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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02621/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29415/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA].

Agr. per azioni in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente– avverso la sentenza n.344/2020 della Corte di Appello di Perugia pubblicata il 27/7/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrent e e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,25 gennaio 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 29415/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.2; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Agr. per azioni in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a da ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente– avverso la sentenza n.344/2020 della Corte di Appello di Perugia pubblicata il 27/7/2020; letta la rinuncia al ricorso della ricorrent e e la contestuale accettazionedella controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,25 gennaio 202
Decreto Cassazione n. 02621/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris