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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2026

Cassazione n. 08451/2026

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dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Torrisi– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 5703/2024, depositata in data 23/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

A seguito di processo verbale di constatazione del 26/09/2018venivano riscontrati maggiori imponibili, per gli anni dal 2013 al 2017, acarico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., scaturenti in parte dal rilievo dimaggiori ricavi non contabilizzati ed in parte dal disconoscimento di costirelativi ad operazioni inesistenti.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026La società contribuente, in data 28/05/2019, al fine di usufruiredelle agevolazioni previste dall’art. 1 del d.l. n. 119/2018, presentavadichiarazione correttiva dei propri redditi, indicando nella stessa unmaggior reddito d’impresa pari a quello accertato nel p.v.c.Trattandosi di società a ristretta base personale - composta dallegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza al90%, e dal coniuge della stessa [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza al10% - per la quale opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliextracontabili accertati in capo alla società, l’Agenzia delle entrateemetteva l’avviso di accertamento n.

TYS07PD00110/2020, relativoall’anno 2017, con il quale recuperava in capo alla società le ritenute, perl’importo di euro 686,00, non effettuate sui redditi di capitalepresuntivamente percepiti (quali utili extracontabili distribuiti) dal socio diminoranza.La società contribuente impugnava il predetto atto impositivodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, deducendo: a)l’adesione alla rottamazione ex art. 1 del d.l. n. 119/2018; b)l’insussistenza della prova della distribuzione degli utili extracontabili; c) ladiscriminazione qualitativa sulla composizione degli utili.[OSCURATO:PERSONA] adita, poi divenuta Corte di giustizia tributaria diprimo grado (di seguito, CGT-1), accoglieva il ricorso, ritenendo chel’esposizione nel bilancio di esercizio relativo al periodo di imposta 2019,da parte della società, di tutti i maggiori imponibili accertati nel suddettop.v.c. (oggetto di definizione agevolata), imputati a “riserva di utili nondistribuibile”, valesse a superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili ai soci.2.

L’Agenzia delle entrate interponeva gravame avverso la predettasentenza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia (di seguito, CGT-2), la quale rigettava l’appello, confermando lastatuizione di primo grado.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/20263.

Avverso la decisione del giudice d’appello ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio assume la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 erroneamente valorizzato, al fine diritenere superata la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliextracontabili della società a ristretta base partecipativa, una circostanzairrilevante, ossia che nel bilancio del 2019 (e quindi ben due anni dopol’annualità accertata, corrispondente al 2017) la società avesse inserito,quale “riserva non distribuibile”, un importo corrispondente ai maggioriimponibili accertati nel p.v.c. del 2018 oggetto di rottamazione.Tuttavia, a prescindere dal fatto che si era trattato di un’operazionecontabile necessaria e strumentale alla definizione agevolata del p.v.c.medesimo, tale operazione “postuma”, compiuta anni dopo l’annualitànella quale era stata riscontrata l’esistenza degli utili extracontabilipresuntivamente distribuiti ai soci, non offriva alcuna prova del fatto chein precedenza, nell’annualità accertata appunto, non vi fosse stata ladistribuzione degli utili ai soci e che questi ultimi non avessero poi (al finedi rottamare il p.v.c.) ricostituito i fondi necessari a creare una appositariserva nel bilancio di vari anni dopo.2.

Ebbene, in relazione a tale doglianza, deve, in primo luogo,rigettarsi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente perasserita violazione della cd.

“doppia conforme” di cui all’art. 360, quartocomma, c.p.c., atteso che l’unico motivo di ricorso è articolato non comeomesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,bensì come violazione e falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dellamedesima norma.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/20263.

Nel merito il motivo è fondato.3.1 Questa Corte, con orientamento costante, ha statuito che, nellesocietà di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione dimaggiori componenti positive di reddito accertate, che alle componentinegative disconosciute (Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione dellasola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornirela prova contraria, mediante la dimostrazione, tra l’altro, delladestinazione non personale degli utili, non rilevando, invece, a tal fine lacircostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul contopersonale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura diutili non registrati nella contabilità (Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass.10/10/2024, n. 26473).

Si è precisato, altresì, che la prova contraria, acarico del socio, può consistere anche nella dimostrazione che i maggioriricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonatio reinvestiti dalla società - non essendo comunque a tal fine sufficiente lamera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perditecontabili - oppure che di tali utili si sia appropriato altro soggetto (Cass.16/04/2025, n. 10004; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 09/07/2018,n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011, n. 5076).3.2 Nella specie, i giudici d’appello non si sono attenuti a taliprincipi, in quanto gli stessi hanno ritenuto che la predetta presunzione, inrelazione all’anno d’imposta 2017, potesse ritenersi superata, conconseguente assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla partecontribuente, in quanto, nel bilancio di esercizio relativo all’anno d’imposta2019, gli utili extracontabili accertati con il p.v.c., oggetto di rottamazioneai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 119/18, erano stati esposti integralmente(per tutte le annualità, comprese quelle oggetto della c.d. rottamazione)ed appostati a “riserva di utili non distribuibile”.

Tale conclusione è statagiustificata con il richiamo all’orientamento di questa Corte secondo cui laNumero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026prova contraria a carico del socio può consistere anche nel fatto che imaggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma sianostati, invece, accantonati dalla società.Tuttavia, il ragionamento dei giudici d’appello non è condivisibile, inquanto l'indicazione degli utili extracontabili nel bilancio del 2019, chiusoin perdita con utilizzo di riserve, non è di per sé sufficiente a superare lacontestazione dei maggior ricavi - occulti - riscontrati in sede di verificafiscale per l’anno d’imposta 2017.Considerato, invero, che la presunzione di attribuzione pro quota aisoci degli utili extrabilancio opera in relazione allo stesso esercizio annualein cui gli utili sono stati prodotti (Cass. 24/12/2020, n. 29503; Cass.13/01/2016, n. 386), la CGT-2 si è limitata a dare rilievo ad un profilomeramente formale, ossia la modifica del bilancio effettuata a distanza dianni rispetto a quello d’imposta per cui è causa, ritenendo che questafosse di per sé sufficiente a superare la predetta presunzione didistribuzione, senza tuttavia verificare se la variazione del bilancio,operata nel 2019, corrispondesse ad un’effettiva situazione diaccantonamento degli utili risalente al 2017 e per quale ragione la societàcontribuente non avesse operato tale riserva già nel bilancio redatto inrelazione all’anno di produzione degli utili extracontabili.La CGT-2 avrebbe dovuto, in definitiva, accertare se vi fosse unasostanziale, e non meramente formale, correlazione tra la modifica delbilancio operata solo nel 2019 e le riserve di utili extracontabili disposte inrelazione all’anno d’imposta 2017.4.

Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.MNumero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall’Avvocatura Generale dello Stato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Torrisi– controricorrente –avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, n. 5703/2024, depositata in data 23/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. A seguito di processo verbale di constatazione del 26/09/2018venivano riscontrati maggiori imponibili, per gli anni dal 2013 al 2017, acarico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., scaturenti in parte dal rilievo dimaggiori ricavi non contabilizzati ed in parte dal disconoscimento di costirelativi ad operazioni inesistenti.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026La società contribuente, in data 28/05/2019, al fine di usufruiredelle agevolazioni previste dall’art. 1 del d.l. n. 119/2018, presentavadichiarazione correttiva dei propri redditi, indicando nella stessa unmaggior reddito d’impresa pari a quello accertato nel p.v.c.Trattandosi di società a ristretta base personale - composta dallegale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], socia di maggioranza al90%, e dal coniuge della stessa [OSCURATO:PERSONA], socio di minoranza al10% - per la quale opera la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliextracontabili accertati in capo alla società, l’Agenzia delle entrateemetteva l’avviso di accertamento n. TYS07PD00110/2020, relativoall’anno 2017, con il quale recuperava in capo alla società le ritenute, perl’importo di euro 686,00, non effettuate sui redditi di capitalepresuntivamente percepiti (quali utili extracontabili distribuiti) dal socio diminoranza.La società contribuente impugnava il predetto atto impositivodinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catania, deducendo: a)l’adesione alla rottamazione ex art. 1 del d.l. n. 119/2018; b)l’insussistenza della prova della distribuzione degli utili extracontabili; c) ladiscriminazione qualitativa sulla composizione degli utili.[OSCURATO:PERSONA] adita, poi divenuta Corte di giustizia tributaria diprimo grado (di seguito, CGT-1), accoglieva il ricorso, ritenendo chel’esposizione nel bilancio di esercizio relativo al periodo di imposta 2019,da parte della società, di tutti i maggiori imponibili accertati nel suddettop.v.c. (oggetto di definizione agevolata), imputati a “riserva di utili nondistribuibile”, valesse a superare la presunzione di distribuzione degli utiliextracontabili ai soci.2. L’Agenzia delle entrate interponeva gravame avverso la predettasentenza dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia (di seguito, CGT-2), la quale rigettava l’appello, confermando lastatuizione di primo grado.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/20263. Avverso la decisione del giudice d’appello ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo.La contribuente resiste con controricorso.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio assume la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., per aver la CGT-2 erroneamente valorizzato, al fine diritenere superata la presunzione di distribuzione ai soci degli utiliextracontabili della società a ristretta base partecipativa, una circostanzairrilevante, ossia che nel bilancio del 2019 (e quindi ben due anni dopol’annualità accertata, corrispondente al 2017) la società avesse inserito,quale “riserva non distribuibile”, un importo corrispondente ai maggioriimponibili accertati nel p.v.c. del 2018 oggetto di rottamazione.Tuttavia, a prescindere dal fatto che si era trattato di un’operazionecontabile necessaria e strumentale alla definizione agevolata del p.v.c.medesimo, tale operazione “postuma”, compiuta anni dopo l’annualitànella quale era stata riscontrata l’esistenza degli utili extracontabilipresuntivamente distribuiti ai soci, non offriva alcuna prova del fatto chein precedenza, nell’annualità accertata appunto, non vi fosse stata ladistribuzione degli utili ai soci e che questi ultimi non avessero poi (al finedi rottamare il p.v.c.) ricostituito i fondi necessari a creare una appositariserva nel bilancio di vari anni dopo.2. Ebbene, in relazione a tale doglianza, deve, in primo luogo,rigettarsi l’eccezione di inammissibilità formulata dalla controricorrente perasserita violazione della cd. “doppia conforme” di cui all’art. 360, quartocomma, c.p.c., atteso che l’unico motivo di ricorso è articolato non comeomesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.,bensì come violazione e falsa applicazione di legge ai sensi del n. 3 dellamedesima norma.Numero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/20263. Nel merito il motivo è fondato.3.1 Questa Corte, con orientamento costante, ha statuito che, nellesocietà di capitali a ristretta base partecipativa, la presunzione dimaggiori componenti positive di reddito accertate, che alle componentinegative disconosciute (Cass. 09/06/2025, n. 15274) - in ragione dellasola suddetta ristrettezza, ferma restando la possibilità per i soci di fornirela prova contraria, mediante la dimostrazione, tra l’altro, delladestinazione non personale degli utili, non rilevando, invece, a tal fine lacircostanza che i corrispondenti accrediti non siano transitati sul contopersonale dei soci, trattandosi di evenienza coerente con la loro natura diutili non registrati nella contabilità (Cass. 09/09/2025, n. 24907; Cass.10/10/2024, n. 26473). Si è precisato, altresì, che la prova contraria, acarico del socio, può consistere anche nella dimostrazione che i maggioriricavi non siano stati effettivamente realizzati o distribuiti, ma accantonatio reinvestiti dalla società - non essendo comunque a tal fine sufficiente lamera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perditecontabili - oppure che di tali utili si sia appropriato altro soggetto (Cass.16/04/2025, n. 10004; Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 09/07/2018,n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 02/03/2011, n. 5076).3.2 Nella specie, i giudici d’appello non si sono attenuti a taliprincipi, in quanto gli stessi hanno ritenuto che la predetta presunzione, inrelazione all’anno d’imposta 2017, potesse ritenersi superata, conconseguente assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla partecontribuente, in quanto, nel bilancio di esercizio relativo all’anno d’imposta2019, gli utili extracontabili accertati con il p.v.c., oggetto di rottamazioneai sensi dell’art. 1 del d.l. n. 119/18, erano stati esposti integralmente(per tutte le annualità, comprese quelle oggetto della c.d. rottamazione)ed appostati a “riserva di utili non distribuibile”. Tale conclusione è statagiustificata con il richiamo all’orientamento di questa Corte secondo cui laNumero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026prova contraria a carico del socio può consistere anche nel fatto che imaggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione, ma sianostati, invece, accantonati dalla società.Tuttavia, il ragionamento dei giudici d’appello non è condivisibile, inquanto l'indicazione degli utili extracontabili nel bilancio del 2019, chiusoin perdita con utilizzo di riserve, non è di per sé sufficiente a superare lacontestazione dei maggior ricavi - occulti - riscontrati in sede di verificafiscale per l’anno d’imposta 2017.Considerato, invero, che la presunzione di attribuzione pro quota aisoci degli utili extrabilancio opera in relazione allo stesso esercizio annualein cui gli utili sono stati prodotti (Cass. 24/12/2020, n. 29503; Cass.13/01/2016, n. 386), la CGT-2 si è limitata a dare rilievo ad un profilomeramente formale, ossia la modifica del bilancio effettuata a distanza dianni rispetto a quello d’imposta per cui è causa, ritenendo che questafosse di per sé sufficiente a superare la predetta presunzione didistribuzione, senza tuttavia verificare se la variazione del bilancio,operata nel 2019, corrispondesse ad un’effettiva situazione diaccantonamento degli utili risalente al 2017 e per quale ragione la societàcontribuente non avesse operato tale riserva già nel bilancio redatto inrelazione all’anno di produzione degli utili extracontabili.La CGT-2 avrebbe dovuto, in definitiva, accertare se vi fosse unasostanziale, e non meramente formale, correlazione tra la modifica delbilancio operata solo nel 2019 e le riserve di utili extracontabili disposte inrelazione all’anno d’imposta 2017.4. Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione della sentenzaimpugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, in diversa composizione, perché proceda a nuovo giudizio ed allaliquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 2141/2025Numero sezionale 1155/2026Numero di raccolta generale 8451/2026Data pubblicazione 04/04/2026accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,perché proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/02/2026.Il Presidente
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