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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13257/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20699-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in giudizio di persona ex art. 82 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata' e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 6519/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue.

In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AVARELLO per mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 1992, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente appellato avverso la statuizione sulle spese processuali contenute nella sentenza della CTP di Catania, liquidando a favore del predetto l'importo complessivamente determinato con riferimento ai due gradi di merito, in 200,00 euro oltre accessori di legge.

Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui non replica per iscritto l'intimata, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.m. 8 marzo 2018 n. 37, di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, avendo la CTR liquidato per spese processuali per il doppio grado del giudizio di merito l'importo genericamente e complessivamente quantificato in soli 200,00 euro.

Invero, premesso che «In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 - 01), la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto il contribuente è un avvocato che stava in giudizio di persona), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull'applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe (Cass. n. 12537 del 2019), ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della

I. n. 794 del 1942 (cfr. Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01) ed errando sulla quantificazione del valore della causa che va individuato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014.

Pare, inoltre, opportuno ricordare, avuto riguardo ai tempi di svolgimento dei giudizi di merito, che «In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata.

Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione», come è accaduto nel caso in esame, «il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza» (Cass. n. 31884 del 2018; conf.

Cass. n. 19989 del 2021).

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei due gradi di giudizio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 22/02/2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20699-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], avvocato, in giudizio di persona ex art. 82 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata' e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - resistente - avverso la sentenza n. 6519/13/2019 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamento emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] AVARELLO per mancato pagamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 1992, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR rigettava l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ed accoglieva quello incidentale proposto dal contribuente appellato avverso la statuizione sulle spese processuali contenute nella sentenza della CTP di Catania, liquidando a favore del predetto l'importo complessivamente determinato con riferimento ai due gradi di merito, in 200,00 euro oltre accessori di legge. Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, cui non replica per iscritto l'intimata, denunciando la violazione e falsa applicazione del d.m. 8 marzo 2018 n. 37, di modifica del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, lamentando l'insufficiente liquidazione delle spese processuali. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto, avendo la CTR liquidato per spese processuali per il doppio grado del giudizio di merito l'importo genericamente e complessivamente quantificato in soli 200,00 euro. Invero, premesso che «In tema di spese processuali, la liquidazione dei compensi in applicazione del d.m. n. 55 del 2014 deve essere effettuata per ciascuna fase del giudizio, in modo da consentire la verifica della correttezza dei parametri utilizzati ed il rispetto delle relative tabelle» (Cass., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 19482 del 23/07/2018, Rv. 650096 - 01), la CTR ha liquidato a titolo di spese processuali un importo determinato complessivamente per entrambi i gradi di giudizio ed in misura inferiore ai minimi previsti dalla tariffa forense (applicabile nel caso di specie in quanto il contribuente è un avvocato che stava in giudizio di persona), peraltro senza adottare alcuna motivazione sull'applicabilità di disposizioni che consentissero la riduzione delle tariffe (Cass. n. 12537 del 2019), ponendosi così in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della I. n. 794 del 1942 (cfr. Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017, Rv. 645613 - 01) ed errando sulla quantificazione del valore della causa che va individuato ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.m. n. 55 del 2014. Pare, inoltre, opportuno ricordare, avuto riguardo ai tempi di svolgimento dei giudizi di merito, che «In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal d.m. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto d.m., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado; nondimeno, in caso di riforma della decisione», come è accaduto nel caso in esame, «il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza» (Cass. n. 31884 del 2018; conf. Cass. n. 19989 del 2021). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata ed essendo necessari accertamenti sulle attività processuali espletate dalla parte vittoriosa nei due gradi di giudizio, la causa va rinviata alla competente CTR che provvederà anche a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità in conformità ai principi sopra enunciati. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 22/02/2022 I
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