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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10026/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25659/2018 r.g. proposto da: K2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA]Agata n. 26, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Siracusa, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 406. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 217/2018, della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d'ora in avanti, breviter, K2 Color) citò la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo, più semplicemente, MPS) innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenerne, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 5217.77, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Catania ed estinto il 30 novembre 2000.

1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, eccependone, tra l'altro, la prescrizione, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 24 giugno 2013, n. 2387, accolse la domanda attrice e condannò la controparte al pagamento, in suo favore, della somma di C 28.864,28, oltre interessi.

2. La Corte di appello di Catania, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione, lo accolse con sentenza del 20 dicembre 2017/30 gennaio 2018, n. 217, e, per l'effetto, respinse la domanda della K2 Color condannandola al pagamento delle spese del doppio grado.

2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) recepì l'eccezione di prescrizione, ivi ribadita dalla banca, circa la natura solutoria delle rimesse affluite sul conto predetto in mancanza di qualsivoglia prova, da fornirsi dalla K2 Color, circa l'esistenza di un contratto di apertura di credito ad esso collegata.

Considerò, quindi, prescritta la domanda di restituzione di quest'ultima riguardante i versamenti ivi effettuati nei dieci anni precedenti la data (28.5.2008) della sua proposizione; il) ritenne non assolto dall'attrice/appellata l'onere, a suo carico, di produzione di tutti gli estratti conto al fine di una corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, con conseguente impossibilità di determinazione del saldo finale del conto corrente predetto.

3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la K2 Color, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Resiste, con controricorso, MPS. [OSCURATO:PERSONA]

1. Rileva, pregiudizialmente il Collegio, quanto alla circostanza, dedotta dalla K2 Color nel proprio ricorso (cfr. pag. 8), di aver impugnato anche per revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della Corte di appello di Catania oggetto di questo procedimento di legittimità, che, come sancito da Cass., SU, n. 9776 del 2020, «Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione».

1.1. Nella specie, la menzionata ricorrente non ha documentato l'essere stata disposta, in sede di giudizio di revocazione, la sospensione dell'odierno processo di cassazione (riferendosi, nel ricorso, esclusivamente della proposizione della relativa istanza.

Né alcunché, sul punto, si rinviene nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), sicché nulla osta alla sua prosecuzione.

2. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, e 2935 c.c.», contesta alla corte territoriale di aver erroneamente sollevato la banca dall'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista, ritenendolo gravante su quest'ultimo, con le relative conseguenze quanto alla decorrenza (dalle singole rimesse, piuttosto che dalla chiusura del conto) del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione indebito esercitata dalla K2 Color.

3. Tale doglianza si rivela infondata.

3.1. Invero, la corte etnea ha osservato che, «Nel caso di specie, come affermato dall'appellante e non smentito dalla società appellata, quest'ultima non ha, non solo provato, ma neppure dedotto l'esistenza di un'apertura di credito in suo favore.

Conseguentemente, in assenza di un fido concesso dalla banca al correntista, le rimesse effettuate non possono che essere ritenute solutorie, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal momento delle stesse (e non dal momento della chiusura del conto).

Peraltro, si osserva che la sentenza della Cassazione citata dalla parte appellata, la n. 4518 del 2014, presuppone l'esistenza della concessione di un fido ed infatti riguarda, come si legge nella stessa decisione, una domanda di ripetizione degli interessi anatocistici e delle somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto con riferimento ad un "conto corrente ordinario acceso per anticipazioni salvo buon fine"».

3.2. Reputa il Collegio che la conclusione cui è pervenuto il giudice distrettuale - il quale ha escluso, dunque, che competesse alla banca allegare e dimostrare la mancata stipula di un contratto di apertura di credito collegato a quello di conto corrente interessato all'eccepita prescrizione - debba condividersi (cfr., del resto, Cass. n. 31927 del 2019 e, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 19812 del 2022), seppure con le precisazioni di cui appresso.

3.3. La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, si deve alle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione.

3.3.1. [OSCURATO:PERSONA]., SU, n. 24418 del 2010 (cfr. in motivazione) che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens.

3.3.2. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione.

In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca.

Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere.

3.3.3. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 cod. civ.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo.

I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti.

3.4. L'esistenza, o meno, di una apertura di credito, dunque, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie.

3.4.1. In tal senso, non appare concludente il richiamo, operato da K2 Color (cfr. pag. 9 del ricorso) a Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518.

Infatti, al di là della condivisibilità, o non, dell'affermazione, ivi contenuta, per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, è certo che se il conto non è collegato ad un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi ad un conto scoperto e risultano, per ciò solo, sol utorie.

3.5. Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare, come accaduto nel caso in esame (tanto, invero, ha espressamente riferito la corte distrettuale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove si legge, tra l'altro, che «Nel caso di specie, come affermato dall'appellante e non smentito dalla società appellata, quest'ultima non ha, non solo provato, ma neppure dedotto l'esistenza di un'apertura di credito in suo favore...»), l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19812 del 2022).

3.5.1. Infatti, - a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che l'inesistenza del detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista - occorre osservare che non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza.

3.5.2. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019).

In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale.

È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019).

3.5.3. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto».

Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019).

È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: a fronte di esso, peraltro, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018).

3.5.4. La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019).

È da considerare, in proposito, che la questione in esame non costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte: infatti, è eccezione in senso stretto quella per la quale la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; Cass. n. 18602 del 2013); la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito non presenta alcuna di tali connotazioni e va qualificata, piuttosto, come eccezione in senso lato.

3.5.5. Ora, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018).

Avendo riguardo a quest'ultimo profilo (inerente alla dimostrazione del fatto di cui sia mancata l'allegazione), infatti, occorre considerare che le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti a processo e provati (cfr. Cass.n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018).

Il che vale ad escludere che il giudice possa conferire rilievo all'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi documentali che non siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ..

3.6. Rimane da dire che, nella controversia in esame, la corte di appello, come si è già detto, ha dato puntualmente atto dell'assenza di prova circa la conclusione del contratto di apertura di credito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): sicché essa, indipendentemente dalla mancata proposizione di una eccezione intesa a far valere l'esistenza di una tale stipula, e quindi di una pertinente allegazione (dalla stessa corte ritenuta a torto necessaria), non avrebbe potuto escludere che le rimesse operate oltre il decennio sul conto in passivo avessero natura solutoria.

3.6.1. In proposito, il profilo di doglianza attinente alla dedotta stipula di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti (cfr. pag. 10 del ricorso) è privo di consistenza.

3.6.2. Pur dovendosi riconoscere che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, il detto contratto non soggiaceva all'obbligo della forma scritta onde poteva essere concluso attraverso fatti concludenti (cfr. Cass. n. 2752 del 1995), è assorbente il rilievo per cui la formulata doglianza investe un accertamento di fatto (quello della mancata conclusione di contratti di apertura di credito) che non è sindaca bile nella presente sede.

3.7. Resta conseguentemente confermata la rispondenza al diritto dell'operato del giudice del merito: questi ha rettamente ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse poste in atto nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale in presenza di un conto in passivo che, non risultando assistito da apertura di credito, era anche scoperto.

3.7.1. Resta solo da aggiungere che l'assunto della K2 Color (prospettato in via subordinata) secondo cui «il conto epurato degli interessi, spese e competenze illegittimamente applicate dalla banca, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava un saldo positivo (E. 45.812.712), con la conseguenza che, quantomeno tutte le rimesse effettuate da tale momento, aventi chiaramente natura ripristinatoria della provvista, dovevano ritenersi soggette al termine di prescrizione dell'azione di indebito con decorrenza dalla chiusura del conto» (cfr. pag. 11 del ricorso), - pure volendosi prescindere da chiari profili di sua inammissibilità per carenza di autosufficienza (nemmeno riportando compiutamente i corrispondenti passaggi motivazionali della ivi invocata c.t.u.) - da un lato, mostra di non tenere conto minimamente dell'avvenuta (e corretta per le ragioni fin qui esposte) declaratoria di prescrizione della sua domanda con riferimento alle rimesse affluite sul conto in questione fino al 28 maggio 1998 (decennio anteriore alla data di proposizione della domanda giudiziale); dall'altro, neppure considera che il fatto che, ad una certa data, il conto presentasse un saldo a credito della correntista non può far presumere, di per sé solo, che tutti i versamenti successivi fossero ripristinatori della provvista, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto.

Invero, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico in precedenza richiamato, una volta eccepita la prescrizione dalla banca convenuta in giudizio dal correntista con azione di ripetizione di indebito, il carattere ripristinatorio dei versamenti deve essere da lui rigorosamente provato.

3.7.2. Il motivo, allora, va respinto in applicazione del principio, già sancito da Cass. n. 31927 del 2019, per cui, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito del correntista, è quest'ultimo ad essere onerato della prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse poste in essere oltre il decennio, fermo restando che il giudice del merito è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione.

4. Il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 263, 264, 265, 210 e 116, comma 2, c.p.c.», censura la decisione impugnata per non aver considerato che la banca aveva omesso di dare riscontro alla richiesta ex art. 119 del testo unico bancario (T.U.B.) di ottenere copia del contratto di conto corrente e degli estratti conto di cui la K2 Color non era in possesso e che, comunque, l'azione intrapresa da quest'ultima doveva inquadrarsi, giusta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella disciplina dell'azione di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., in quanto il rapporto di conto corrente di corrispondenza deve ritenersi regolato, essenzialmente, dalle norme sul mandato, con la conseguenza che la consulenza contabile può colmare le lacune e le omissioni del soggetto obbligato al rendiconto.

5. Tale doglianza si rivela fondata nei soli limiti appresso indicati.

5.1. La ricorrente lamenta, sostanzialmente, che la corte territoriale aveva respinto integralmente la propria domanda per il solo fatto della mancanza di alcuni estratti conto, (dell'onere della cui produzione pure l'aveva considerata gravata) senza considerare che: i) una siffatta carenza non avrebbe inficiato, «nel complesso», la sua pretesa «relativa alla ripetizione delle appostazioni indebite effettuate sulla base delle clausole contrattuali ritenute invalide, in quanto la limitata mancanza documentale non impedisce, né rende inattendibile, la dimostrazione delle appostazioni a credito ed a debito riportate nel conto corrente, né, quindi, rende inattendibile la ricostruzione effettuata dal c.t.u. ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili.

Tale operazione di raccordo dei saldi, tuttavia, per logica matematica, non può costituire pregiudizio delle ragioni dell'appellante, ma, anzi, va a sicuro detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti di interessi e CMS effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, non riusciva ad assolvere l'onere che, ex art.2697 c.c., gli incombeva nell'ambito dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito» (cfr. pag. 13-14 del ricorso); il) in ossequio agli artt. 88 e 116, comma 2, cod. proc. civ., si sarebbero dovuti trarre argomenti di prova a favore del correntista e consentire la ricostruzione contabile del conto come effettuata dal c.t.u. piuttosto che premiare «la banca che aveva omesso di adempiere all'ordine di esibizione emesso dal Tribunale, svuotando, in tal guisa, di qualsiasi contenuto sanzionatorio la violazione di tale ordine» (cfr. pag. 15 del ricorso).

5.2. Fermo quanto precede, e doverosamente premettendosi che, per effetto dell'avvenuto rigetto del primo motivo, la doglianza in esame deve intendersi limitata alle rimesse effettuate nel periodo non ricompreso in quello («dieci anni precedenti la proposizione della domanda [28.5.2008]».

Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) coperto dalla dichiarata prescrizione, è utile ricordare che la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna di MPS, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 5217.77, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Catania ed estinto il 30 novembre 2000.

5.2.1. Orbene, è noto, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713 del 2018 e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019 e Cass. n. 29632 del 2022).

Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asseíRa) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019).

5.2.2. Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 cod. civ., peraltro, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.

In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte - che questo Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni della odierna ricorrente kv significativi elementi per mutarlo - quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass.n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022).

In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019- Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»).

5.2.3. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titoli di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto.

L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio.

La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022).

Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.5.3.

È incontroverso, poi, che il consulente tecnico di ufficio nominato dal tribunale, aveva proceduto, comunque, alla rielaborazione del saldo di quel conto corrente (malgrado l'incompletezza della documentazione dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 cod. proc. civ.) attraverso il cd. sistema di raccordo, ossia operando, per i periodi per quali la documentazione era carente, un raccordo tra i saldi mediante l'imputazione di una scrittura di correzione pari alla differenza algebrica tra il saldo iniziale del periodo immediatamente successivo disponibile ed il saldo finale del periodo precedente.

5.4. Posto, allora, che, nella specie, la ripartizione dell'onere probatorio come sancito dalla corte di merito si rivela, in astratto, conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, ciò che non persuade della decisione, in parte qua, della medesima corte è il modo radicale con cui la stessa ne ha fatto concreta applicazione.

5.4.1. Invero, l'assumere (come sostanzialmente opinato dalla corte distrettuale) che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto, non sarebbe stato possibile, perciò solo, procedere alla ricostruzione del saldo di quel conto corrente, così da ritenersi indimostrati - con riferimento alle rimesse di cui al residuo periodo in contestazione non coperto dalla già dichiarata prescrizione - gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione di indebito della K2 Color, mostra di non considerare che, alla stregua della stessa giurisprudenza di questa Suprema Corte prima richiamata, ben può giungersi, malgrado la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, ad una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi.

Alteris verbis, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019).

5.5. Né, peraltro, la medesima corte ha ritenuto di dover spiegare le ragioni circa l'inutilizzabilità del già descritto criterio adottato dal consulente tecnico di ufficio al fine di addivenire comunque alla rielaborazione del saldo del conto de quo malgrado l'incompletezza della documentazione (dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 cod. proc. civ.).

5.5.1. È sicuramente vero, infatti, che la consulenza tecnica di ufficio, sia essa deducente o percipiente, costituisce un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 15711 del 2021) né, in ogni caso, una prova legale, posto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, «Il principio "judex peritus peritorum" comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche» (cfr. Cass. n. 30733 del 2017).

È parimenti innegabile, tuttavia, che «Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati ed a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU» (cfr. Cass. n. 36638 del 2021; Cass.n. 200 del 2021).

5.5.2. La corte etnea, dunque, lungi dal fermarsi alla mera affermazione che, di per sé, l'incompletezza degli estratti conto in atti giustificasse l'integrale rigetto della domanda di indebito dell'attrice/appellata, per la parte di essa non coperta dalla dichiarata prescrizione avrebbe dovuto procedere a verificare se, malgrado detta incompletezza (benché dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine impartitole ex art. 210 cod. proc. civ., la cui omessa valutazione, in ogni caso, non sarebbe stata qui sindacabile.

Cfr. Cass. n. 2148 del 2017), la residua pretesa della correntista fosse quantificabile, o meno, sulla base di diverse evidenze (proprio come effettuato dal c.t.u.), oppure mediante il conteggio del dare e avere eseguito partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si aveva evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; cfr. pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»).

Conclusione, questa, che appare in armonia con quanto sancito, in motivazione, da Cass. n. 23852 del 2020, secondo cui (cfr. pag. 8) la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo.

6. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, esclusivamente con riferimento al suo secondo motivo, rigettandosene il primo.

La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rigettando

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 25659/2018 r.g. proposto da: K2 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Catania, alla via [OSCURATO:PERSONA]Agata n. 26, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Siracusa, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 406. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al controricorso, dall'[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 217/2018, della [OSCURATO:PERSONA] pubblicata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (d'ora in avanti, breviter, K2 Color) citò la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (per il prosieguo, più semplicemente, MPS) innanzi al Tribunale di Catania al fine di ottenerne, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, la condanna alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 5217.77, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Catania ed estinto il 30 novembre 2000. 1.1. Costituitasi la convenuta, che contestò l'avversa pretesa, eccependone, tra l'altro, la prescrizione, l'adito tribunale, all'esito della svolta istruttoria, nel corso della quale fu disposta ed espletata una c.t.u. contabile, con sentenza del 24 giugno 2013, n. 2387, accolse la domanda attrice e condannò la controparte al pagamento, in suo favore, della somma di C 28.864,28, oltre interessi. 2. La Corte di appello di Catania, investita del gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro quella decisione, lo accolse con sentenza del 20 dicembre 2017/30 gennaio 2018, n. 217, e, per l'effetto, respinse la domanda della K2 Color condannandola al pagamento delle spese del doppio grado. 2.1. Per quanto qui di residuo interesse, ed in estrema sintesi, quella corte: i) recepì l'eccezione di prescrizione, ivi ribadita dalla banca, circa la natura solutoria delle rimesse affluite sul conto predetto in mancanza di qualsivoglia prova, da fornirsi dalla K2 Color, circa l'esistenza di un contratto di apertura di credito ad esso collegata. Considerò, quindi, prescritta la domanda di restituzione di quest'ultima riguardante i versamenti ivi effettuati nei dieci anni precedenti la data (28.5.2008) della sua proposizione; il) ritenne non assolto dall'attrice/appellata l'onere, a suo carico, di produzione di tutti gli estratti conto al fine di una corretta ricostruzione dei rapporti di dare ed avere, con conseguente impossibilità di determinazione del saldo finale del conto corrente predetto. 3. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la K2 Color, affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Resiste, con controricorso, MPS. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva, pregiudizialmente il Collegio, quanto alla circostanza, dedotta dalla K2 Color nel proprio ricorso (cfr. pag. 8), di aver impugnato anche per revocazione, ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza della Corte di appello di Catania oggetto di questo procedimento di legittimità, che, come sancito da Cass., SU, n. 9776 del 2020, «Il testo vigente dell'art. 398, comma 4, c.p.c. esclude che l'impugnazione per revocazione sospenda automaticamente il termine per proporre il ricorso per cassazione o il relativo procedimento, essendo necessario un apposito provvedimento del giudice della revocazione, in mancanza del quale i due giudizi procedono in via autonoma, potendo il ricorso per cassazione essere discusso anche prima che giunga la decisione sull'istanza di sospensione». 1.1. Nella specie, la menzionata ricorrente non ha documentato l'essere stata disposta, in sede di giudizio di revocazione, la sospensione dell'odierno processo di cassazione (riferendosi, nel ricorso, esclusivamente della proposizione della relativa istanza. Né alcunché, sul punto, si rinviene nella sua memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.), sicché nulla osta alla sua prosecuzione. 2. Il primo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 2, e 2935 c.c.», contesta alla corte territoriale di aver erroneamente sollevato la banca dall'onere di dimostrare la natura solutoria delle rimesse effettuate dal correntista, ritenendolo gravante su quest'ultimo, con le relative conseguenze quanto alla decorrenza (dalle singole rimesse, piuttosto che dalla chiusura del conto) del termine di prescrizione dell'azione di ripetizione indebito esercitata dalla K2 Color. 3. Tale doglianza si rivela infondata. 3.1. Invero, la corte etnea ha osservato che, «Nel caso di specie, come affermato dall'appellante e non smentito dalla società appellata, quest'ultima non ha, non solo provato, ma neppure dedotto l'esistenza di un'apertura di credito in suo favore. Conseguentemente, in assenza di un fido concesso dalla banca al correntista, le rimesse effettuate non possono che essere ritenute solutorie, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dal momento delle stesse (e non dal momento della chiusura del conto). Peraltro, si osserva che la sentenza della Cassazione citata dalla parte appellata, la n. 4518 del 2014, presuppone l'esistenza della concessione di un fido ed infatti riguarda, come si legge nella stessa decisione, una domanda di ripetizione degli interessi anatocistici e delle somme versate a titolo di commissione di massimo scoperto con riferimento ad un "conto corrente ordinario acceso per anticipazioni salvo buon fine"». 3.2. Reputa il Collegio che la conclusione cui è pervenuto il giudice distrettuale - il quale ha escluso, dunque, che competesse alla banca allegare e dimostrare la mancata stipula di un contratto di apertura di credito collegato a quello di conto corrente interessato all'eccepita prescrizione - debba condividersi (cfr., del resto, Cass. n. 31927 del 2019 e, in senso sostanzialmente conforme, la più recente Cass. n. 19812 del 2022), seppure con le precisazioni di cui appresso. 3.3. La distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista, nel quadro della disciplina della ripetizione dell'indebito in materia di contratti bancari, si deve alle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affrontato il problema della decorrenza della prescrizione del diritto di ripetizione. 3.3.1. [OSCURATO:PERSONA]., SU, n. 24418 del 2010 (cfr. in motivazione) che l'azione di ripetizione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati: ciò in quanto il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens, con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens. 3.3.2. La pronuncia muove dal rilievo per cui non può ipotizzarsi il decorso del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione se non da quando sia intervenuto un atto giuridico, definibile come pagamento, che l'attore pretende essere indebito, perché prima di quel momento non è configurabile alcun diritto di ripetizione. In conseguenza, se il correntista, nel corso del rapporto, abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà ove si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento: non così, invece, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano tecnicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. 3.3.3. Di qui l'importanza della differenziazione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista: solo le prime possono considerarsi pagamenti nel quadro della fattispecie di cui all'art. 2033 cod. civ.; con la conseguenza che la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito decorre, per esse, dal momento in cui abbiano avuto luogo. I versamenti ripristinatori, invece - come precisato dalle Sezioni Unite - non soddisfano il creditore ma ampliano (o ripristinano) la facoltà d'indebitamento del correntista: sicché, con riferimento ad essi, di pagamento potrà parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia percepito dal correntista il saldo finale, in cui siano compresi interessi non dovuti. 3.4. L'esistenza, o meno, di una apertura di credito, dunque, spiega incidenza sul decorso della prescrizione delle singole rimesse, determinando che esse, a seconda dei casi, possano qualificarsi meramente ripristinatorie della provvista o solutorie. 3.4.1. In tal senso, non appare concludente il richiamo, operato da K2 Color (cfr. pag. 9 del ricorso) a Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518. Infatti, al di là della condivisibilità, o non, dell'affermazione, ivi contenuta, per cui i versamenti eseguiti sul conto corrente hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista, è certo che se il conto non è collegato ad un'apertura di credito, le rimesse eseguite in presenza di un passivo del conto sono da riferirsi ad un conto scoperto e risultano, per ciò solo, sol utorie. 3.5. Ora, se il correntista agisca in giudizio senza allegare, come accaduto nel caso in esame (tanto, invero, ha espressamente riferito la corte distrettuale: cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, dove si legge, tra l'altro, che «Nel caso di specie, come affermato dall'appellante e non smentito dalla società appellata, quest'ultima non ha, non solo provato, ma neppure dedotto l'esistenza di un'apertura di credito in suo favore...»), l'esistenza di una apertura di credito, la banca che eccepisca la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse non sarà tenuta a dedurre e dimostrare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019, e, in senso sostanzialmente conforme, Cass. n. 19812 del 2022). 3.5.1. Infatti, - a parte i casi in cui il giudice del merito possa addirittura ritenere, sulla scorta della domanda proposta, che l'inesistenza del detto contratto sia stata oggetto di (implicito) riconoscimento da parte del correntista - occorre osservare che non compete alla banca che eccepisca la prescrizione dare prova dell'insussistenza dell'atto giuridico che ne precluda la decorrenza. 3.5.2. Come ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte proprio nella materia che qui interessa, l'elemento qualificante dell'eccezione di prescrizione è l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto, che costituisce il «fatto principale» della fattispecie cui la legge ricollega l'effetto estintivo (cfr. Cass., SU, n. 15895 del 2019). In conseguenza, la banca potrà limitarsi ad allegare quella inerzia, deducendo che il correntista abbia mancato di pretendere in restituzione alcunché per l'intero arco del termine prescrizionale. È colui che agisce in ripetizione a dover provare l'apertura di credito che gli è stata concessa, poiché questa evenienza integra un fatto idoneo ad incidere sulla decorrenza dell'eccepita prescrizione: un fatto che costituisce materia di una controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019). 3.5.3. Come è evidente, difatti, la rimessa del correntista, che avrebbe natura solutoria in assenza di una apertura di credito, potrà assumere, in presenza di quest'ultima, natura ripristinatoria: ciò accadrà, precisamente, nei casi in cui tale rimessa ripiani l'esposizione maturata nel limite dell'affidamento, operando quindi su di un conto «passivo», e non «scoperto». Il contratto di apertura di credito, pertanto, si mostra idoneo ad escludere che la prescrizione del diritto alla ripetizione della somma oggetto della rimessa decorra dal momento dell'attuato versamento: in base alla regola generale posta dall'art. 2697 cod. civ., dunque, sarà il correntista che intenda contrastare l'eccezione di prescrizione (avendo proprio riguardo al contestato suo decorso) ad essere onerato di provare l'esistenza del detto contratto (cfr. Cass. n. 31927 del 2019). È, questo, un approdo già guadagnato, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza di questa Corte: a fronte di esso, peraltro, la qualificazione del contratto di apertura di credito come fatto impeditivo o modificativo dell'invocata prescrizione riveste, in fondo, un valore meramente classificatorio, di cui in questa sede ci si può disinteressare (nel senso che il contratto di apertura di credito costituisca un fatto impeditivo della prescrizione che il correntista è onerato di provare, cfr. Cass. n. 2650 del 2019; nel senso che esso integri, invece, un fatto modificativo, si veda Cass. n. 27704 del 2018). 3.5.4. La prova dell'apertura di credito che sia stata tempestivamente acquisita al processo, tuttavia, è utilizzabile dal giudice, ai fini dell'accertamento della prescrizione, ove pure sia mancata una precisa allegazione, da parte del correntista, circa l'intervenuta conclusione del contratto in questione (cfr. Cass. n. 31927 del 2019). È da considerare, in proposito, che la questione in esame non costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, rilevabile soltanto ad istanza di parte: infatti, è eccezione in senso stretto quella per la quale la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o quella in cui il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (cfr., per tutte, Cass. n. 13335 del 2015; Cass. n. 18602 del 2013); la deduzione vertente sull'impedimento al decorso della prescrizione determinato dal perfezionamento del contratto di apertura di credito non presenta alcuna di tali connotazioni e va qualificata, piuttosto, come eccezione in senso lato. 3.5.5. Ora, il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (cfr. Cass., SU, n. 10531 del 2013; Cass. n. 27998 del 2018). Avendo riguardo a quest'ultimo profilo (inerente alla dimostrazione del fatto di cui sia mancata l'allegazione), infatti, occorre considerare che le eccezioni in senso lato condividono con le eccezioni in senso stretto la necessità che i fatti modificativi, impeditivi o estintivi su cui si fondano risultino legittimamente acquisiti a processo e provati (cfr. Cass.n. 20317 del 2019; Cass. n. 27405 del 2018). Il che vale ad escludere che il giudice possa conferire rilievo all'eccezione dell'intervenuta conclusione del contratto di apertura di credito (incidente, come si è visto, sulla decorrenza della prescrizione) basandosi su elementi documentali che non siano stati acquisiti nei termini di cui all'art. 183 cod. proc. civ.. 3.6. Rimane da dire che, nella controversia in esame, la corte di appello, come si è già detto, ha dato puntualmente atto dell'assenza di prova circa la conclusione del contratto di apertura di credito (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata): sicché essa, indipendentemente dalla mancata proposizione di una eccezione intesa a far valere l'esistenza di una tale stipula, e quindi di una pertinente allegazione (dalla stessa corte ritenuta a torto necessaria), non avrebbe potuto escludere che le rimesse operate oltre il decennio sul conto in passivo avessero natura solutoria. 3.6.1. In proposito, il profilo di doglianza attinente alla dedotta stipula di un contratto di apertura di credito per fatti concludenti (cfr. pag. 10 del ricorso) è privo di consistenza. 3.6.2. Pur dovendosi riconoscere che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 sulla trasparenza bancaria, il detto contratto non soggiaceva all'obbligo della forma scritta onde poteva essere concluso attraverso fatti concludenti (cfr. Cass. n. 2752 del 1995), è assorbente il rilievo per cui la formulata doglianza investe un accertamento di fatto (quello della mancata conclusione di contratti di apertura di credito) che non è sindaca bile nella presente sede. 3.7. Resta conseguentemente confermata la rispondenza al diritto dell'operato del giudice del merito: questi ha rettamente ritenuto prescritto il diritto alla ripetizione delle rimesse poste in atto nel decennio anteriore alla proposizione della domanda giudiziale in presenza di un conto in passivo che, non risultando assistito da apertura di credito, era anche scoperto. 3.7.1. Resta solo da aggiungere che l'assunto della K2 Color (prospettato in via subordinata) secondo cui «il conto epurato degli interessi, spese e competenze illegittimamente applicate dalla banca, alla data dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] presentava un saldo positivo (E. 45.812.712), con la conseguenza che, quantomeno tutte le rimesse effettuate da tale momento, aventi chiaramente natura ripristinatoria della provvista, dovevano ritenersi soggette al termine di prescrizione dell'azione di indebito con decorrenza dalla chiusura del conto» (cfr. pag. 11 del ricorso), - pure volendosi prescindere da chiari profili di sua inammissibilità per carenza di autosufficienza (nemmeno riportando compiutamente i corrispondenti passaggi motivazionali della ivi invocata c.t.u.) - da un lato, mostra di non tenere conto minimamente dell'avvenuta (e corretta per le ragioni fin qui esposte) declaratoria di prescrizione della sua domanda con riferimento alle rimesse affluite sul conto in questione fino al 28 maggio 1998 (decennio anteriore alla data di proposizione della domanda giudiziale); dall'altro, neppure considera che il fatto che, ad una certa data, il conto presentasse un saldo a credito della correntista non può far presumere, di per sé solo, che tutti i versamenti successivi fossero ripristinatori della provvista, con conseguente decorrenza della prescrizione dalla chiusura del conto. Invero, alla stregua dell'indirizzo ermeneutico in precedenza richiamato, una volta eccepita la prescrizione dalla banca convenuta in giudizio dal correntista con azione di ripetizione di indebito, il carattere ripristinatorio dei versamenti deve essere da lui rigorosamente provato. 3.7.2. Il motivo, allora, va respinto in applicazione del principio, già sancito da Cass. n. 31927 del 2019, per cui, a fronte dell'eccezione di prescrizione sollevata con riferimento alla domanda di ripetizione di indebito del correntista, è quest'ultimo ad essere onerato della prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito, incidente sulla natura delle rimesse poste in essere oltre il decennio, fermo restando che il giudice del merito è tenuto a valorizzare la prova ritualmente acquisita al riguardo, indipendentemente da una specifica allegazione dei correntista circa la stipula del contratto in questione. 4. Il secondo motivo di ricorso, rubricato «Violazione e falsa applicazione degli artt. 263, 264, 265, 210 e 116, comma 2, c.p.c.», censura la decisione impugnata per non aver considerato che la banca aveva omesso di dare riscontro alla richiesta ex art. 119 del testo unico bancario (T.U.B.) di ottenere copia del contratto di conto corrente e degli estratti conto di cui la K2 Color non era in possesso e che, comunque, l'azione intrapresa da quest'ultima doveva inquadrarsi, giusta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella disciplina dell'azione di rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., in quanto il rapporto di conto corrente di corrispondenza deve ritenersi regolato, essenzialmente, dalle norme sul mandato, con la conseguenza che la consulenza contabile può colmare le lacune e le omissioni del soggetto obbligato al rendiconto. 5. Tale doglianza si rivela fondata nei soli limiti appresso indicati. 5.1. La ricorrente lamenta, sostanzialmente, che la corte territoriale aveva respinto integralmente la propria domanda per il solo fatto della mancanza di alcuni estratti conto, (dell'onere della cui produzione pure l'aveva considerata gravata) senza considerare che: i) una siffatta carenza non avrebbe inficiato, «nel complesso», la sua pretesa «relativa alla ripetizione delle appostazioni indebite effettuate sulla base delle clausole contrattuali ritenute invalide, in quanto la limitata mancanza documentale non impedisce, né rende inattendibile, la dimostrazione delle appostazioni a credito ed a debito riportate nel conto corrente, né, quindi, rende inattendibile la ricostruzione effettuata dal c.t.u. ai fini della ricostruzione dei movimenti contabili. Tale operazione di raccordo dei saldi, tuttavia, per logica matematica, non può costituire pregiudizio delle ragioni dell'appellante, ma, anzi, va a sicuro detrimento del correntista che, onerato di dimostrare quali fossero gli addebiti di interessi e CMS effettuati sulla scorta di pattuizioni invalide, non riusciva ad assolvere l'onere che, ex art.2697 c.c., gli incombeva nell'ambito dell'esperita azione di ripetizione dell'indebito» (cfr. pag. 13-14 del ricorso); il) in ossequio agli artt. 88 e 116, comma 2, cod. proc. civ., si sarebbero dovuti trarre argomenti di prova a favore del correntista e consentire la ricostruzione contabile del conto come effettuata dal c.t.u. piuttosto che premiare «la banca che aveva omesso di adempiere all'ordine di esibizione emesso dal Tribunale, svuotando, in tal guisa, di qualsiasi contenuto sanzionatorio la violazione di tale ordine» (cfr. pag. 15 del ricorso). 5.2. Fermo quanto precede, e doverosamente premettendosi che, per effetto dell'avvenuto rigetto del primo motivo, la doglianza in esame deve intendersi limitata alle rimesse effettuate nel periodo non ricompreso in quello («dieci anni precedenti la proposizione della domanda [28.5.2008]». Cfr. pag. 4 della sentenza impugnata) coperto dalla dichiarata prescrizione, è utile ricordare che la controversia in esame è stata generata dalla domanda della società odierna ricorrente volta ad ottenere la condanna di MPS, previa declaratoria di nullità delle corrispondenti clausole contrattuali, alla restituzione di quanto indebitamente percepito a titolo di interessi passivi ultralegali, illegittimamente capitalizzati trimestralmente, commissione di massimo scoperto, valute e spese in relazione al rapporto di conto corrente n. 5217.77, dalla prima intrattenuto con il menzionato istituto di credito presso la sua filiale di Catania ed estinto il 30 novembre 2000. 5.2.1. Orbene, è noto, in linea generale, che, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. n. 30713 del 2018 e con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. n. 24948 del 2017, entrambe richiamate, in motivazione, dalle più recenti Cass. n. 33009 del 2019 e Cass. n. 29632 del 2022). Il principio trova applicazione anche ove si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asseíRa) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. n. 7501 del 2012; Cass. n. 33009 del 2019). 5.2.2. Nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 cod. civ., peraltro, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. In particolare, costituisce principio ormai consolidato di questa Suprema Corte - che questo Collegio condivide ed intende ribadire, non offrendo le argomentazioni della odierna ricorrente kv significativi elementi per mutarlo - quello secondo cui il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n. 30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del 2020; Cass.n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022). In tale evenienza - si è detto - l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019- Si veda pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). 5.2.3. In altri termini, la produzione integrale degli estratti conto vale a consentire al correntista attore di ottenere la ripetizione dell'indebito, a titoli di interessi anatocistici, commissioni, etc. per l'intero periodo di durata del rapporto. L'onere - cd. dovere libero, che risponde alla figura logica dell'imperativo ipotetico, «se vuoi a), devi b)» - è l'imposizione di una condotta per la realizzazione di un interesse (non di altro soggetto, come nell'obbligo ma) proprio di colui che, essendone titolare, lo fa valere in giudizio. La prova dell'indebito, pertanto, può darsi anche producendo solo una parte degli estratti conto ed utilizzando altri mezzi come la c.t.u. (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 9526 del 2019; Cass. n. 29190 del 2020; Cass. n. 20621 del 2021), secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito (cfr. Cass. n. 16837 del 2022; Cass. n. 1538 del 2022; Cass. 1040 del 2022). Ma è evidente che, in tal caso, la somma dovuta dalla banca sarà di importo corrispondente a quello provato.5.3. È incontroverso, poi, che il consulente tecnico di ufficio nominato dal tribunale, aveva proceduto, comunque, alla rielaborazione del saldo di quel conto corrente (malgrado l'incompletezza della documentazione dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 cod. proc. civ.) attraverso il cd. sistema di raccordo, ossia operando, per i periodi per quali la documentazione era carente, un raccordo tra i saldi mediante l'imputazione di una scrittura di correzione pari alla differenza algebrica tra il saldo iniziale del periodo immediatamente successivo disponibile ed il saldo finale del periodo precedente. 5.4. Posto, allora, che, nella specie, la ripartizione dell'onere probatorio come sancito dalla corte di merito si rivela, in astratto, conforme alla descritta giurisprudenza di legittimità, ciò che non persuade della decisione, in parte qua, della medesima corte è il modo radicale con cui la stessa ne ha fatto concreta applicazione. 5.4.1. Invero, l'assumere (come sostanzialmente opinato dalla corte distrettuale) che, non essendo stati prodotti tutti gli estratti conto, non sarebbe stato possibile, perciò solo, procedere alla ricostruzione del saldo di quel conto corrente, così da ritenersi indimostrati - con riferimento alle rimesse di cui al residuo periodo in contestazione non coperto dalla già dichiarata prescrizione - gli elementi costitutivi della domanda di ripetizione di indebito della K2 Color, mostra di non considerare che, alla stregua della stessa giurisprudenza di questa Suprema Corte prima richiamata, ben può giungersi, malgrado la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, ad una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi. Alteris verbis, l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019). 5.5. Né, peraltro, la medesima corte ha ritenuto di dover spiegare le ragioni circa l'inutilizzabilità del già descritto criterio adottato dal consulente tecnico di ufficio al fine di addivenire comunque alla rielaborazione del saldo del conto de quo malgrado l'incompletezza della documentazione (dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine di esibizione impartitole ex art. 210 cod. proc. civ.). 5.5.1. È sicuramente vero, infatti, che la consulenza tecnica di ufficio, sia essa deducente o percipiente, costituisce un mezzo istruttorio e non una prova vera e propria (cfr. Cass. n. 15711 del 2021) né, in ogni caso, una prova legale, posto che, come puntualizzato dalla giurisprudenza di legittimità, «Il principio "judex peritus peritorum" comporta non solo che il giudice di merito, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non abbia alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, ma anche che egli, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, può disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche» (cfr. Cass. n. 30733 del 2017). È parimenti innegabile, tuttavia, che «Il giudice che abbia disposto una consulenza tecnica cd. percipiente può anche disattenderne le risultanze, ma solo ove motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati ed a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU» (cfr. Cass. n. 36638 del 2021; Cass.n. 200 del 2021). 5.5.2. La corte etnea, dunque, lungi dal fermarsi alla mera affermazione che, di per sé, l'incompletezza degli estratti conto in atti giustificasse l'integrale rigetto della domanda di indebito dell'attrice/appellata, per la parte di essa non coperta dalla dichiarata prescrizione avrebbe dovuto procedere a verificare se, malgrado detta incompletezza (benché dovuta anche all'inottemperanza della banca all'ordine impartitole ex art. 210 cod. proc. civ., la cui omessa valutazione, in ogni caso, non sarebbe stata qui sindacabile. Cfr. Cass. n. 2148 del 2017), la residua pretesa della correntista fosse quantificabile, o meno, sulla base di diverse evidenze (proprio come effettuato dal c.t.u.), oppure mediante il conteggio del dare e avere eseguito partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si aveva evidenza (cfr. Cass. n. 11543 del 2019; cfr. pure Cass. n. 30822 del 2018, nella cui motivazione si rileva la necessità di far luogo al ricalcolo dei rapporti di dare e avere «partendo dal primo saldo a debito del cliente documentalmente riscontrato»). Conclusione, questa, che appare in armonia con quanto sancito, in motivazione, da Cass. n. 23852 del 2020, secondo cui (cfr. pag. 8) la domanda di ripetizione del correntista non potrà essere respinta in ragione dell'integrale mancata produzione, da parte dello stesso, degli estratti conto qualora una parte di questi (tale da rendere possibile la ricostruzione delle movimentazioni bancarie da un certo momento in poi, e da permettere l'accoglimento della pretesa di detto soggetto, partendo dal saldo zero) sia stata comunque acquisita al processo. 6. In definitiva, pertanto, il ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione deve essere accolto, nei limiti di cui si è detto, esclusivamente con riferimento al suo secondo motivo, rigettandosene il primo. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] La Corte accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, rigettando
Sentenza Cassazione n. 10026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris