CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33299/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 16.5.2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni uno e mesi 6 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod.pen. 2. L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello lamentando, con l'unico motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. e la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. con riferimento alla mancata applicazione del minimo della pena. Si censura la sentenza impugnata in quanto nel ritenere che la determinazione della pena da parte del giudice di primo grado sia stata frutto di un errore (e ciò in quanto non avrebbe dovuto applicare l'attenuante in equivalenza all'aggravante contestata individuando altresì una pena base inferiore) giunge alla determinazione di una pena ridotta ma in misura inferiore in ragione dell'errore. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. La Corte di merito con motivazione logica e puntuale ha dato conto che l'imputato aveva già ricevuto un trattamento sanzionatorio che, seppur riformato, era già pro reo, da ciò l'impossibilità di ridurre ulteriormente la pena. Quanto alla riduzione per le concesse circostanza attenuanti generiche é avvenuta nel minimo tenuto conto dell'errore che ha fatto il primo giudice nella determinazione della pena che ha comportato l'irrogazione di una pena illegale. Va a riguardo richiamato il principio secondo cui non viola il divieto di "reformatio in peius" la decisione del giudice di appello che, nel caso di impugnazione proposta dal solo imputato, avendo riconosciuto una ulteriore circostanza attenuante, operi una minore riduzione per le già applicate attenuanti generiche, purchè l'entità della pena complessiva irrogata risulti diminuita e la decisione sia sorretta da adeguata motivazione (Sez. 5 , n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107). 4. Il ricorso manifestamente infondato deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec