CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 47137/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 00HQ10T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze in data 7/4/2017, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con le attenuanti generiche e la diminuente per il rito, alla pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione, inflitta per il reato di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, perché, essendo stato espulso con respingimento alla frontiera di Bari in data 12/9/2014, faceva rientro nel territorio 'dello Stato senza speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno; fatto accertato in Firenze il 7/2/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Ballsi, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità. In particolare, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che la Corte di appello abbia escluso la particolare tenuità del fatto «quanto all'offesa cagionata, considerate le concrete modalità dell'episodio», pur avendole Sezioni Unite della Corte di cassazione precisato che l'applicazione dell'istituto non può dirsi inibita ad alcuna tipologia di reato, potendo essa trovare applicazione anche per i reati senza offesa e per quelli di mera disobbedienza; dovendosi all'uopo considerare la concreta manifestazione del fatto illecito, non essendo «indifferente, nella ponderazione del disvalore del fatto e del bisogno di pena, se un comportamento che si estrinseca in un mero rifiuto sia accompagnato da manifestazioni di irriguardosa e violenta opposizione o sia invece dovuto ad una non completa comprensione del contesto, ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili». In sede di dichiarazioni rilasciate all'udienza di convalida dell'arresto, l'imputato avrebbe riferito di essersi recato in Italia nell'erroneo convincimento di potervi fare rientro lecitamente, in quanto, medio tempore, aveva contratto matrimonio con una cittadina romena (e, dunque, cittadina europea). Tale circostanza avrebbe dovuto condurre a una rivalutazione sul grado di offensività e di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, dovendo il Giudice valutare, in tali frangenti, se, nell'ottica della particolare tenuità del fatto, il fatto «sia dovuto ad una non completa comprensione del contesto ovvero a concomitanti esigenze personali socialmente apprezzabili». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva il Collegio che i Giudici di merito hanno escluso che il fatto commesso dall'imputato potesse essere giudicato di particolare tenuità, quanto all'offesa cagionata, considerate le concrete modalità dell'episodio, avendo costui eluso, al momento del rientro, i controlli di frontiera utilizzando generalità diverse da quelle del decreto di espulsione. 3. Detta valutazione si mantiene nei limiti di una fisiologica opinabilità di apprezzamento, inevitabile quando si faccia questione della incidenza, nel caso concreto, del fatto oggetto di imputazione sull'interesse tutelato, in termini generali e astr, dalla norma incriminatrice. Rispetto a detta valutazione, nondimeno, le odierne doglianze si palesano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati in sede di merito e disattesi con argomenti giuridici congrui da parte delle due sentenze di primo e secondo grado. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] i Here estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]J efiokdi [OSCURATO:PERSONA]