CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2023
Cassazione n. 21423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32155/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA], n. 111; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate – Riscossione EPE, già Equitalia sud s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 76; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] di Napoli, in persona del sindaco p.t, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: Tarsu/[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; –controricorrente – Comune di Napoli, in persona del sindaco p.t.; –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2621/2020 depositata il 3 giugno 2020; Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 17 maggio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - la controversia ha ad oggetto l’impugnazione avverso un avviso di accertamento (n. 16749 2062), emesso da [OSCURATO:PERSONA] di Imprese Agenzia delle Entrate –Riscossione EPE (d’ora in poi controricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi ricorrente) per l’importo di € 15.497,46, riguardante la Tarsu/Tia relativa agli anni 2011 e 2012 dovuta per un’unità immobiliare ad uso ufficio; - la CTP ha accolto il ricorso per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione del tributo in oggetto; - la CTR ha riformato la sentenza di primo grado e dichiarato dovuto il tributo accertato, enunciando, per ciò che in questa sede rileva, le seguenti ragioni: • l 'ente locale decade dalla potestà impositiva per il tributo in oggetto se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di maturazione del tributo non notifica il relativo avviso di accertamento; tuttavia , trattandosi di omessa o inesatta operazione, essa deve essere regolarizzata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, ovvero nel caso di specie, entro il 20 gennaio 2012 con riferimento alla violazione più antica; • nel caso in esame l'avviso di accertamento , spedito entro il 31/12/2017, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al predetto termine del 20 gennaio 2012, è da ritenersi tempestivo; in proposito, a nulla rileva che tale avviso sia stato poi ricevuto solo in data 15 gennaio 2018, in ragione del fenomeno della scissione degli effetti della notifica; • nel merito , l'avviso reca u n’ idonea motivazione e risulta basato sui dati erronei già in precedenza offerti dal ricorrente; • la potestà impositiva degli enti territoriali per l'accertame nto del tributo dovuto deriva direttamente dalla fonte primaria istitutiva del tributo in perfetta continuità con le precedenti denominazioni della detta imposizione; - il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi e deposita memoria, il [OSCURATO:PERSONA] di Imprese e la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli si costituiscono con controricorso, mentre il Comune di Napoli resta intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. La preliminare eccezione di omessa notifica del controricorso deve essere respinta, in quanto infondata. Essa risulta, infatti, allegata agli atti (doc. n. I, I a, I b fasc. ricorso). 2.Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 70 e 71 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dell’art. 1, comma 161, della l. 27 dicembre 2006, n. 296. Ad avviso del ricorrente l'art. 70 sopra citato deve essere interpretato nel senso che,per calcolare il termine di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento, occorre distinguere le detenzioni o occupazioni iniziate prima del 20 gennaio, per le quali il termine di decadenza decorre dallo stesso anno di occupazione o detenzione, da quelle iniziate in epoca successiva al 20 gennaio per le quali il termine di decadenza decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo. Nella specie la sentenza impugnata non avrebbe tenuto in considerazione che l'occupazione o la detenzione dell'immobile è iniziata ancor prima dell'anno 2011, come risulta dalla scheda riepilogo oggetti del contribuente, la quale riporta la data del 1° gennaio 2011 come data iniziale di riferimento. D a tali affermazioni fa , dunque , derivare che i termini entro i quali l'ente avrebbe potuto avanzare la pretesa impositiva sono il 31/12/2016 per l'annualità 2011 e il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'annualità 2012. 2.1. Il motivo è fondato. Com'è noto, l'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, c.d. legge finanziaria 2007, prevede che: «Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». Come è stato già osservato in sede di legittimità, con tale disposizione, il legislatore ha sostituito i termini stabiliti dagli artt. 10 e 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e, più in generale, ha provveduto ad unificare per i tributi comunali e provinciali la disciplina relativa all'attività di accertamento, dettando disposizioni comuni sulla notifica degli atti di accertamento e di riscossione, sulla nomina dei messi notificatori e l'esercizio delle relative funzioni, sui requisiti essenziali degli atti di accertamento e, per quello che qui interessa, individuando i termini, a pena di decadenza, per la notifica degli atti di accertamento e del primo atto di riscossione (Cass., Sez. 5, n. 19531/2022, Rv. 664935 – 01). La norma sopra indicata subordina alla notifica dell’ atto di accertamento, sia l'attività di rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli, o, anche, dei parziali o ritardati versamenti, sia l'attività svolta d'ufficio, in caso di omesse dichiarazioni o omessi versamenti. Tutti gli avvisi di accertamento devono, infatti, essere notificati al contribuente in un unico termine, previsto a pena di decadenza, «entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati». L'art. 71 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 prevede l'emissione dell'avviso di accertamento relativo alla TARSU soltanto nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la denuncia prescritta dall'art. 70 del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, oppure nel caso in cui l'ufficio ritenga che la denuncia presentata sia infedele od incompleta, come nella presente fattispecie. Qualora, viceversa,la denuncia sia stata presentata, l'ente impositore, ove ritenga di non contestarla, procede attraverso la notifica della cartella esattoriale senza previa emissione di alcun avviso di accertamento. Sulla disciplina dell'obbligo di denuncia in tema di TARSU, la prevalente giurisprudenza di legittimità, anche in epoca recente ha chiarito, in modo del tutto condivisibile, che la disposizione, secondo la quale la denuncia dei locali ed aree tassabili va presentata al Comune «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» (art. 70, comma 1, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507), impone di differenziare la detenzione o occupazione dei locali che sia in corso fin dall'inizio del periodo di imposta e, comunque, prima del 20 gennaio, dal caso in cui tale situazione si sia verificata in epoca successiva; nel primo caso il termine di decadenza decorre dall'anno corrente, nel secondo caso dal 20 gennaio dell'anno successivo (Cass., Sez. 5, 21 giugno 2016, n. 12795; Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224; Cass., Sez. 5, 1° febbraio 2019, n. 3058; Cass., S ez. 6 - 5, 29 aprile 2020, n. 8275; Cass., Sez. 5, 11 dicembre 2020, n. 28255; Cass., Sez. 5, 23 giugno 2021, n. 17874; Cass., Sez. 5, 24 giugno 2021, n. 18070; Cass. Sez. 5, n. 19531 del 17/06/2022, Rv. 664935 – 01 , cit. ). La Corte ha posto in rilievo, al r iguardo, il chiaro dettato normativo, che fa riferimento al «20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione», e non anche al 20 gennaio «dell'anno» successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, ed ha rimarcato che, laddove il legisla tore avesse inteso postergare il momento dichiarativo «all'anno successivo», l'avrebbe espressamente previsto, così come è avvenuto, ad esempio, con l'art. 10, comma 4, del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che, in tema di ICI, dispone che «i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, ... entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio» cioè l'anno successivo a quello oggetto di imposizione (Cass., Sez. 5, 3 novembre 2016, n. 22224, cit.). Deve, pertanto, essere disatteso l'orientamento ormai minoritario di questa Corte, secondo il quale l'espressione «entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione» riguarda, sempre e comunque, l'anno successivo a quello relativo alla tassa da pagare, con il corollario che, a prescindere dal momento in cui, nell'anno di riferimento, ha inizio l'occupazione (o detenzione), la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo, iniziando a decorrere da tale data, per l'ente impositore, il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27578; Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2018, n. 17219; Cass., Sez. 5, 21 ottobre 2020, n. 22900, Rv. 659637 - 01). Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto che la detenzione era già in corso al principio dell'anno 2011, richiamando in proposito l’avviso di accertamento che nella scheda «riepilogo oggetti del contribuente» riporta la data del 1°.1.2011, come data iniziale di riferimento (doc. 5 fascicolo ricorrente). La sentenza impugnata non ha, tuttavia, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, svolto il necessario preventivo accertamento in fatto riguardante l’inizio o il possesso della detenzione. Solo all’esito di tale accertamento sarà necessario, poi, valutare la tempestività o meno dell’avviso di accertamento. Ai fini della verifica della tempestività dell’esercizio del potere impositivo è, poi, pacifico che l’avviso di accertamento è stato spedito entro il 31 dicembre 2017. Giova ribadire a tale ultimo proposito che in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando, né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass.,Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01) 3. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e della l. 20 novembre 1892, n. 890. Si duole, in particolare , che la sentenza impugnata ha fondato il suo convincimento circa l'avvenuta tempestiva notificazione dell'avviso di accertamento in data 21/12/2017 sulla scorta di una fotoriproduzione dell'avviso di ricevimento postale depositato solo in fase di appello. Tale copia è stata contestata e disconosciuta dal ricorrente, il quale , per contro, aveva rilevato che l'atto consegnato in data 15 gennaio 2018 era stato spedito in data 12 gennaio 2018 come risultava dal modello CAN allegato all'att o notificato . C ontesta , inoltre, che dal documento depositato non risulta la data di spedizione dell'ufficio postale, né il numero di cronologico dell'atto da spedire, né l'indicazione del destinatario e inoltre il sigillo postale è illeggibile. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, pur enunciando una violazione di legge, sostanzialmente intende indurre una nuova valutazione probatoria preclusa nella presente sede. 4. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2948, comma 4, cod. civ. Afferma in proposito che il tributo in esame è sottoposto alla prescrizione quinquennale in quanto obbligazione periodica o di durata con la conseguenza che devono essere ritenuti prescritti tutti gli avvisi di accertamento notificati oltre il termine predetto. Si duole che la sentenza impugnata si sia limitata ad assorbire tale eccezione di prescrizione in quella di decadenza. 4.1 Il motivo è in fondato . Si ricorda che l'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza (v. anche punto 2 della presente motivazione), insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario. Ai fini del rispettodi tale termine , a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente. (Cass. Sez. 6 -5, n. 9749/2018, Rv. 647734 – 01 ). Il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, in materia tributaria, il termine di prescrizione del tributo inizia a decorrere da quando la pretesa tributaria è divenuta definitiva(Cass. Sez. 5, n. 12838/2022, Rv. 664499 – 01 , Cass. Sez. 5, n. 556/2016 , Rv. 638661 – 01 , in tema di o messa riassunzione della causa davanti al giudice del rinvio). Nel caso in esame si controverte su di un atto di accertamento e non di riscossione e correttamente la sentenza impugnata ha ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione in quella di decadenza, avendo il ricorrente mosso doglianze che attenevano alla tempestività dell’azione promossa dall’ente impositore, sottoposta ad un termine di decadenza per il suo esercizio. 5. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Contesta che l'articolo da ultimo citato abbia fissato nell'anno 2009 il termine ultimo per l'adeguamento della Tarsu alla Tia e sostiene che, non essendo stata prevista alcuna proroga, il tributo oggi contestato sia illegittimo, in quanto privo di fondamento legislativo. 5.1. Il motivo è infondato. In proposito si richiama quanto è stato già affermato in sede di legittimità, ovvero che i l regime fisca le dei rifiuti, a partire dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), prevista dal d.lgs. n. 507 del 1993, ha subito nel tempo numerose modifiche legislative, in quanto la TARSU è stata sostituita dalla TIA 1 (tariffa di igiene ambientale), introdotta dall'art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (Decreto Ronchi), e la TIA 1, a sua volta, dalla TIA 2 (tariffa integrata ambientale), di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente); la TIA 2 è stata sostituita dal TARES (tributo comunale sui servizi), introdotto dall'art. 14 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla I. n. 214 del 2011, ed il TARES è stato sostituito dalla TARI (tassa sui rifiuti), istituita dalla I. n. 147 del 2013, art. 1, commi 639 e seguenti), a decorrere dal 10gennaio 2014. Il passaggio da una tipologia di tassazione ad una altra non ha avuto immediata attuazione, trovando applicazione un regime transitorio che ha consentito ai Comuni di mantenere in vigore, sia il regime della Tarsu, sia quello dellaTIA. È stato già in più di un’occasione ricostruito in sede di legittimità il quadro normativo e si è osservato che il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, istitutivo della tariffa integrata ambientale (cd. TIA 1), all’art. 49 disponeva: «a decorrere dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dal regolamento di cui al comma 5» (art. 49, c. 1); prevedeva, poi, al citato comma 5, che il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) avrebbe dovuto elaborare «un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni». L’atto regolamentare in questione è stato, quindi, adottato col d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158, il cui art. 11 ha previsto un regime transitorio (anche per effetto di successive modifiche normative) così articolato: «Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi articolata: a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%; b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e 1'85%; c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%; d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.». La soppressione della TARSU, quindi, non ha comportato l’immediata abrogazione della relativa disciplina istitutiva ma, – secondo il cennato regime transitorio, – detta im posta rimaneva in vigore (con la conseguente disciplina regolamentare adottata dai Comuni; d.lgs. n. 507 del 1993, cit., art. 68) almeno sino al 19 giugno 2006 (il d.p.R. 27 aprile 1999, n. 158 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999 e, come appena sopra ricordato, il termine più breve istituito dal regime transitorio prevedeva una durata di almeno 7 anni). Detto regime transitorio, peraltro, non è andato a compimento in quanto col d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (pubblicato in Gazzetta ufficiale il 14 aprile 2006) il legislatore è intervenuto nuovamente sulla materia disponendo la soppressione della TIA 1 istituita col d. lgs. n. 22 del 1997. Il d.lgs. n. 152 del 2006, ha previsto, in particolare, che: «La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11.» (art. 238, c. 1); «Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti» (art. 238, c. 11); è abrogato «il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto» [art. 264, c. 1, lett. i)]. Il d.lgs. n. 152 del 2006 (istitutivo della cd. TIA 2) è stato adottato in un momento in cui, come sopra rilevato, non si era ancora perfezionata la scadenza del regime transitorio previsto dal dpr n. 158 del 1999 (adottato in esecuzione del d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, cc. 1 e 5): il che equivale a dire che a detto momento non poteva ritenersi (già) prodotto l’effetto abrogativo che l’art. 49, c. 1, d.lgs. n. 22 del 1997, cit., aveva previsto con riferimento alla disciplina (anche regolamentare) della TARSU. Il legislatore del 2006, dunque, (d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 238, c. 11) ha previsto la salvaguardia delle «discipline regolamentari vigenti» (sino all’emanazione di un regolamento previsto dall’art. 238, c. 6) e, con quelle, dei «provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» («sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto») ha, da un lato, conservato tutte le discipline regolamentari (e normative) a quel momento vigenti, stante il mancato perfezionamento del regime transitorio di cui sopra si è detto, e, dall’altro, ha esso stesso prorogato il regime transitorio previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997, art. 49 (e dal d.p.r. attuativo n. 158 del 1999, art. 11, cit.) onde evitare ogni soluzione di continuità «nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta» del d.lgs. n. 152 del 2006 [art. 264, c. 1, lett. i)]. Va, in particolare, rimarcato che il d.P.R. n. 158 del 1999, costituiva (anche nella disciplina transitoria introdotta col suo art. 11 cit.) provvedimento attuativo del d.lgs. n. 22 del1997 e che la conservazione di efficacia delle «discipline regolamentari vigenti» non poteva che comprendere (anche) i regolamenti comunali sulla TARSU (la cui disciplina legislativa non era stata ancora abrogata in ragione del sopra ricordato regime transitorio). La complessiva soluzione legislativa in discorso è stata, quindi, mantenuta in vigore sino all’adozione (col d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 14, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) di un nuovo tributo comunale (sui rifiuti e sui servizi, cd. TARES) secondo la cui disciplina (solo) a decorrere dal 1° gennaio 2013 «sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza» (art. 14, comma 46; v. altresì, il d.l. n. 102 del 2013, art. 5, comma 4-quater, conv. in l. n. 124 del 2013). A conferma di tale assunto si osservache: -l’art. 5, c. 2 quater , del 30 dicembre 2008 n. 208, conv. in l. 27 febbraio 2009, n. 13 (e qual modificato dapprima dall'articolo 23, comma 21, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in l. 3 agosto 2009, n. 102, di poi dall'art. 8, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito in l. 26 febbraio 2010, n. 25), nel disporre che «Ove il regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non sia adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro il 30 giugno 2010, i comuni che intendano adottare la tariffa integrata ambientale (TIA) possono farlo ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti», espressamente riconosceva che l’effetto abrogativo conseguente all’emanazione del d.lgs. n. 152 del 2006 a quella data (30 giugno 2010) non si era ancora (senz’altro) prodotto [art. 238, c. 1 e 11, e art. 264, c. 1, lett. i), d. lgs. n. 152, cit.]; - l’art. 14, c omma 7, del d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23 disponeva che «Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.» (v., ex plurimis, Cass., 10 ottobre 2019, n. 25523; Cass., 6 agosto 2019, n. 20972; Cass., 27 febbraio 2013, n. 4893). E’, pertanto, da escludere l’abrogazione dell’imposta oggetto del giudizio alla luce della ricostruzione normativa ora riportata. 6. Ne consegue che deve essere accolto il primo motivo, dichiarato inammissibile il secondo e rigettati gli altri due motivi di impugnazione. La sentenza impugnata deve, dunque essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizi