CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.La Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa città, respingeva la domanda monitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA], infermiera presso la [OSCURATO:PERSONA] in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa originariamente stipulato col Ministero della Giustizia (al quale era subentrata l’Azienda USL di Salerno a seguito del trasferimento dei compiti di assistenza all’interno della struttura penitenziaria). Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta dall’[OSCURATO:PERSONA] di Salerno avverso il decreto con cui le era stat o ingiunto i l pagamento della somma di € 22.124,10in favore della Izzo a titolo di aggiornamento della tariffa oraria per l’attività svolta dalla medesima dal 1.7.2010 al 31.3.2013, aveva ridotto tale somma ad € 17.241,54. 2. La Corte territoriale precisava che erano incontroversi tanto la natura autonoma della prestazione svolta dalla Izzo, quanto il numero delle ore lavorate dalla Izzo nell’arco temporale oggetto di causa. 3. Evidenziava che la pretesa azionata dalla lavoratrice era basata sulla delibera n. 33 del 22.6.2010, con la quale il Commissario ad acta per il Piano di rientro del settore sanitario aveva disposto il nuovo schema di contratto di lavoro autonomo per il personale operante negli istituti penitenziari con rapporto libero professionale ed aveva previsto l’obbligo delle [OSCURATO:PERSONA] di effettuare la ricognizione delle prestazioni, nonché l’accertamento qualitativo e quantitativo con autorizzazione alla stipula dei contratti per la quota oraria non garantita in caso di carenza di personale, facendo obbligo di fare riferimento alla tariffa oraria prevista dal capitolato speciale di appalto concordato per l’assistenza domiciliare nell’ambito del Comune di Napoli (€ 20,63 per il personale infermieristico).4. Rimarcava che con il contratto di collaborazione coordinata e continuativa le parti si erano accordate per il compenso orario di € 17,34, mentre la delibera n.33/2010 era stata emessa da un soggetto estraneo al contratto e al rapporto di lavoro, stante l’esigenza di effettuare la ricognizione del fabbisogno in ordine all’assistenza sanitaria da espletare presso le strutture sanitarie e di rendere omogenei i trattamenti economici del personale, senza tuttavia intervenire sui rapporti già in essere. 5. Riteneva che l’indicazione contenuta nella medesima fosse riferita a lla tariffa massima, che lasciava i contraenti liberi di rideterminare e di adeguare le tariffe con apposito accordo, senza obbligare le singole [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere le tariffe ivi indicate. 6. Escludeva tanto l’applicabilità dell’art. 36 Cost., quanto l’automatico inserimento nel contratto della tariffa oraria indicata dal Commissario ad acta. 7. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. 8. L’[OSCURATO:PERSONA] di Salernoha resistito con controricorso. DIRITTO 1.Con l’unico motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ad acta per il Piano di rientro del settore sanitario, per avere la Corte territoriale erroneamente escluso l’applicazione automatica della tariffa oraria ivi prevista. Evidenzia il carattere obbligatorio della suddetta tariffa, a fronte della regolamentazione dello statusgiuridico ed economico del personale impegnato in prestazioni libero-professionali, al fine di evitare forme di lavoro interinale. Sostiene che la 2. Il ricorso è inammissibile, in quanto non denuncia la violazione di una norma di diritto. Con sentenza n. 278/2014, la Corte costituzionale ha infatti dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 83, della legge 23 dicembre 2009, n.19 (impugnato in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 5, 70, primo comma, 77, primo e secondo comma, 114, 117, terzo e sesto comma, 120, secondo comma e 121, secondo comma, Cost.)nella parte in cui attribuisce al Commissario ad acta la facoltà di adottare tutte le misure indicate nel piano di rientro dai disavanzi sanitari, nonché gli ulteriori atti e provvedimenti normativi, amministrativi, organizzativi e gestionali da esso implicati, in quanto presupposti o comunque correlati e necessari alla completa attuazione del piano. La medesima sentenza ha in particolare chiarito che la norma impugnata, nell’ambito del potere sostitutivo straordinario del Governo ex art. 120 Cost., non legittima un asserito intervento sostitutivo di natura legislativa del commissario ad acta, ma solo la possibilità di adottare atti di carattere amministrativo ritenuti necessari ai fini del contenimento della spesa sanitaria. I giudici della Consulta, nel richiamare la sentenza della Corte costituzionale n. 361/2010, secondo cui a livello regionale è solo il Consiglio l’organo titolare del potere legislativo, mentre la disciplina contenuta nell’art. 120 Cost. non legittima il conferimento di poteri legislativi ad un soggetto che sia stato nominato Commissario del Governo, hanno ribaditoche l’esercizio del potere di cui all’art. 120, secondo comma, Cost. non può modificare l’ordine delle attribuzioni, né creare nuovi tipi di atti legislativi di competenza di organi che non hanno la relativa funzione. 3. Per quanto attiene alla dedotta qualificazione della delibera commissariale n. 33 del 22.6.2010 come fonte contrattuale decentrata, va richiamata la consolidatagiurisprudenza di questa Corte secondo cui , ai sensi dell’art.63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., come modificato dal d. lgs. n.40 del 2006, la denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento a quelli di carattere nazionale, per i quali è previsto il particolare regime di pubblicità di cui all’art.47, comma 8, del d. lgs. n.165 del 2001, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione decentrata rispetto al comparto, con la conseguenza che la loro interpretazione è riservata al giudice di merito, edè censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione, nei limiti fissati dall’art. 360 n.5 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis (Cass. n. 8906/2023; Cass. n.3367/2023; Cass. 32697/2022; Cass. 25626/2020, 7568/2020, 20917/2019, 33312/2018; Cass. n.16954/2018; Cass.n.10094/2018; 16705/2018, 4921/2016, Cass. 15934/2013, Cass. 6748/2010, Cass. 28859/2008, Cass.20599/2006; Cass. 5565/2004), nella specie non dedotti. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; ai sensidel d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma d