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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 aprile 2023

Cassazione n. 17815/2023

Testo disponibile della fonte

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2409/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende; -controricorrente- avverso il PROVVEDIMENTO d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1359/2018R.G.N. 3826/2015, depositata i l 10/07/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che

1. Con la sentenza n. 1359/2018 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 13.043,00, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e TFR, per il periodo 1.1.2007/22.5.2008.

2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) [OSCURATO:PERSONA], quale titolare del Centro subentrata al defunto marito (precedente titolare) era legittimata a soddisfare le pretese creditorie solo dal gennaio 2007 alla fine del rapporto di lavoro; b) dalle risultanze istruttorie acquisite risultavano dimostrati gli indici della subordinazione e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa creditoria del dipendente; c) la diversa valutazione delle prove adottata in appello e la particolarità delle questioni esaminate indicevano a compensare per metà le spese di lite e a porre l’altra metà (liquidata in euro 450,00 per il primo grado e in euro 900,00 per il secondo) a carico del [OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

4. La controricorrente ha depositato memorie.

Consideratoche

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, dell’art. 118 disp. att. del cpc, dell’art. 111 co. 6 Cost. e dell’art. 156 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per inesistenza della motivazione in ordine alle ragioni per le quali la pretesa era stata ritenuta solo parzialmente fondata.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 81 cpc, 111 cpc, 2697 cc nonché dell’art. 2112 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale limitato la titolarità passiva dell’intero rapporto controverso quando, invece, essendosi verificato un trasferimento della titolarità dell’azienda, il rapporto doveva considerarsi unico e continuativo nonché tutelato ex art. 2112 cc.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 3 cpc, per essere stata disposta la compensazione parziale delle spese nonostante l’assenza dei presupposti di legge.

5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 DM n. 55/2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essere stati violati i criteri di liquidazione dei minimi dei parametri previsti dalle citate disposizioni.

6. Il primo motivo è infondato.

7. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito.

8. Nella fattispecie, invece, la Corte distrettuale ha puntualmente argomentato, con un iter decisionale chiaro ed intellegibile, sulle ragioni per le quali la originaria pretesa è stata solo in parte ritenuta fondata dal gennaio 2007, allorquando cioè la Messore poteva ritenersi legittimata passiva e destinataria in ordine alle domande avanzate dal lavoratore.

9. Il secondo motivo è parimenti infondato.

10. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle differenze retributive, sul presupposto di avere lavorato presso il suddetto Centro dal settembre 2004 al maggio 2008 e negli orari indicati, senza altro specificare.

11. La pretesa, nei confronti della titolare della [OSCURATO:PERSONA], non è stata avanzata anche quale erede ovvero ex art. 2112 cc.

12. Correttamente, quindi, non essendovi stata una domanda anche in termini di solidarietà ex art. 2112 cc ovvero di successione nel diritto quale erede del precedente titolare (marito defunto), la Corte territoriale ha preso in considerazione, ai fini della legittimazione passiva, unicamente il periodo in cui la Messore era subentrata quale titolare del Centro.

13. Invero, l’applicabilità di una corresponsabilit à ex art. 2112 cc ovvero quale erede, non è stata posta a fondamento della causa petendi e, quindi, non essendosi svolto su tali questioni un regolare contraddittorio, non è stata valutata dalla Corte distrettuale.14.

Anche il terzo motivo è infondato.

15. Questa Corte ha precisato che, i n tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n.9977/2019).

16. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è “elastico” nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019).

La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, seriferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza.

17. Nella fattispecie la Corte distrettuale, con argomentazioni logiche e attinenti al caso esaminato e, quindi con una valutazione rispettosa dei principi sopra richiamati, ha rilevato che le ragioni per compensare la metà dele spese di lite andavano ravvisate nelle particolari questioni trattate e nella diversa valutazione delle prove operata dai giudici di merito.

18. Per completezza, va evidenziato ch e la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui lespese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017).

19. Il quarto motivo è, infine, ina mmissibile.

20. La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cass. n. 3651/2007; Cass. n. 18086/2009).

21. Nel caso concreto, il ricorrente si duole di una liquidazione non decorosa, non rapportata all’importanza dell’opera o comunque ai parametri dettati nell’art. 4 e 5 del DM n. 55/14 e, secondo il suo assunto, chiaramente e palesemente al di sotto dei minimi tabellari, senza, però, nello specifico evidenziare le voci e le fasi erroneamente contestate, anche in relazione alla disposta parziale compensazione.

22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2409/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 114, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lorappresenta e difende; -controricorrente- avverso il PROVVEDIMENTO d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 1359/2018R.G.N. 3826/2015, depositata i l 10/07/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che 1. Con la sentenza n. 1359/2018 la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]” al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 13.043,00, a titolo di differenze retributive, 13^ e 14^ mensilità e TFR, per il periodo 1.1.2007/22.5.2008. 2. I giudici di seconde cure hanno rilevato che: a) [OSCURATO:PERSONA], quale titolare del Centro subentrata al defunto marito (precedente titolare) era legittimata a soddisfare le pretese creditorie solo dal gennaio 2007 alla fine del rapporto di lavoro; b) dalle risultanze istruttorie acquisite risultavano dimostrati gli indici della subordinazione e, conseguentemente, la fondatezza della pretesa creditoria del dipendente; c) la diversa valutazione delle prove adottata in appello e la particolarità delle questioni esaminate indicevano a compensare per metà le spese di lite e a porre l’altra metà (liquidata in euro 450,00 per il primo grado e in euro 900,00 per il secondo) a carico del [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorso il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 4. La controricorrente ha depositato memorie. Consideratoche 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 132 co. 2 n. 4 cpc, dell’art. 118 disp. att. del cpc, dell’art. 111 co. 6 Cost. e dell’art. 156 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, per inesistenza della motivazione in ordine alle ragioni per le quali la pretesa era stata ritenuta solo parzialmente fondata. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 81 cpc, 111 cpc, 2697 cc nonché dell’art. 2112 cc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale limitato la titolarità passiva dell’intero rapporto controverso quando, invece, essendosi verificato un trasferimento della titolarità dell’azienda, il rapporto doveva considerarsi unico e continuativo nonché tutelato ex art. 2112 cc. 4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione ed erronea e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 3 cpc, per essere stata disposta la compensazione parziale delle spese nonostante l’assenza dei presupposti di legge. 5. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 5 DM n. 55/2014, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per essere stati violati i criteri di liquidazione dei minimi dei parametri previsti dalle citate disposizioni. 6. Il primo motivo è infondato. 7. In tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito. 8. Nella fattispecie, invece, la Corte distrettuale ha puntualmente argomentato, con un iter decisionale chiaro ed intellegibile, sulle ragioni per le quali la originaria pretesa è stata solo in parte ritenuta fondata dal gennaio 2007, allorquando cioè la Messore poteva ritenersi legittimata passiva e destinataria in ordine alle domande avanzate dal lavoratore. 9. Il secondo motivo è parimenti infondato. 10. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la condanna del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle differenze retributive, sul presupposto di avere lavorato presso il suddetto Centro dal settembre 2004 al maggio 2008 e negli orari indicati, senza altro specificare. 11. La pretesa, nei confronti della titolare della [OSCURATO:PERSONA], non è stata avanzata anche quale erede ovvero ex art. 2112 cc. 12. Correttamente, quindi, non essendovi stata una domanda anche in termini di solidarietà ex art. 2112 cc ovvero di successione nel diritto quale erede del precedente titolare (marito defunto), la Corte territoriale ha preso in considerazione, ai fini della legittimazione passiva, unicamente il periodo in cui la Messore era subentrata quale titolare del Centro. 13. Invero, l’applicabilità di una corresponsabilit à ex art. 2112 cc ovvero quale erede, non è stata posta a fondamento della causa petendi e, quindi, non essendosi svolto su tali questioni un regolare contraddittorio, non è stata valutata dalla Corte distrettuale.14. Anche il terzo motivo è infondato. 15. Questa Corte ha precisato che, i n tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", indicate esplicitamente nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione applicabile "ratione temporis", introdotta dalla l. n. 69 del 2009, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n.9977/2019). 16. Orbene, il concetto di gravi ed eccezionali ragioni è “elastico” nel senso che il legislatore lo ha previsto per adeguare la disciplina ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (Cass. n. 21157/2019). La individuazione delle suddette ragioni non è sottoposta al principio del giudicato interno né trova limiti in altre preclusioni processuali, essendo necessario unicamente che le stesse siano desumibili, seriferite a comportamenti delle parti, da dati processualmente acquisiti e non contestati nella loro essenza. 17. Nella fattispecie la Corte distrettuale, con argomentazioni logiche e attinenti al caso esaminato e, quindi con una valutazione rispettosa dei principi sopra richiamati, ha rilevato che le ragioni per compensare la metà dele spese di lite andavano ravvisate nelle particolari questioni trattate e nella diversa valutazione delle prove operata dai giudici di merito. 18. Per completezza, va evidenziato ch e la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e la determinazione dellequote in cui lespese processuali debbono ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, che resta sottratto al sindacato di legittimità, non essendo egli tenuto a rispettare un'esatta proporzionalità fra la domanda accolta e la misura dellespese poste a carico del soccombente (Cass. n. 30592/2017). 19. Il quarto motivo è, infine, ina mmissibile. 20. La parte che intende impugnare per cassazione la sentenza di merito nella parte relativa alla liquidazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ha l'onere dell'analitica specificazione delle voci della tariffa professionale che si assumono violate e degli importi considerati, al fine di consentirne il controllo in sede di legittimità, senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti, giacché l'eventuale violazione della suddetta tariffa integra un'ipotesi di "error in iudicando" e non "in procedendo" (Cass. n. 3651/2007; Cass. n. 18086/2009). 21. Nel caso concreto, il ricorrente si duole di una liquidazione non decorosa, non rapportata all’importanza dell’opera o comunque ai parametri dettati nell’art. 4 e 5 del DM n. 55/14 e, secondo il suo assunto, chiaramente e palesemente al di sotto dei minimi tabellari, senza, però, nello specifico evidenziare le voci e le fasi erroneamente contestate, anche in relazione alla disposta parziale compensazione. 22. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato. 23. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 24. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo
Sentenza Cassazione n. 17815/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris