CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2026
Cassazione n. 19672/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onadel legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2026 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2288 - controricorrente –avverso la sentenza n. 2962/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 04/10/2021 R.G.N. 17/2014;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del07/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4744/2022Numero di raccolta generale 19672/2026Data pubblicazione 13/06/20261. La Corte d’Appello di Napoli riformava la sentenza delTribunale di Benevento che, in accoglimento del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato l’AziendaSanitaria Locale di Benevento a corrispondergli la somma dieuro 14.091,44 a titolo di retribuzione di posizione rivendicataper il periodo luglio 1998 – novembre 2004, allegando di averlaricevuta in misura inferiore a quella spettante, essendo gliincarichi espletati assimilabili a quelli di direzione di strutturasemplice.2. La Corte territoriale rigettava l’originaria domanda deldott. [OSCURATO:PERSONA], dirigente responsabile dell’Unità operativaControllo Interno e successivamente destinatario di altriincarichi, ritenendo non applicabile la disciplina di cui agli artt.53 e 54 CCNL 5.12.1996 (applicata dal Tribunale), in quantol’atto aziendale era stato adottato solo a decorrere dal22.10.2004, affermando la necessità della sussistenza delpresupposto, per ottenere l’emolumento rivendicato, dellacostituzione tramite atto aziendale delle strutture organizzativepreviste dall’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992.3. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione dellasentenza d’appello con unico articolato motivo, illustrato damemoria; resiste con controricorso l’ASL Benevento.Ragioni della decisione1. Parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione(art. 360, n. 3, c.p.c.) degli artt. 112 c.p.c., 53 e 54 CCNLDirigenza [OSCURATO:PERSONA] e Tecnica[OSCURATO:DATA_NASCITA]; rileva che la sentenza impugnata ha richiamatoprincipi non applicabili alla fattispecie (ossia afferenti alleposizioni organizzative), e sostiene che ha violato le disposNizuimoenroi r egistro generale 4744/2022Numero sezionale 2288/2026contrattuali richiamate in rubrica, che fanno sNpuemceirof idci ora ccolta generale 19672/2026riferimento, ai fini della determinazione del trattamentDoat a pubblicazione 13/06/2026economico spettante al dirigente nel settore sanitario,all’organizzazione regionale preesistente all’introduzionedell’atto aziendale.2. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.3. L’art. 54 del CCNL 1996 (Incarichi di direzione distruttura: determinazione e attribuzione della retribuzione diposizione dei Dirigenti dei ruoli professionale, tecnico,amministrativo e dei Dirigenti di I e II livello del ruolo sanitario)prevede, tra l’altro, che: “1. Le aziende ed enti, nel prevederele singole strutture organizzative e i relativi uffici dirigenziali aisensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 29 del 1993, definiscono laretribuzione di posizione per i Dirigenti cui sia affidata ladirezione di struttura, in relazione ai criteri e parametri definitinell’art. 50 e nei limiti delle disponibilità dei fondi di cui agli artt.58 e 59, nell’ambito delle seguenti fasce di valori annui: a. daun minimo di L. 9.500.000 fino a un massimo di L. 70.000.000,per le posizioni dirigenziali di strutture complesse, caratterizzatecioè dalla presenza contestuale di più criteri e parametri dielevata consistenza, tra quelli individuati dall’art.50, ovvero daleggi regionali di organizzazione (a titolo meramenteesemplificativo si possono citare: il Dipartimento, il Distretto, ilPresidio ospedaliero, le [OSCURATO:PERSONA] complesse come sopraindicato, i Servizi di [OSCURATO:PERSONA], i servizi che richiedono,per la loro direzione, un’elevata competenza specialistico -professionale tra cui i Presidi multizonali di prevenzione, etc.);b. da un minimo di L. 8.000.000 fino a un massimo di L.60.000.000, per le posizioni dirigenziali articolazioni internedelle strutture di cui al punto a), ovvero di posizioni dirigenzialiNumero registro generale 4744/2022di unità operative semplici rispetto a quelle indicate nel puntoN umero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 19672/2026a) - (a titolo meramente esemplificativo si possono citare Dait a pubblicazione 13/06/2026settori o moduli organizzativi di cui all’art. 47 del D.P.R. 384/90,con particolare riguardo a quelli che hanno valenzadipartimentale etc.)”.4. La sentenza impugnata non ha effettuato accertamenti inrelazione alla disciplina applicabile ratione temporis, avendovalorizzato la mancata adozione dell’atto aziendale sino all’anno2004, fatto, invece, di per sé, non dirimente alla luce di quantoprevisto dall’art. 27, comma 10, del CCNL 8 giugno 2000secondo cui «Sino all’adozione dell’atto aziendale, gli incarichidi cui al comma 1, lett. b), c) e d), corrispondono per tutti iruoli, nell’ordine, a quelli previsti dall’art. 54, comma 1, fasciab) ed a quelli di cui all’ art. 55 fasce a) e b) del CCNL 5 dicembre1996. Per la tabella di corrispondenza si rinvia all’allegato n. 1.»5. Questa Corte ha già interpretato la disciplina transitoriadettata dal citato art. 27 ed ha chiarito (in tema di dirigenzamedica, ma con riguardo a disposizioni contrattualisostanzialmente sovrapponibili) che il rientrare di un incariconell'ambito della direzione di struttura semplice dipende da ungiudizio di fatto sul grado di autonomia e di responsabilitàproprio della concreta struttura di assegnazione (v. Cass. n.1473/2024, n. 11941/2023). E’ stato precisato, in particolare,che «l'articolo 27 del CCNL 8 giugno 2000 stabiliva cheanteriormente alla adozione dell'atto aziendale gli incarichi didirezione di struttura semplice corrispondessero a quelli previstidall'articolo 56 comma 1 fascia b) c.c.n.l. 5 dicembre 1996 e gliincarichi di natura professionale a quelli previsti dall'articolo 57fasce a) e b) del medesimo c.c.n.l." e che "il richiamato c.c.n.l.(Contratto collettivo per il quadriennio 1994-1997), nelprevedere per la prima volta gli incarichi di direzione di strutturaNumero registro generale 4744/2022(complessa e semplice), indicava a titolo esemplificativo: i)N umero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 19672/2026all'articolo 56 comma 1 fascia b), tra gli incarichi di direzione dDait a pubblicazione 13/06/2026struttura semplice "i settori o moduli di cui all'articolo 116 d.P.R.n. 384/1990, con particolare riguardo a quelli che hanno valenzadipartimentale"; ii) all'articolo 57, fascia a), tra gli incarichi noncomportanti direzione di struttura "settori o moduli previstidall'articolo 116 del d.P.R. 384/1990 cui siano correlate lecontrollo, attività di natura professionale: ndr) ma non le attivitàdi direzione di struttura"", sicché "l'ex - modulo funzionalepoteva corrispondere tanto ad un incarico di direzione distruttura semplice che ad un incarico professionale noncomportante direzione di struttura"» (Cass. n. 1473/2024 punto6. Il suindicato giudizio di fatto è stato, nel caso concreto,omesso dalla Corte territoriale, la quale ha ritenuto preclusivarispetto a ogni accertamento la mancata adozione dell’attoaziendale, senza analizzare le responsabilità descritte nelricorso in rapporto alla disciplina contrattuale collettivaapplicabile al rapporto, per il (temporalmente assai rilevante)periodo antecedente all’adozione, e quindi senza procedere alleverifiche fattuali necessarie ai fini della valutazione delledomande azionate con il ricorso introduttivo del giudizio di primogrado.7. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassatacon rinvio alla Corte d’Appello indicata in dispositivo, perprocedere agli accertamenti in fatto, sulla base della disciplinacollettiva applicabile ratione temporis in rapportoall’organizzazione dell’azienda sanitaria, necessari per valutarela fondatezza o meno della domanda di differenze di retribuzionepromossa dall’odierno ricorrente in base alle responsabilitàNumero registro generale 4744/2022ricoperte, indipendentemente dalla successiva adozioneN umero sezionale 2288/2026Numero di raccolta generale 19672/2026dell’atto aziendale, nonché per provvedere sulle spese dDealt a pubblicazione 13/06/2026presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 7 maggio2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]