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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44061/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020W017) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; (y) OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali specifici dell'imputato nel quinquennio e dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e della gravità della condotta accertata; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 sett

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 020W017) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; (y) OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto è meramente riproduttivo di una censura già dedotta e motivatamente disattesa in appello; Considerato che, peraltro, i giudici di secondo grado hanno congruamente escluso le attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti penali specifici dell'imputato nel quinquennio e dell'assenza di elementi positivi per l'imputato e della gravità della condotta accertata; Ritenuto, peraltro, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (ex plurimis: Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane ed altri, Rv. 248244); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 sett
Sentenza Cassazione n. 44061/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris