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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 16599/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33032/2019 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1844/2019 depositata il 02/09/2019.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Udite le conclusioni dele procura Generale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA]Alfonso del Sordo ricorreva, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1844 del 2019, con cui era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto il diritto di Giovanni d’Alfonso del Sordo ad ottenere, nei confronti di esso ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento del valore della sua quota della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C.;

2. al ricorso si opponeva Giovanni d’Alfonso del Sordo mentre gli altri soggetti indicati in epigrafe rimanevano intimati;

3. il ricorrente e il controricorrente, con atto sottoscritto il 16 marzo 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di volere che le spese del giudizio siano compensate; 4.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; 5.non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.

Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); la Corte dichiara estinto il giudizio con compensa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33032/2019 R.G. proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife so dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro D'[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] G. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 1844/2019 depositata il 02/09/2019. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Udite le conclusioni dele procura Generale, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA]Alfonso del Sordo ricorreva, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bari n. 1844 del 2019, con cui era stato rigettato l’appello di esso ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva riconosciuto il diritto di Giovanni d’Alfonso del Sordo ad ottenere, nei confronti di esso ricorrente e di [OSCURATO:PERSONA], l’accertamento del valore della sua quota della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C.; 2. al ricorso si opponeva Giovanni d’Alfonso del Sordo mentre gli altri soggetti indicati in epigrafe rimanevano intimati; 3. il ricorrente e il controricorrente, con atto sottoscritto il 16 marzo 2025, hanno rinunciato e, rispettivamente, accettato la rinuncia al ricorso significando di volere che le spese del giudizio siano compensate; 4.in ragione di ciò che precede deve dichiararsi l’estinzione del presente giudizio ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; 5.non vi è luogo ad applicazione dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Come la Corte ha innumerevoli volte affermato, la norma “che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (per tutte, Cass.12 novembre 2015, n. n.23175); la Corte dichiara estinto il giudizio con compensa
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