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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 01024/2025

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv.

S. Toniolo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Conl’ordinanza impugnata, il Tribunale di Monza , in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta , proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione tra la sentenza n. 2742 del 2021 , divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2023 e la sentenza n. 867 del 2018,divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2019, nonché l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art.20-bis cod. pen. in relazione alla prima sentenza .2.Propone tempestivo ricorso per ca ssazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

S. Toniolo, denunciando, con un unico motivo , inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive, con vizio di motivazione con riferimento alla semilibertà e alla detenzione domiciliare.

Il provvedimento impugnato violerebbela ratio della disciplina introdotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,avendo fondato il rigetto sulla mera esistenza di precedenti condanne a carico del richiedente.

Si richiama la relazione n. 2 del 2023 dell'Ufficio del massimario di questa Corte di legittimità secondo cui, attraverso le pene sostitutive , si mira a raggiungere possibili risultati,in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di recidiva, nei casi di pena detentiva di breve durata ; si assume che tale finalità è assicurata attraverso dei limiti che sono stati posti dalla legge.Infatti, l'art . 59 della legge 24 novembre 1981, n . 689 , ne esclude la concessione nelle ipotesi previste dalle lettere da a) a d), tra le quali non vi è alcuna ostatività collegata all'esistenza di precedenti condanne.

Si richiama un precedent e di legittimità che, già in sede di prima applicazione della nuova disciplina,ha annullato una decision e che aveva escluso la concedibilità delle pene sostitutive anche ai recidivi,pur se reiterati.

Inoltre, si rileva che non sono stati indicati, nel provvedimento oggetto di ricorso,i motivi per i quali neppure le pene più afflittive della semilibertà e della detenzione domiciliare potessero essere ritenute idonee ad evitare che l'imputato,di quasi settant'anni, immune da precedenti dal 2016, commetta a ltri reati.

Si tratta di pene sostitutive più afflittive che possono, peraltro , diventare ancora piùcontigue alla reclusione grazie alla possibilità per il giudice di imporre prescrizioni e controlli ad hoc.

Del resto, lo stesso art. 58 del la legge n. 689 del 1981 imp one che il giudice,quando applica la semilibertà e la detenzione domiciliare , deve ind icare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria, motivazione che non è stata svolta nel caso di specie.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, T. Epidendio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore, in data 31 ottobre 2024, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Invero, questo Collegiosi richiama alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01), in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è vincolato nell'esercizio del suo poterediscrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità( il precedente ha preso in esame un caso in cui la Corte di legittimità ha annullatola decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere).

Va, comunque, precisato (in tal senso, Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285295 – 01 ) che i n tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58 cit., è necessario che il giudice di merito non si limiti a indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono.

Sicché il giudice di merito (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 –02) non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. n . 150del 2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali.

Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio,la motivazione, svolta in modo ineccepibile dal giudice dell’esecuzione, si esprime nel senso che non vi sono elementi positivi, nemmeno indicati dall’istante nella richiesta, per reputare che, attraverso le pene sostitutive nel loro complesso, sia possibile neutralizzare il pericolo di recidiva che necessita di essere tutelato anche durante l'esecuzione della penasostitutiva.

L’ordinanza impugnata, inoltre, rileva l'esistenza d i condanna per reato grave, con pena detentiva prossima al limite edittale i n dividuato per le pene sostitutive della detenzione domiciliare della semilibertà.

Invero, il provvedimento ripercorre il curriculum dell'istante , indicando, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da vizi di ogni tipo, che questodenota una totale incapacità di Chieco al rispetto delle prescrizioni, specie nei frangenti della propria vita in cui si sono manifestatedifficoltà economiche.

Si evidenzia, infatti, che il ricorrente, nell'arco di sei anni , è stato condannato,in quattro distinte occasioni , per aver commesso reati anche gravi (bancarotta aggravata dalla pluralità di fatti, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale tentativo di truffa e sostituzione di persona lesioni aggravate).

Si osserva, inoltre, che il ricorrente, come indic ato ne ll'istanza , percepisce una pensione sociale minima e che versa, ancora all’attualità, in precarie condizioni economiche che, secondo lo stesso Chieco, hanno costituito l’ occasione per la commissione dei reati da cui risulta gravato.

Inoltre, con ragionamento ineccepibile, il Giudice dell’esecuzione reputa priva di riferimento significativo all’esigenza di prevenire il rischio di recidiva, il richiamoall'età anagrafica , rimarcando , in particolare, la circostanza che, nella specie, tra le prime condotte accertatee quelle oggetto di esame erano trascorsi alcuni anni, così riscontrando, con ragionamento ineccepibile,la totale inefficacia deterrente dei precedenti interventi sanzionatorinei confronti del condannato.

Si tratta, in sostanza, di giudizio di merito, svolto con ragionamento non manifestamente illogico, valevole, in via generale, per tutte le pene sostitutive richieste,anche più afflittive, quali la semidetenzione e la detenzione domiciliare , del tutto in linea con i margini di intervento, riconosciuti in tema di discrezionalità riconnessa dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 alla decisione giudiziale di sostituzione o meno della pena detentiva.

Dunque, il motivo di ricorso, pur sorretto da considerazioni apprezzabili, in particolare,circa l’età avanzata del condannato, si scontra c on una motivazione che illustra le ragioni del diniego in modo non illogico, devolvendo una doglianza che, al netto di una –non consentita – rivalutazione delle suddette ragioni, non è idonea a scardinare, in considerazione dei limitati poteri di intervento di questa Corte di legittimità,la motivazione posta a base del provvedimento impugnato.

2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso,il 6 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Monza letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, avv. S. Toniolo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conl’ordinanza impugnata, il Tribunale di Monza , in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta , proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riconoscimento della continuazione tra la sentenza n. 2742 del 2021 , divenuta irrevocabile il 6 dicembre 2023 e la sentenza n. 867 del 2018,divenuta irrevocabile il 24 gennaio 2019, nonché l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art.20-bis cod. pen. in relazione alla prima sentenza .2.Propone tempestivo ricorso per ca ssazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. S. Toniolo, denunciando, con un unico motivo , inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione alla mancata concessione delle pene sostitutive, con vizio di motivazione con riferimento alla semilibertà e alla detenzione domiciliare. Il provvedimento impugnato violerebbela ratio della disciplina introdotta dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,avendo fondato il rigetto sulla mera esistenza di precedenti condanne a carico del richiedente. Si richiama la relazione n. 2 del 2023 dell'Ufficio del massimario di questa Corte di legittimità secondo cui, attraverso le pene sostitutive , si mira a raggiungere possibili risultati,in termini di risocializzazione del condannato e di riduzione dei tassi di recidiva, nei casi di pena detentiva di breve durata ; si assume che tale finalità è assicurata attraverso dei limiti che sono stati posti dalla legge.Infatti, l'art . 59 della legge 24 novembre 1981, n . 689 , ne esclude la concessione nelle ipotesi previste dalle lettere da a) a d), tra le quali non vi è alcuna ostatività collegata all'esistenza di precedenti condanne. Si richiama un precedent e di legittimità che, già in sede di prima applicazione della nuova disciplina,ha annullato una decision e che aveva escluso la concedibilità delle pene sostitutive anche ai recidivi,pur se reiterati. Inoltre, si rileva che non sono stati indicati, nel provvedimento oggetto di ricorso,i motivi per i quali neppure le pene più afflittive della semilibertà e della detenzione domiciliare potessero essere ritenute idonee ad evitare che l'imputato,di quasi settant'anni, immune da precedenti dal 2016, commetta a ltri reati. Si tratta di pene sostitutive più afflittive che possono, peraltro , diventare ancora piùcontigue alla reclusione grazie alla possibilità per il giudice di imporre prescrizioni e controlli ad hoc. Del resto, lo stesso art. 58 del la legge n. 689 del 1981 imp one che il giudice,quando applica la semilibertà e la detenzione domiciliare , deve ind icare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria, motivazione che non è stata svolta nel caso di specie. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, T. Epidendio, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore, in data 31 ottobre 2024, ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Invero, questo Collegiosi richiama alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01), in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, è vincolato nell'esercizio del suo poterediscrezionale alla valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità( il precedente ha preso in esame un caso in cui la Corte di legittimità ha annullatola decisione reiettiva dell'istanza di sostituzione, in quanto fondata esclusivamente sulla sussistenza, a carico dell'imputato, di un unico precedente penale, con omessa valutazione degli altri documentati elementi, rilevanti per l'accertamento della capacità a delinquere). Va, comunque, precisato (in tal senso, Sez. 6, n. 40433 del 19/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285295 – 01 ) che i n tema di sostituzione di pene detentive brevi, ai fini della prognosi negativa di cui all'art. 58 cit., è necessario che il giudice di merito non si limiti a indicare il fattore cui abbia attribuito valenza ostativa alla sostituzione, ma correli tale elemento al contenuto della specifica sanzione sostitutiva invocata o, comunque, presa in considerazione in sentenza, fornendo adeguata motivazione in ordine alla sua negativa incidenza sull'adempimento delle prescrizioni che ad essa ineriscono. Sicché il giudice di merito (Sez. 2, n. 8794 del 14/02/2024, Pesce, Rv. 286006 –02) non può respingere la richiesta di applicazione in ragione della sola sussistenza di precedenti condanne, in quanto il rinvio all'art. 133 cod. pen. contenuto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, come riformato dal d.lgs. n . 150del 2022, deve essere letto in combinato disposto con l'art. 59 della stessa legge, che prevede, quali condizioni ostative, solo circostanze relative al reato oggetto di giudizio, non comprensive dei precedenti penali. Ciò posto, si osserva che, nel caso al vaglio,la motivazione, svolta in modo ineccepibile dal giudice dell’esecuzione, si esprime nel senso che non vi sono elementi positivi, nemmeno indicati dall’istante nella richiesta, per reputare che, attraverso le pene sostitutive nel loro complesso, sia possibile neutralizzare il pericolo di recidiva che necessita di essere tutelato anche durante l'esecuzione della penasostitutiva. L’ordinanza impugnata, inoltre, rileva l'esistenza d i condanna per reato grave, con pena detentiva prossima al limite edittale i n dividuato per le pene sostitutive della detenzione domiciliare della semilibertà. Invero, il provvedimento ripercorre il curriculum dell'istante , indicando, con ragionamento non manifestamente illogico e immune da vizi di ogni tipo, che questodenota una totale incapacità di Chieco al rispetto delle prescrizioni, specie nei frangenti della propria vita in cui si sono manifestatedifficoltà economiche. Si evidenzia, infatti, che il ricorrente, nell'arco di sei anni , è stato condannato,in quattro distinte occasioni , per aver commesso reati anche gravi (bancarotta aggravata dalla pluralità di fatti, riciclaggio, resistenza a pubblico ufficiale tentativo di truffa e sostituzione di persona lesioni aggravate). Si osserva, inoltre, che il ricorrente, come indic ato ne ll'istanza , percepisce una pensione sociale minima e che versa, ancora all’attualità, in precarie condizioni economiche che, secondo lo stesso Chieco, hanno costituito l’ occasione per la commissione dei reati da cui risulta gravato. Inoltre, con ragionamento ineccepibile, il Giudice dell’esecuzione reputa priva di riferimento significativo all’esigenza di prevenire il rischio di recidiva, il richiamoall'età anagrafica , rimarcando , in particolare, la circostanza che, nella specie, tra le prime condotte accertatee quelle oggetto di esame erano trascorsi alcuni anni, così riscontrando, con ragionamento ineccepibile,la totale inefficacia deterrente dei precedenti interventi sanzionatorinei confronti del condannato. Si tratta, in sostanza, di giudizio di merito, svolto con ragionamento non manifestamente illogico, valevole, in via generale, per tutte le pene sostitutive richieste,anche più afflittive, quali la semidetenzione e la detenzione domiciliare , del tutto in linea con i margini di intervento, riconosciuti in tema di discrezionalità riconnessa dall’art. 58 della legge n. 689 del 1981 alla decisione giudiziale di sostituzione o meno della pena detentiva. Dunque, il motivo di ricorso, pur sorretto da considerazioni apprezzabili, in particolare,circa l’età avanzata del condannato, si scontra c on una motivazione che illustra le ragioni del diniego in modo non illogico, devolvendo una doglianza che, al netto di una –non consentita – rivalutazione delle suddette ragioni, non è idonea a scardinare, in considerazione dei limitati poteri di intervento di questa Corte di legittimità,la motivazione posta a base del provvedimento impugnato. 2. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso,il 6 novembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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