Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:134
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CO0399_INF
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 febbraio 2024 –
[Osóquim] (
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)
(causa C-399/23)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Risposta che può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza – Imposta sui veicoli – Veicoli usati provenienti da altri Stati membri – Percentuali di riduzione legate alla svalutazione commerciale – Calcolo sulla base di una componente cilindrata e di una componente ambientale – Applicazione di diverse percentuali di riduzione a ciascuna componente dell’imposta
Disposizioni tributarie – Imposizioni interne – Sistema di tassazione dei veicoli usati importati – Applicazione di una percentuale di riduzione della componente ambientale dell’imposta diversa da quella applicata per la componente cilindrata di tale imposta – Ammontare dell’imposta riscossa sul veicolo importato che eccede il valore residuo dell’imposta incorporata nel valore dei veicoli nazionali simili – Inammissibilità
(Art. 110 TFUE)
(v. punti 20, 21 e disp.)
[OSCURATO:PERSONA] 110 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che, ai fini del calcolo dell’ammontare di un’imposta sui veicoli, quando essa è applicata a un veicolo usato proveniente da un altro Stato membro, non tiene conto della svalutazione della componente ambientale di tale imposta nella stessa proporzione e negli stessi termini previsti per la componente cilindrata di detta imposta qualora, e nei limiti in cui, l’ammontare dell’imposta riscossa su detto veicolo sia superiore all’ammontare del valore residuale dell’imposta che è incorporato nel valore dei veicoli nazionali simili presenti sul mercato nazionale dei veicoli usati.
(
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) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.