CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022
Cassazione n. 24705/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13165/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] A. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .(ADS80224030587) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2057/2015 depositata il23/11/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Toscana in epigrafe che aveva accolto l’appello erariale, rigettando l’appello incidentale della contribuente, contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Livorn o di accoglimento del ricorso della società contro l’atto di contestazione per il recupero dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica oltre sanzioni. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Ha resistito con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more del giudizio, con istanza depositata il 4.11.2022, la ricorrente ha dichiarato di aver aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione delle cartelle”) dei carichi tributari DL n. 193/2016, convertito con modificazioni nella L. n. 225/2016, che prevede l’impegno di rinunziare ai giudizi relativi ai predetti carichi, e di aver provvedutoal versamento delle somme dovute. Con la sopra indicata istanza la ricorrente ha dichiarato quindi di rinunziare al giudizio. Sebbene l’Ufficio non si sia pronunziato in merito e non risulti la sussistenza di tutti i presupposti di cui all’art. 390 cpc (la dichiarazione, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società personalmente, non risulta però notificata alla controparte né comunicata all’Avvocatura), la rinuncia dimostra comunque la sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso e giustifica la pronunzia di inammissibilità (Cass. n. 12743 del 2016; Cass. n. 13923 del 2019). Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese, poiché la condanna del contribuente che ha scelto la soluzione premiale contrasterebbe con la sua ratio (Cass. n. 10198 del 2018), e, trattandosi di una ipotesi di inammissibilità sopravvenuta, non ricorrono le condizioni per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" ai sensi dell’art. 13 quater d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. n. 31732 del 2018; Cass. n. 14782 del 2018). p.q.m. dichiara l’inammissibilità soprav