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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 02076/2023

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RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1830/2021 pubblicata in data 190luglio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 1/2023 RG 25175-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RETO sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 70, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende; - ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]„ elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n.1830/2021 pubblicata in data 190luglio 2021; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], accettata dai controricorrenti; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci 1/2023 RG 25175-2021 giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deci