CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25307/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nistratoreUnico p. t., signor [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in Torre del Grecoalla via Nazionale n.168, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA].c.f. [OSCURATO:PERSONA] 65R16 L259P, p.e.c. [OSCURATO:EMAIL], eletti-vamente domiciliata presso il suo studio in Torre del Greco (NA), alla viaCavallerizzi n.7, in virtù di procura speciale alla lite rilasciata in calce al ri-corso ai sensi dell'art. 83 III comma c.p.c. quale documento telematico inesso incorporato.RicorrentecontroMinistero dei Trasporti e delle [OSCURATO:PERSONA] – ProvveditoratoInterregionale per le OO. PP., Campania e Molise, in persona del r.l.pro tempore; rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]; [OSCURATO:TELEFONO]; PEC [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, Via dei Portoghesi,Numero registro generale 15625/2025Numero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 25307/2026Data pubblicazione 14/09/2026Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n° 125 depositata il 12gennaio 2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Napoliha confermato la decisione del Tribunale della stessa città con la quale erastata respinta la domanda di ingiustificato arricchimento formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. contro il Ministero dei Trasporti e delle [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] per le OO. PP., Campania e Molise – ai sensidell'art. 2041 cod. civ., a seguito dell'esecuzione di lavori aggiuntivi rispet-to a quelli previsti in due contratti, l'uno del 7 dicembre 2007, col qualeerano stati affidati lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di vi-deosorveglianza presso la nuova sede della [OSCURATO:PERSONA] in Salerno, allavia Wenner, e l'altro del 6 novembre 2008, col quale erano state commes-se opere di manutenzione straordinaria da eseguire presso l'edificio de-maniale di sede della Questura e Prefettura, sempre in Salerno.2.- Per quello che qui ancora rileva, la Corte territoriale osservavaquanto segue.Il primo motivo di appello – col quale la AL Impianti si doleva del fattoche il Tribunale, pur avendo riconosciuto necessaria per l'Amministrazionela formulazione di un'eccezione di insussistenza dell'utilitas dei maggiorilavori, non aveva considerato che la committente convenuta si era tardi-vamente costituita – era infondato, in quanto la contestazione dell'utilitasnon aveva ampliato l'oggetto del giudizio, costituendo una mera difesa,deducibile anche in sede di tardiva costituzione, e non un'eccezione insenso stretto.Numero registro generale 15625/2025Numero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 25307/2026Data pubblicazione 14/09/2026Il secondo motivo – col quale l'appaltatrice negava vi fosse stato unarricchimento imposto, dato che la PA aveva riconosciuto l'esecuzione del-le opere ulteriori – era inammissibile, non cogliendo l'esatta ratio deciden-di della prima sentenza, fondata sulla mancata percezione da parte dellaCommittente dei lavori aggiuntivi eseguiti.3.- Ricorre per cassazione AL Impianti, affidando il gravame a quattromezzi illustrati da memoria.Resiste il Ministero dei Trasporti con controricorso, nel quale concludeper l'inammissibilità e, comunque per l'infondatezza dell'impugnazione.La causa è stata, quindi, assegnata per la trattazione in adunanza ca-merale ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente si duole della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.Essa rimprovera alla Corte territoriale di aver confuso due concetti di-stinti: quello di mancanza di utilitas e quello di arricchimento imposto.La PA convenuta, secondo quanto dedotto nella comparsa di risposta diprimo grado, avrebbe contestato solo il primo elemento (allegando lamancanza di utilità), mentre il secondo, che si sostanzierebbe nel rifiutodelle prestazioni rese o nella mancanza di consapevolezza di esse, non sa-rebbe mai stato negato.La Corte, dunque, rigettando il primo motivo d'appello, avrebbe volatol'art. 112 cod. proc. civ., accogliendo un'eccezione che la Stazione appal-tante non aveva mai formulato, in quanto la negazione dell'utilità non po-teva comprendere anche il tema del rifiuto delle maggiori opere o dell'in-consapevolezza di esse.Col secondo mezzo, anch'esso veicolato tramite l'art. 360 n° 3 cod.proc. civ., la ricorrente lamenta la violazione del combinato disposto degliartt. 166 e 167 cod. proc. civ., per mancata rilevazione della decadenzaNumero registro generale 15625/2025Numero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 25307/2026Data pubblicazione 14/09/2026del convenuto dalla facoltà di proposizione delle eccezioni non rilevabilid'ufficio.Il motivo – riprendendo quanto già asserito col primo mezzo – deduceche la Corte avrebbe erroneamente considerata tempestiva l'eccezione dimancanza di utilitas formulata dal convenuto Ministero, ritenendo compre-sa in essa l'eccezione di arricchimento non voluto o inconsapevole.Con la terza doglianza – rubricata “Della violazione ex art. 360 n. 3in ordine all'art. 112 c.p.c. ed all'art. 2041 c.c.” – la ricorrente ribadisce gliargomenti dei due precedenti motivi, riaffermando di aver devoluto al giu-dice d'appello la questione della mancata allegazione, da parte della PA,della sussistenza di un arricchimento imposto o inconsapevole.5.- Il terzo mezzo è fondato e determina l'assorbimento degli altri due.Invero, la sentenza di primo grado (trascritta in quella d'appello allepagine 8-10) si snoda attraverso i seguenti tre assunti.Col primo, il Tribunale ha affermato che la contestazione dell'utilitasnon costituisce requisito dell'azione ex 2041 cod. civ.: donde il rigettodell'eccezione con la quale l'appaltatore aveva dedotto la tardiva formula-zione dell'eccezione di carenza di utilitas da parte del convenuto Ministero.Col secondo, ha poi aggiunto che la PA non aveva mai avuto conoscen-za dei lavori e che ricorreva, pertanto, un'ipotesi di arricchimento imposto.Col terzo, la Corte ha ritenuto che AL avrebbe omesso qualsiasi censu-ra della “reale ratio decidendi del primo giudice, fondata sulla mancatapercezione da parte dell'Amministrazione, per le ragioni esposte in moti-vazione, dell'avvenuta realizzazione di lavori ulteriori rispetto a quelli ori-ginariamente commissionati”: donde l'inammissibilità del motivo di appellosul punto.Ora, col terzo mezzo di ricorso per cassazione la ricorrente si duoledella erronea decisione del terzo punto, ossia della dichiarazione di inam-missibilità del motivo di appello, e tale critica appare fondata.Numero registro generale 15625/2025Numero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 25307/2026Data pubblicazione 14/09/2026Infatti, dalla trascrizione della citazione di secondo grado (che, perquanto non integrale, è sicuramente sufficiente ai sensi dell'art. 366 n° 6cod. proc. civ.), emerge che AL aveva censurato la decisione del primoGiudice (secondo la quale la PA era ignara delle ulteriori opere), deducen-do che era stato provato non solo che i lavori e le forniture erano staterealizzate per il valore reclamato, ma anche che l'Ente convenuto aveva“proceduto alla constatazione della loro ricezione, con appositi verbali diapposita constatazione e senza formulare contestazioni di sorta, né sullaloro entità, o, men che meno, sul loro valore” (ricorso per cassazione, pa-gine 12-13).La Corte territoriale, dunque, a fronte di una specifica censura, erachiamata ad esaminare i documenti sui quali AL aveva fondato la criticaalla sentenza di primo grado ed a trarne le dovute conseguenze, ossia astabilire se essi fossero idonei e sufficienti a comprovare la conoscenza, daparte della PA, dell'arricchimento derivante dagli ulteriori lavori eseguitidall'impresa.La Corte, invece, non è scesa nel merito della questione, ma ha ritenu-to inammissibile il motivo di impugnazione sul rilievo che AL non avessecensurato la ragione del decidere concernente la conoscenza dell'arricchi-mento: affermazione che appare in contrasto con quanto, per l'appunto,riportato nell'appello formulato dall'impresa.6.- Col quarto motivo la ricorrente si lamenta, ai sensi dell'art. 360n° 5 cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudiziooggetto di discussione fra le parti.La Corte non avrebbe considerato che il Ministero aveva espressamen-te riconosciuto di essere obbligato al pagamento.7.- Il motivo è assorbito a seguito dell'accoglimento del terzo motivo. P.Q.MNumero registro generale 15625/2025Numero sezionale 3240/2026Numero di raccolta generale 25307/2026Data pubblicazione 14/09/2026la Corte accoglie il terzo motivo e dichiara assorbiti i restanti. Cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli, in diversa com-posizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 10 settembre 2026, nell'adunanza cameraledella prima sezione.Il presidenteGuido Mercolino