CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
data 16/11/2022 ecomunicata il 17/11/2022;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto diliquidazione dei compensi quale difensore di fiducia delle parti civili,ammesse al gratuito patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento contro[OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p.c., emesso dalTribunale di Monza in data 18.7.2022.Numero registro generale 2528/2023Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 21668/2026Data pubblicazione 25/06/20262. L’adìto tribunale accoglieva parzialmente il ricorso e liquidava a favoredell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in aggiunta agli onorari già riconosciutigli nel decretoimpugnato, l’ulteriore importo di euro 393,00 (oltre accessori), affermandoche il prontuario per la liquidazione degli onorari ai difensori d’ufficiosottoscritto dalle [OSCURATO:PERSONA] del Circondario di Monza e dairappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aggiornato in data4.12.2017, per quanto non vincolante, era espressione di un accordo,sicchè doveva prevalere la sua applicazione (rispetto ai criteri sussidiari dilegge) ai fini della liquidazione delle competenze del professionista, che ilsuddetto Protocollo prevedeva la possibilità per il giudice di liquidare, perl’ipotesi di processo dibattimentale monocratico svolto davanti al Tribunale,il compenso in deroga alla convenzione per i soli “processi di particolarecomplessità” (tra i quali non rientrava certamente quello in esame) e che,tuttavia, il giudice di prime cure non aveva valorizzato in sede diliquidazione i fattori correttivi per la presenza di parti civili (quota fissa dieuro 200,00) e per la difesa di più parti processuali (aumento del 20% pertre parti, pari ad euro 390,00), il tutto da ridursi di 1/3.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sulla base di otto motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistitocon controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 13,comma 6, l. n. 247/2012 e 82, comma 1, dPR n. 115/2002, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunale adottato compensiderivanti da fonte diversa (il prontuario convenzionale) da quellanormativamente prevista e rappresentata dai parametri di cui alla tabella15 (giudizi penali) allegata al d.m. 55/2014 e ss. mm., la cui applicazioneera stata da lui espressamente richiesta.1.1. Il motivo è fondato.In tema di spese legali, nella specie di gratuito patrocinio, i Protocolli diintesa stipulati presso i singoli uffici giudiziari (fra Presidente del Tribunale,Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, Presidenti delle CamereNumero registro generale 2528/2023Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 21668/2026Data pubblicazione 25/06/2026civili e penali, dirigente amministrativo) non possono derogare alladeterminazione legislativa dei cc.dd. minimi dei compensi degli avvocati,nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia dellanatura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degliartt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valoricostituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa (Cass., Sez.2, Ordinanza n. 29184 del 20/10/2023).Ragion per cui erroneamente il tribunale ha affermato che il prontuario perla liquidazione degli onorari ai difensori d’ufficio sottoscritto dalle AutoritàGiudiziarie del Circondario di Monza e dai rappresentanti dell’[OSCURATO:PERSONA] data [OSCURATO:DATA_NASCITA], aggiornato in data 4.12.2017, per quanto nonvincolante, fosse espressione di un accordo, sicchè doveva prevalere la suaapplicazione (rispetto ai criteri sussidiari di legge) ai fini della liquidazionedelle competenze del professionista.Del resto, nel caso di specie, il professionista ha invocato in via esclusival’applicazione dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e si è opposto allaliquidazione operata dal giudice di prime cure proprio dolendosi del mancatorispetto dei parametri di cui al detto d.m.. Senza tralasciare che da nessunelemento oggettivo processuale risulta che il professionista avesse aderitoal menzionato protocollo.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 82,comma 1, dPR n. 115/2002 e 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 e ss. mm., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver il tribunale liquidatocompensi inferiori ai minimi derivanti dalla tabella 15 (giudizi penali)allegata al citato d.m..3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell’art. 4,comma 1, d.m. n. 55/2014 e ss. mm., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3), c.p.c., per aver il tribunale omesso di considerare tutte le circostanzeindicate dalla detta norma e rilevanti ai fini della liquidazione della misuradel compenso (avuto particolare riguardo alla circostanza che egli avevaaffrontato un processo non “particolarmente complesso”, ma“particolarmente impegnativo”).Numero registro generale 2528/2023Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 21668/2026Data pubblicazione 25/06/20264. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza perviolazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 6, § 1, CEDU, 132, comma2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver, in ogni caso, il tribunale fornito unaspecifica motivazione delle ragioni per le quali avesse eccezionalmentederogato dai minimi previsti dalla tabella 15 (giudizi penali) allegata al d.m.55/2014 e ss. mm..5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza perviolazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 6, § 1, CEDU, 132, comma2, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver il tribunale motivato sulla base di qualiragioni gli avesse attribuito implicitamente l’adesione ad un accordo (laconvenzione che adottava il prontuario) che egli non aveva affatto espresso.6. Con il sesto motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 13,comma 6, l. n. 247/2012 e 4, comma 1, d.m. 55/2014 e ss. mm., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per aver il tribunale liquidatole spese processuali in suo favore in misura inferiore a quella prevista dallatabella 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale)allegata all’art. 4 citato.7. Con il settimo motivo il ricorrente deduce la nullità dell’ordinanza e delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato sull’istanzadi liquidazione della maggiorazione compensi per aver predisposto il ricorsocon i criteri indicati d all’art. 4, comma 1 bis, d.m. n. 55/2014 e ss.mm..8. Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 13,comma 6, l. n. 247/2012 e 4, comma 1, d.m. 55/2014 e ss. mm., inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per le medesime ragioniesposte con il precedente motivo.9. I motivi dal secondo all’ottavo restano assorbiti nell’accoglimento delprimo.10. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento delprimo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata, con conseguente rinvioNumero registro generale 2528/2023Numero sezionale 391/2026Numero di raccolta generale 21668/2026Data pubblicazione 25/06/2026della causa, anche per le spese del presente giudizio, al tribunale di Monza. P.Q.Maccoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti i restanti;cassa l’ordinanza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia lacausa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Monza indifferente composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.2.2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]