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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 26849/2022

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 667-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentate pro tempore; - intimata - avverso la sntenza n. 2608/2017 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata il 20 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato - con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di £ 210.510.915 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rgiduo prezzo della cessione di un credito che la società creditrice vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - deducendo che il prezzo della cessione non era esigibile per non essere previsto né un termine né predeterminate le modalità di pagamento; eccepiva altresì l'inadempimento della opposta che improvvisamente aveva interrotto le forniture promesse, chiedendo la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti o in subordine la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto indebitamente percepito.

Instaurato iT contraddittorio, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice adito espletata istruttoria, con sentenza n. 1163 del 2009, in accoglimento dell'opposizione, annullava il decreto opposto, con condanna della società opposta alla restituzione della somma di euro 130.802,657 respinte le domande riconvenzionali della opponente.

In virtù di appello interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Firenze, nella resistenza della originaria opponente, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 2608 del 2017, in parziale accoglimentwo del gravame principale, respinto quello incidentale, accertato un credito di euro 102.090,99 in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in forza della provvisoria esecutorietà dell'originario decreto ingiuntivo della somma di euro 103.802,65, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della differenza percepita in più, oltre ad interessi, con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che a seguito delle forniture nell'anno 1999 non poteva ritenersi avvenuta la estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione attraverso la modalità alternativa del meccanismo della compensazione, pertanto dal prezzo della cessione pattuito in £ 249.000.00, pari ad euro 128.597,77, andava sottratta la somma già percepita a seguito della compensazione avvenuta nel corso dei rapporti commerciali intrattenuti fra le parti, importo che veniva individuato dal c.t.u. in £ 51.324.283, pari ad euro 26.506,78, per cui il credito che residuava era di euro 102.090,99, ma avendo nella pendenza del giudizio l'appellata corrisposto euro 130.802,62, la [OSCURATO:SOCIETA] andava condannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della differenza percepita.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo rimaneva intimata.

Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta sezione civile -

2. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 16.09.2020, con ordinanza interlocutoria n. 9276 del 2021 depositata il 07.04.2021, il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione per mancanza dell'evidenza decisoria.

In prossimità della pubblica udienza è stata fatta pervenire dal sostituto procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso, depositata dalla ricorrente ulteriore memoria ex art. art. 378 c.p.c., in aggiunta a quella fatta pervenire in vista della precedente camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il giudice distrettuale omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in forza della sentenza del Tribunale di Prato.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 633, 641, 645, 653, comma 2 c.p.c. per avere la Corte territoriale accertato la sola entità del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a quello ingiunto in monitorio, definendolo di importo inferiore, senza anche provvedere a condannare l'opposta al pagamento dello stesso, per avere erroneamente ritenuto che le somme corrisposte dalla creditrice opposta fossero ancora nella disponibilità della stessa, mentre l'[OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a farne restituzione in dipendenza della revoca del decreto ingiuntivo dipendente dalla sentenza di primo grado.

I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente per la loro intrinseca connessione argomentativa, vertendo entrambi sulla medesima questione dell'omessa valutazione della somma versata dalla società ricorrente in corso di causa, seppure sotto diverse prospettive - sono fondati.

Invero dal medesimo tenore della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pagato quanto dovuto in virtù della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto (v. 6 della decisione gravata); di converso, la Corte distrettuale ha del tutto omesso di pronunciare sulla circostanza pure dedotta dall'appellante, l'[OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), che la stessa creditrice aveva provveduto alle restituzioni di quanto ricevuto dalla debitrice in seguito alla revoca del provvedimento monitorio, pronunciata con la sentenza di primo grado, circostanza verbalizzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su richiesta del procuratore della stessa società, il quale dichiarava "di avere provveduto al pagamento della somma di euro 147.352,14 in esecuzione della sentenza (di primo grado) impugnata" (cfr documento sub c) del fascicolo di parte ricorrente).

Dalle evidenze processuali emerge, dunque, che il decisum è frutto dell'omesso esame di siffatto punto controverso, avendo il giudice del gravame del tutto ignorato che l'[OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto alla restituzione delle somme parzialmente riconosciute come dovute dalla sentenza di appello, con la necessità di tenerne conto ai fini dell'accertamento dell'entità delle rispettive posizioni di dare ed avere fra le parti.

Sul punto, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente.

In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio.

Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia.

La corte d'appello, omettendo la pronuncia restitutoria pur a fronte della domanda formulata dalla società creditrice, è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo il quale incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto, in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta, finanche con l'atto di impugnazione, la relativa domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016; Cass. n. 814 del 2015).Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza d'appello conseguentemente cassata sul punto, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che nell'effettuare la precisa ricognizione delle posizioni di dare ed avere fra le parti, dovrà tenere conto ed accertare l'importo della somma restituita da [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della revoca del decreto monitorio (dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di primo grado) con la sentenza di secondo grado.

Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, seconda ipotesi, c.p.c., di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nell'ambito del complessivo regolamento ex artt. 91 e ss. c. p.c.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 667-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 35, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e in concordato preventivo, in persona del legale rappresentate pro tempore; - intimata - avverso la sntenza n. 2608/2017 della Corte di Appello di FIRENZE, depositata il 20 novembre 2018; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Prato - con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma di £ 210.510.915 in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di rgiduo prezzo della cessione di un credito che la società creditrice vantava nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. - deducendo che il prezzo della cessione non era esigibile per non essere previsto né un termine né predeterminate le modalità di pagamento; eccepiva altresì l'inadempimento della opposta che improvvisamente aveva interrotto le forniture promesse, chiedendo la condanna della [OSCURATO:SOCIETA] ad adempiere agli obblighi contrattualmente assunti o in subordine la risoluzione del contratto, con restituzione di quanto indebitamente percepito. Instaurato iT contraddittorio, nella resistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., il giudice adito espletata istruttoria, con sentenza n. 1163 del 2009, in accoglimento dell'opposizione, annullava il decreto opposto, con condanna della società opposta alla restituzione della somma di euro 130.802,657 respinte le domande riconvenzionali della opponente. In virtù di appello interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA], la Corte di appello di Firenze, nella resistenza della originaria opponente, che proponeva anche appello incidentale, con sentenza n. 2608 del 2017, in parziale accoglimentwo del gravame principale, respinto quello incidentale, accertato un credito di euro 102.090,99 in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dato atto dell'avvenuto pagamento da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in forza della provvisoria esecutorietà dell'originario decreto ingiuntivo della somma di euro 103.802,65, condannava la [OSCURATO:SOCIETA] alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della differenza percepita in più, oltre ad interessi, con condanna della appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che a seguito delle forniture nell'anno 1999 non poteva ritenersi avvenuta la estinzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo di cessione attraverso la modalità alternativa del meccanismo della compensazione, pertanto dal prezzo della cessione pattuito in £ 249.000.00, pari ad euro 128.597,77, andava sottratta la somma già percepita a seguito della compensazione avvenuta nel corso dei rapporti commerciali intrattenuti fra le parti, importo che veniva individuato dal c.t.u. in £ 51.324.283, pari ad euro 26.506,78, per cui il credito che residuava era di euro 102.090,99, ma avendo nella pendenza del giudizio l'appellata corrisposto euro 130.802,62, la [OSCURATO:SOCIETA] andava condannata alla restituzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] della differenza percepita. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., ha proposto ricorso per cassazione, fondato su due motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo rimaneva intimata. Il ricorso - previa relazione stilata dal nominato consigliere delegato - è stato inizialmente avviato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis c.p.c., avanti alla sesta sezione civile - 2. All'esito dell'adunanza camerale fissata al 16.09.2020, con ordinanza interlocutoria n. 9276 del 2021 depositata il 07.04.2021, il procedimento è stato rimesso alla pubblica udienza dinanzi alla seconda sezione per mancanza dell'evidenza decisoria. In prossimità della pubblica udienza è stata fatta pervenire dal sostituto procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], memoria con la quale ha rassegnato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso, depositata dalla ricorrente ulteriore memoria ex art. art. 378 c.p.c., in aggiunta a quella fatta pervenire in vista della precedente camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA].) denuncia la nullità della sentenza di appello per violazione dell'art.112 c.p.c. per avere il giudice distrettuale omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle somme corrisposte da [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:SOCIETA] in forza della sentenza del Tribunale di Prato. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o la falsa applicazione degli artt. 633, 641, 645, 653, comma 2 c.p.c. per avere la Corte territoriale accertato la sola entità del credito di [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto a quello ingiunto in monitorio, definendolo di importo inferiore, senza anche provvedere a condannare l'opposta al pagamento dello stesso, per avere erroneamente ritenuto che le somme corrisposte dalla creditrice opposta fossero ancora nella disponibilità della stessa, mentre l'[OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto a farne restituzione in dipendenza della revoca del decreto ingiuntivo dipendente dalla sentenza di primo grado. I motivi di ricorso - da esaminare congiuntamente per la loro intrinseca connessione argomentativa, vertendo entrambi sulla medesima questione dell'omessa valutazione della somma versata dalla società ricorrente in corso di causa, seppure sotto diverse prospettive - sono fondati. Invero dal medesimo tenore della sentenza impugnata emerge che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva pagato quanto dovuto in virtù della provvisoria esecuzione concessa al decreto ingiuntivo opposto (v. 6 della decisione gravata); di converso, la Corte distrettuale ha del tutto omesso di pronunciare sulla circostanza pure dedotta dall'appellante, l'[OSCURATO:SOCIETA]. (ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.), che la stessa creditrice aveva provveduto alle restituzioni di quanto ricevuto dalla debitrice in seguito alla revoca del provvedimento monitorio, pronunciata con la sentenza di primo grado, circostanza verbalizzata all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], su richiesta del procuratore della stessa società, il quale dichiarava "di avere provveduto al pagamento della somma di euro 147.352,14 in esecuzione della sentenza (di primo grado) impugnata" (cfr documento sub c) del fascicolo di parte ricorrente). Dalle evidenze processuali emerge, dunque, che il decisum è frutto dell'omesso esame di siffatto punto controverso, avendo il giudice del gravame del tutto ignorato che l'[OSCURATO:SOCIETA] aveva provveduto alla restituzione delle somme parzialmente riconosciute come dovute dalla sentenza di appello, con la necessità di tenerne conto ai fini dell'accertamento dell'entità delle rispettive posizioni di dare ed avere fra le parti. Sul punto, va ribadita la giurisprudenza costante di questa Corte, secondo cui l'art. 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento della impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. Tuttavia, l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta, di per sé, una implicita condanna a pagare, quale contenuto non dichiarato della sentenza di riforma, ma esige una apposita pronuncia. La corte d'appello, omettendo la pronuncia restitutoria pur a fronte della domanda formulata dalla società creditrice, è incorsa nella violazione del principio di diritto secondo il quale incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto, in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta, finanche con l'atto di impugnazione, la relativa domanda restitutoria (Cass. n. 8639 del 2016; Cass. n. 814 del 2015).Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza d'appello conseguentemente cassata sul punto, con rinvio del procedimento alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che nell'effettuare la precisa ricognizione delle posizioni di dare ed avere fra le parti, dovrà tenere conto ed accertare l'importo della somma restituita da [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., alla [OSCURATO:SOCIETA]. in forza della revoca del decreto monitorio (dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di primo grado) con la sentenza di secondo grado. Al giudice di rinvio è rimesso, ai sensi dell'art. 385, ultimo comma, seconda ipotesi, c.p.c., di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, nell'ambito del complessivo regolamento ex artt. 91 e ss. c. p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 26849/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris