CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 maggio 2025
Cassazione n. 28297/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE Composta da - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] vista la relazione del [OSCURATO:PERSONA] ; in procedura a trattazione scritta. 1. Con ordinanza resa in data 1 aprile 2025 il Tribunale di Milano – quale giudice della esecuzione – ha respinto la domanda introdotta da XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tesa al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto di distinte decisioni irrevocabili. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – XXXXXXXXXXXXXXXXXX. Il ricorso è affidato a una unica deduzione, espressa in termini di erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si afferma in particolare che il Tribunale ha del tutto omesso di considerare la condizione di tossicodipendenza dell’istante, rappresentata nella domanda ed insorta già prima del 2017 (anno in cui ha inizio la serie di condotte delittuose oggetto della domanda). Si tratta di un aspetto potenzialmente decisivo al fine di affermare la comune ideazione di massima delle diverse condotte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. I contenuti espressivi del provvedimento impugnato non consentono di ritenere presente una effettiva e comprensibile motivazione del diniego. Oltre al profilo di incompletezza evidenziato dal ricorrente – di certo rilevante, essendo stata allegata in sede di istanza la particolare condizione – vi è carenza di rappresentazione delle ragioni della decisione, posto che il Tribunale si limita ad esporre il risultato della valutazione (in termini di stile di vita o comunque di tendenziale abitualità) senza esplicitare le ragioni concrete che sostengono simile qualificazione, in rapporto alla tipologìa di condotte oggetto di giudizio e agli altri dati di interesse per la decisione. L’ordinanza va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, come da dispositivo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 29/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]