del termine di prescrizione.

Inoltre neppure specifica se la prescrizione sia maturata prima della notifica , oggetto di contestazione o successivamente .

Appare evidente che nel caso essendo state le cartelle notificate correttamente , non possono essere esaminate eventuali decadenze e prescrizioni maturate antecedentemente alla notifica , non essendo stata proposta alcuna rituale impugnazione rendendo così definitiva la pretesa, in esse racchiusa .

Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo .

P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate in euro 2300 oltre oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115\2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13564-2014 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatavin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat e difesgS7 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrentí - contro [OSCURATO:PERSONA] 11210661002, elettivamente 2021 domiciliatc4 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 31 (TEL 5385 0635454548), presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato/ e difeso, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricoz-rentf - avverso la sentenza n. 371/2013 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 16/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dall'impugnazione proposta dal contribuente [OSCURATO:PERSONA] assumendo che le cartelle sottese agli avvisi di pagamento e alla ipoteca , non le erano state mai notificate. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] sud spa che chiedeva il rigetto del ricorso stante la ritualità delle notifiche. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso . In sede di appello la Ctr della Campania , accertando che le cartelle erano state regolarmente notificate in riforma della sentenza di primo grado confermava l'operato dell'ufficio . Propone ricorso in Cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi così sintetizzabili : 1) Violazione dell'onere della prova ex art. 2697 cpc nonché omessa esibizione dei titoli originari ex art. 2836 cc ,inesistenza e nullità della notificazione delle cartelle di pagamento impugnate violazione ex art. 26 e 57 2 comma dpr 6o2\73 e art. 37 comma 27 dl 223\2007 e 137 ,148cpc ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 3 cpc . 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 comma 2 e 77 DLGS n. 602 \ 73 in riferimento all'art. 360 cpc comma 1 n3 cpc e nullità ed illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta dalla notifica delle cartelle esattoriali e degli avvisi di mora. 3) Disconoscimento documentazione prodotta in copia ex artt. 28 e 20 dpr 445\2000. Nonché art. 2719 cpc ed art. 26 dpr 6o2\1973 ai sensi dell'art. 360 c. i n. 5 cpc . 4) (erroneamente rubricato con il n. 5 dal ricorrente ). Prescrizione e decadenza della procedura di riscossione a mezzo ruolo violazione degli artt. 17 e 25 dpr 6o2\1973 ai sensi dell'art. 360n c.i n. 3 cpc Si costituiva con controricorso l'[OSCURATO:PERSONA] la quale chiedeva il rigetto del ricorso e \o la dichiarazione di inammissibilità. Ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'onere della prova, mancato deposito degli originali e nullità delle notifiche. Sicuramente deve escludersi la violazione dell'onere della prova visto che il giudice di appello ha ritenuto sulla base della documentazione acquisita la correttezza del procedimento notificatorio. Invero può parlarsi di violazione dell'onere della prova solo quando non si è raggiunta la prova su un fatto determinato e il mancato assolvimento viene posto a carico di una delle parti , mentre nel caso secondo il giudice è stata raggiunta la prova dell'avvenute notifiche. La parte poi si duole della mancata esibizione dei titoli originali. Nel caso la sentenza ha considerato regolare la notifica degli atti fiscali sulla base dei documenti prodotti , e poiché nella sentenza nulla si dice di una eventuale eccezione del contribuente circa la difformità delle copie agli originali o del intervenuto formale disconoscimento, il ricorrente , nel prospettare tale questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, aveva l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, cosa non avvenuta , prospettando evidentemente in modo errato che in ogni caso le copie non potessero essere esaminate anche in mancanza di contestazione. (vedi sul punto in senso analogo Cass. n. 1435 del 2013; conf. Cass. n. 23675 del 2013, n. 27568 del 2017). Proprio perché era indispensabile la conoscenza puntuale della difesa svolta in appello il ricorrente non poteva limitarsi genericamente alla illustrazione della censura ma doveva riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziare sia che non si trattava di difesa nuova sia la sua specificita (Cass. n. 22880 del 2017). Si evidenzia inoltre che il mancato disconoscimento della conformità all'originale delle copie fotografiche o fotostatiche acquistano, ai sensi dell'art. 2719 c.c., la stessa efficacia probatoria dell'originale, ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c. .Ad abundantiam va anche sottolineato in base alla giurisprudenza formatasi che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa (Cass. n. 12737 del 2018). Il secondo motivo è altresì infondato ,in quanto l'iscrizione ipotecaria come si detto nel motivo precedente era stata preceduta dalla notifica delle cartelle , sicchè l'iscrizione ipotecaria era legittima essendo trascorso come previsto dall'art. 77 dpr 602\ 73 ,il termine di cui all'art. 50 comma i , non essendo necessario ratione temporis alcun tipo di comunicazione prodromica dell'iscrizione . Del resto l'iscrizione ipotecaria ha solo la funzione di garantire l'adempimento e si distingue dalla espropriazione immobiliare coattiva diretta invece al soddisfacimento del debito. Con il terzo motivo la parte sostiene la irrilevanza della documentazione in copia prodotta ai fini delle notifiche. Tale motivo è stato già esaminato con rifermento al primo motivo i cui si è rimarcato la mancanza di autosufficienza circa il disconoscimento delle copie . Con il 4 motivo la parte sostiene che il debito indicato nelle cartelle si era irrimediabilmente prescritto e l'intervenuta decadenza . Anche sul punto il motivo non supera la autosufficnza prevista dall'art. 366 cpc. Per quello che qui interessa la sentenza di secondo grado nulla dice sul punto , sicchè era necessario che il ricorrente indicasse in quale punto del ricorso in primo grado fosse stata sollevata la questione e poi ribadita specificamente con la comparsa di costituzione in appello . Proprio la carenza di tali specifici elementi nel ricorso per cassazione impedisce alla corte di apprezzarne se sia un tema oggetto del contendere o se si tratti di un motivo nuovo e come tale inammissibile. Va anche aggiunto che la parte non specifica neppure il rapporto sotteso alle singole cartelle , che come è noto è rilevante ai fini della individuazione del termine di prescrizione. Inoltre neppure specifica se la prescrizione sia maturata prima della notifica , oggetto di contestazione o successivamente . Appare evidente che nel caso essendo state le cartelle notificate correttamente , non possono essere esaminate eventuali decadenze e prescrizioni maturate antecedentemente alla notifica , non essendo stata proposta alcuna rituale impugnazione rendendo così definitiva la pretesa, in esse racchiusa . Per effetto del rigetto del ricorso , le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo . P. Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] liquidate in euro 2300 oltre oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma i quater del Dpr 115\2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma i-bi
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