CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025
Cassazione n. 04025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nata ad ORTONA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso ia sentenza del 23/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILAdatù a a,e pan,; udita ia relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati ma sovrapponibili, avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, che ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Teramo e condannato le ricorrenti alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 80,00 d: multa c:ascuna; [OSCURATO:PERSONA] che il primo ed unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione, ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. - è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ir fondate ci:uj:ce r.-.;iravarne Dertanto, non specifici. A ben vedere la mancanza di specificità dei motivo, ciai:a quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione Impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Per altro, l'abitualità del deii esimente anche io presenza di un fatto di lieV2 e -,tit.a, ma il suo difetto nei termnì indicati dall'art. 131-bis cod. pen. non comporta ia sua automatica applicazione, spettando al giudice, una volta rilevata l'assenza di cause ostative normativamente previste, procedere ad una valutazione discrezionale sull'entità del fatto. Di tale valutazione discrezionale la Corte ha fornito congrua ed adeguata motivazione con la quale il ricorso non si è però confrontato. A ben vedere correttamente la Corte di appello rileva che non sussista tenuità del fatto in ragione del valore della merce sottratta - pari a 276,58 euro - e per le modalità della condotta. Si tratta di motivazione congrua, in sintonia con il principio per il quale ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.. !Jen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse-i desumiPile e deirenii-.- .'• dei danno o del pericolo (Sez. U , n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01). E d'altro canto, anche il suggestivo richiamo difensivo all'art. 62 n. 4 cod. pen., per la definizione di tenuità, comunque non si confronta con la circostanza che - a differenza di quanto deduce il ricorrente l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone nrenda in con.=. tuitt: al i elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non ii solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore n-isorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep, 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01; conf. N. 6057 del 1989, N. 20729 dei 2010 Rv. 247475 - 01); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa oeo ammende. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuaii e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 17 dicembre 2025 Il consigliere estens