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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 maggio 2024

Cassazione n. 39356/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe e all'esito di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento all'acquisto per uso non esclusivamente personale di 1 kg di marijuana.

2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Si deducono, con i primi due motivi, la mancanza di motivazione, rispettivamente: a) in merito all'accertato uso non esclusivamente personale della sostanza acquistata (reiterando l'errore già riscontrato dalla sentenza rescindente e consistente nell'aver fatto riferimento solo alla quantità di stupefacente); b) in ordine all'esclusione della sussumibilità della fattispecie accertata nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Con i motivi terzo e quarto, infine, si deduce la mancanza di motivazione, rispettivamente, in merito all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione giudiziale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in ragione dell'assorbente circostanza per cui con esso il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01).

I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, sono difatti lungi dall'aver omesso la motivazione in merito a tutti i punti di cui innanzi, avendo, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica e da leggersi in termini non parcellizzati (come invece vorrebbe il ricorrente), quanto ai punsi sub a) e b), escluso il prospettato utilizzo personale del chilogrammo di marijuana oltre che la «lieve entità» del fatto valutando il ritenuto rilevante dato quantitativo oltre che le concrete modalità dell'acquisto, operato, per l'importo di 1.940,00 euro (come indicato anche in rubrica) «in conto vendita», e il rapporto non occasionale con l'intermediario Sheko (per quanto ritenuto emergente dagli elementi risultanti dalle captate conversazioni agli atti con valutazioni non sindacabili in questa sede in quanto non prospettate come frutto di travisamento delle dette conversazioni e comunicazioni).

Parimenti dicasi quanto alla critiche che si appuntano, sempre in termini di mancanza di motivazione, sulla commisurazione giudiziale della pena, inferiore alla media edittale, con riferimento alla quale la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, motiva escludendo altresì l'aumento per la recidiva, nonostante la pregressa condanna e l'operato aumento da parte del giudice di primo grado, nonché la sussistenza di circostanze tali da rendere necessaria una riduzione del trattamento sanzionatorio, tra cui segni di resi piscenza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). ( P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Brescia, con la pronuncia di cui in epigrafe e all'esito di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza di primo grado ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, con riferimento all'acquisto per uso non esclusivamente personale di 1 kg di marijuana. 2. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono, con i primi due motivi, la mancanza di motivazione, rispettivamente: a) in merito all'accertato uso non esclusivamente personale della sostanza acquistata (reiterando l'errore già riscontrato dalla sentenza rescindente e consistente nell'aver fatto riferimento solo alla quantità di stupefacente); b) in ordine all'esclusione della sussumibilità della fattispecie accertata nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Con i motivi terzo e quarto, infine, si deduce la mancanza di motivazione, rispettivamente, in merito all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche e alla commisurazione giudiziale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in ragione dell'assorbente circostanza per cui con esso il ricorrente non confronta il proprio dire con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, in motivazione, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 01). I giudici di merito, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, sono difatti lungi dall'aver omesso la motivazione in merito a tutti i punti di cui innanzi, avendo, con motivazione insindacabile in sede di legittimità in quanto coerente e non manifestamente illogica e da leggersi in termini non parcellizzati (come invece vorrebbe il ricorrente), quanto ai punsi sub a) e b), escluso il prospettato utilizzo personale del chilogrammo di marijuana oltre che la «lieve entità» del fatto valutando il ritenuto rilevante dato quantitativo oltre che le concrete modalità dell'acquisto, operato, per l'importo di 1.940,00 euro (come indicato anche in rubrica) «in conto vendita», e il rapporto non occasionale con l'intermediario Sheko (per quanto ritenuto emergente dagli elementi risultanti dalle captate conversazioni agli atti con valutazioni non sindacabili in questa sede in quanto non prospettate come frutto di travisamento delle dette conversazioni e comunicazioni). Parimenti dicasi quanto alla critiche che si appuntano, sempre in termini di mancanza di motivazione, sulla commisurazione giudiziale della pena, inferiore alla media edittale, con riferimento alla quale la Corte territoriale, diversamente da quanto dedotto, motiva escludendo altresì l'aumento per la recidiva, nonostante la pregressa condanna e l'operato aumento da parte del giudice di primo grado, nonché la sussistenza di circostanze tali da rendere necessaria una riduzione del trattamento sanzionatorio, tra cui segni di resi piscenza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). ( P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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