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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 06296/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14361/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 14361/2024 Cron.

Rep.

C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio d ei m inistri , Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dal lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Università degli studi di Ferrara e Università degli studi di Parma, tutti rappresentati e difes i dell’ Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti e resistenti- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 612/2024 depositata il 26/03/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di SezioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze e le Università degli studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1983 e il 1994; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione.

Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 marzo 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che la questione dell’individuazione del momento di esordio della prescrizione era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento consolidato, ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17619 del 2022; per cui, non avendo nessuno degli appellanti provato di aver interrotto il decorso della prescrizione entro i dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, il diritto doveva ritenersi ormai prescritto.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con tre diversi ricorsi; un ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi; un ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] più altri 88 ricorrenti affidato ad un motivo e un altro ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo.

Resistono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro, Ministero dell’economia e finanze e le Università degli studi di Ferrara e Parma con un unico controricorso, in relazione al ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre negli altri due le suindicate parti pubbliche hanno depositato un mero atto di costituzione.

Nelle more della fissazione della data di decisione, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che è inserito tra i ricorrenti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato – dopo che per lui si è costituito altro difensore –di rinunciare al ricorso.

Successivamente detto difensore ha rinunciato al mandato.

La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Basciani e Braggion (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme considerata non pacifica e comunque contraddetta da alcune decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea.

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione alla data di esordio della prescrizione.

I ricorrenti sostengono che la tesi fatta propria dalla Corte d’appello non terrebbe nella dovuta considerazione la circostanza per cui alla data del 27 ottobre 1999 il diritto fatto valere dai ricorrenti non poteva neppure essere esercitato.

Una serie di pronunce di merito, poi, avrebbe contraddetto la giurisprudenza di legittimità, e la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE ha confermato l’esistenza di una condotta illecita da parte dello Stato italiano.

3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 14 CEDU, perché, ad avviso dei ricorrenti, condividendo la tesi della giurisprudenza qui criticata si finirebbe per far rimanere incensurata la responsabilità dello Stato italiano per il tardivo adempimento delle direttive CEE 82/76, 75/326, 75/363 e 93/16.

4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost. e dell’art. 267 TFUE, perché la sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, avrebbe violato le richiamate norme costituzionali.

5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha condannato alle spese ritenendo sussistente la soccombenza, mentre la presenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza avrebbe dovuto consigliare la compensazione delle stesse.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA] più 88 (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999.

I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999.

La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ma poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non potrebbe cominciare a decorrere, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto.

Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito della nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011.

In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]).

7. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e delle norme del codice civile in ordine al decorso della prescrizione.

Il ricorso, con motivazione in buona misura coincidente o comunque analoga a quella degli altri due, contesta che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere la prescrizione dalla data del 27 ottobre 1999.

La decisione della Corte.

8. La Corte osserva che l’unico motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i primi quattro motivi del ricorso Basciani e Braggion pongono tutti la medesima questione, anche se prospettata con modalità diverse, e cioè quella relativa al decorso della prescrizione.

8.1. Tali motivi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999.

Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi.

I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto.

9. Rimane da esaminare il quinto e ultimo motivo del ricorso Basciani e Braggion, che pone la questione della condanna alle spese nel giudizio di merito.

Si tratta di un motivo manifestamente infondato, quando non temerario.

Nessuna incertezza nella giurisprudenza sussisteva nel momento in cui la Corte di merito ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, di talché, piena essendo la soccombenza, non si vede di cosa possano dolersi i ricorrenti.

10. La Corte prende poi atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegue – dato il positivo apprezzamento che merita la desistenza dal giudizio – la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e l’assenza dell’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato nei confronti di tale medico. 11.

In conclusione è rigettato il ricorso dei dottori Basciani e Braggion, mentre sono dichiarati inammissibili i ricorsi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle spese di lite, nulla va disposto in relazione al ricorso dei dottori Basciani e Braggion e del dott. [OSCURATO:PERSONA], posto che le Amministrazioni pubbliche non hanno svolto, in relazione ad essi, attività difensiva in questa sede, non potendosi considerare controricorsi gli atti di costituzione depositati in relazione a tali ricorsi.

Quanto al ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, data l’integrale soccombenza, va disposta la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022.

In considerazione della pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.).

Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.).

Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti tranne il dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiarainammissibili i ricorsi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso dei dottori Basciani e Braggion; compensa le spese del presente giudizio quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA]; condanna i ricorrenti del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in solido, in favore delle resistenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 24.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 12.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ..

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14361/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], R.G. 14361/2024 Cron. Rep. C.C. 10/2/2026 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio d ei m inistri , Ministero dell’università e della ricerca, Ministero dal lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute, Ministero dell’economia e finanze, Università degli studi di Ferrara e Università degli studi di Parma, tutti rappresentati e difes i dell’ Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti e resistenti- avverso la sentenza della Corte d’a ppello di Bologna n. 612/2024 depositata il 26/03/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Presidente di SezioneFrancesco [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze e le Università degli studi di Modena e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse dichiarato il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, avendo gli stessi frequentato le relative scuole in anni accademici tra il 1983 e il 1994; ovvero, che la parte convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni per la ritardata attuazione delle note direttive europee in tema di medici specializzandi. A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio le parti convenute, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite. 2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 26 marzo 2024, ha rigettato il gravame, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese del grado. Ha osservato la Corte territoriale che la questione dell’individuazione del momento di esordio della prescrizione era stata risolta dalla giurisprudenza di legittimità con un orientamento consolidato, ribadito anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17619 del 2022; per cui, non avendo nessuno degli appellanti provato di aver interrotto il decorso della prescrizione entro i dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, il diritto doveva ritenersi ormai prescritto. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori suindicati con tre diversi ricorsi; un ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affidato a cinque motivi; un ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] più altri 88 ricorrenti affidato ad un motivo e un altro ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un solo motivo. Resistono la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero del lavoro, Ministero dell’economia e finanze e le Università degli studi di Ferrara e Parma con un unico controricorso, in relazione al ricorso [OSCURATO:PERSONA], mentre negli altri due le suindicate parti pubbliche hanno depositato un mero atto di costituzione. Nelle more della fissazione della data di decisione, il dott. [OSCURATO:PERSONA], che è inserito tra i ricorrenti nel ricorso [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato – dopo che per lui si è costituito altro difensore –di rinunciare al ricorso. Successivamente detto difensore ha rinunciato al mandato. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso Basciani e Braggion (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 101 Cost., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe erroneamente deciso la causa facendo applicazione non della legge, ma di un’interpretazione delle norme considerata non pacifica e comunque contraddetta da alcune decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 cod. civ., in relazione alla data di esordio della prescrizione. I ricorrenti sostengono che la tesi fatta propria dalla Corte d’appello non terrebbe nella dovuta considerazione la circostanza per cui alla data del 27 ottobre 1999 il diritto fatto valere dai ricorrenti non poteva neppure essere esercitato. Una serie di pronunce di merito, poi, avrebbe contraddetto la giurisprudenza di legittimità, e la sentenza 24 gennaio 2018 della Corte di giustizia UE ha confermato l’esistenza di una condotta illecita da parte dello Stato italiano. 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost. e dell’art. 14 CEDU, perché, ad avviso dei ricorrenti, condividendo la tesi della giurisprudenza qui criticata si finirebbe per far rimanere incensurata la responsabilità dello Stato italiano per il tardivo adempimento delle direttive CEE 82/76, 75/326, 75/363 e 93/16. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost. e dell’art. 267 TFUE, perché la sentenza impugnata, nel rigettare la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, avrebbe violato le richiamate norme costituzionali. 5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, secondo comma, cod. proc. civ., perché la sentenza impugnata ha condannato alle spese ritenendo sussistente la soccombenza, mentre la presenza di diversi orientamenti nella giurisprudenza avrebbe dovuto consigliare la compensazione delle stesse. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] più 88 (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie; degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE; dell’art. 10 Cost.; dell’art. 19, comma 1, seconda parte, del Trattato sull’Unione Europea; dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, delle sentenze della Corte di Giustizia Europea 25 febbraio 1999 (procedimento C-131/97) e del 3 ottobre 2000; dell’art. 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU; degli artt. 1, 10, 11 e 12 delle c.d. preleggi; degli artt. 2934, 2935 e 2938 cod. civ., dell’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. I ricorrenti sostengono che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. La prescrizione, infatti, potrebbe decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere esercitato, ma poiché, nella specie, una piena attuazione della normativa europea ancora non avrebbe avuto luogo, tale termine ancora non potrebbe cominciare a decorrere, sicché il diritto dei ricorrenti non potrebbe considerarsi prescritto. Vi sarebbe stata, inoltre, incertezza nella giurisprudenza fino almeno fino alla data del 17 maggio 2011, di deposito della nota sentenza di questa Corte n. 10813 del 2011. In subordine, i ricorrenti chiedono che venga rimessa la questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Ricorso [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 7. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e delle norme del codice civile in ordine al decorso della prescrizione. Il ricorso, con motivazione in buona misura coincidente o comunque analoga a quella degli altri due, contesta che la sentenza impugnata abbia fatto decorrere la prescrizione dalla data del 27 ottobre 1999. La decisione della Corte. 8. La Corte osserva che l’unico motivo dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i primi quattro motivi del ricorso Basciani e Braggion pongono tutti la medesima questione, anche se prospettata con modalità diverse, e cioè quella relativa al decorso della prescrizione. 8.1. Tali motivi sono tutti inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), del codice di procedura civile. La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari – realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le altre, le ordinanze 24 luglio 2023, n. 22181, 25 marzo 2024, n. 7984, e 30 gennaio 2025, n. 2250). Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da tale giurisprudenza, sempre confermata in seguito, non vi sono ragioni di discostarsi. I ricorrenti, d’altra parte, non hanno neppure prospettato di aver compiuto un atto di interruzione della prescrizione nel decennio che va dal 27 ottobre 1999 al 27 ottobre 2009, per cui correttamente la Corte di merito ha concluso che il diritto fatto valere in giudizio fosse da considerare prescritto. 9. Rimane da esaminare il quinto e ultimo motivo del ricorso Basciani e Braggion, che pone la questione della condanna alle spese nel giudizio di merito. Si tratta di un motivo manifestamente infondato, quando non temerario. Nessuna incertezza nella giurisprudenza sussisteva nel momento in cui la Corte di merito ha rigettato l’appello degli odierni ricorrenti, di talché, piena essendo la soccombenza, non si vede di cosa possano dolersi i ricorrenti. 10. La Corte prende poi atto della rinuncia al ricorso da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], alla quale consegue – dato il positivo apprezzamento che merita la desistenza dal giudizio – la compensazione delle spese del giudizio di cassazione e l’assenza dell’obbligo di versamento del doppio del contributo unificato nei confronti di tale medico. 11. In conclusione è rigettato il ricorso dei dottori Basciani e Braggion, mentre sono dichiarati inammissibili i ricorsi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle spese di lite, nulla va disposto in relazione al ricorso dei dottori Basciani e Braggion e del dott. [OSCURATO:PERSONA], posto che le Amministrazioni pubbliche non hanno svolto, in relazione ad essi, attività difensiva in questa sede, non potendosi considerare controricorsi gli atti di costituzione depositati in relazione a tali ricorsi. Quanto al ricorso dei dottori [OSCURATO:PERSONA] ed altri, data l’integrale soccombenza, va disposta la condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in base al d.m. n. 147 del 2022. In considerazione della pluralità dei ricorrenti, la relativa liquidazione viene compiuta secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 26603 (punto 11.1.). Ritiene la Corte che, poiché il ricorso torna a porre questioni oggetto di un orientamento fermissimo, maturato in anni ben precedenti rispetto a quello di proposizione dell’impugnazione, e insiste nel sostenere tesi da tempo costantemente smentite, i ricorrenti debbano essere condannati anche al pagamento dell’ulteriore somma di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.; alla quale segue, per legge, la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende (art. 96, quarto comma, cit.). Sussistono inoltre i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte di tutti i ricorrenti tranne il dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA]; dichiarainammissibili i ricorsi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] (ed altri) e [OSCURATO:PERSONA]; rigetta il ricorso dei dottori Basciani e Braggion; compensa le spese del presente giudizio quanto al dott. [OSCURATO:PERSONA]; condanna i ricorrenti del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed altri, in solido, in favore delle resistenti, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 24.000, oltre spese eventualmente prenotate a debito, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 12.000 di cui all’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per i
Sentenza Cassazione n. 06296/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris