CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 14572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30270-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 700/13/2018 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 30270 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR dell'[OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso nei confronti di essi ricorrenti dall'Agenzia delle Entrate in rettifica, ai fini dell'imposta di registro su atto di compravendita immobiliare, del valore del bene compravenduto; 2. l'Agenzia delle Entrate depositava memoria di costituzione tardiva; 3. in data 18/05/2019, i ricorrenti presentavano alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dell'Agenzia delle Entrate, domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell'ad 6 d.L. 119/2018, convertito in Legge 17/12/2018, n. 136; 4. i ricorrenti hanno documentato di aver pagato la prima rata dell'importo dovuto per la definizione della vertenza; 5. i ricorrenti, con atto depositato il 4 marzo 2022, hanno chiesto dichiarasi l'estinzione del giudizio; 6: in i-ngiode di qusnto prée~ reinsidernto che l'ufficio non ha oopOStO diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit. alla definizione della lite, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute; 7. non sussistono i presupposti processuali per l'applicazione del pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. (cfr.Cass. n.14782 del 07/06/2018). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2022, svolta con modalità da remoto. Il Presidente, [OSCURATO:PERSONA]