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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 22816/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31538/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA] (SA), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, come da procura in atti; dom.ta ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del Presidente e legale rapp.nte pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 6998/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. §

1. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria preventivamente comunicata alla contribuente su varie cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 62.112,21.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l’agente per la riscossione, rimasto contumace in primo grado, aveva fornito in appello – come consentito dall’art.58 d.lgs 546/92 - la prova della regolare notificazione delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Serra lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. –nullità della sentenza per omessa pronuncia e completa assenza di motivazione in ordine alla regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche.

In particolare, la commissione tributaria regionale non si era pronunciata sulle eccezioni di parte contribuente secondo cui la notificazione in questione non poteva validamente avvenire direttamente ad opera dell'agente per la riscossione, cioè senza l'intermediazione dell'agente notificatore e, per giunta, in assenza di relata. § 2.2Il motivo è infondato.

Per quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata sul punto, resta che il suo decisum (regolare notificazione delle cartelle direttamente da parte di Equitalia) risulta comunque corretto in diritto, in quanto conforme all’indirizzo di questa Corte di legittimità, la quale ha più volte affermato che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica dellacartella esattoriale può avve nire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'appositarelata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dellacartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia dellacartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma dinotificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass.nn.6395/14; 4567/15; 20918/16 ed altre). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si ded uce – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2719 codice civile e 112 cod.proc.civ. .

Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la parte contribuente aveva in appello disconosciuto le copie degli atti del procedimento di notificazione prodotte da controparte in quanto non conformi all'originale, conseguentemente decidendo senza disporne la verificazione previa acquisizione degli originali. § 3.2 Il motivo non può trovare accoglimento, non riscontrandosi l’effettiva violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle norme indicate.

Va anzi osservato come esso risulti finanche inammissibile per la sua evidente genericità ed indeterminatezza, ex art.360 n. 6 cod.proc.civ. .

Va premesso che, anche in tal caso per indirizzo costante (da ultimo, tra le molte, Cass.n. 20769/21): “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”.

Per l’ipotesi di rituale disconoscimento di conformità con l’originale, si è pure costantemente affermato (da ultimo, tra le molte, Cass.n. 1324/22) che: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; si è inoltre stabilito, in caso specifico di notificazione della cartella esattoriale, che: “laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita` delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita` agli originali, non puo` limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita` contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita` delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (tra le altre, Cass.n. 23426/20).

Orbene, nel caso di specie il motivo di ricorso si limita ad affermare che nel giudizio di appello venne proposto ‘espresso e specifico’ disconoscimento di conformità all'originale, ma in esso non solo non si indica esattamente in quale momento ed atto del giudizio di gravame venne effettuato questo disconoscimento (precisazione tanto più rilevante a fronte del fatto che di quest'ultimo non viene fatta menzione nella sentenza impugnata), ma neppure si indica quali fossero i ritenuti profili di specifica difformità in quella sede dedotti ed in ordine ai quali il giudice del merito avrebbe dovuto operare la verificazione.

Ciò impedisce di individuare nella decisione impugnata una vera e propria omissione di pronuncia, invece che un rigetto implicito dell'eccezione di disconoscimento.

Rigetto che, sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente per cassazione, non poteva ritenersi di per sé in contrasto con la normativa di cui si assume la violazione; e ciò proprio sulla base degli indirizzi poc'anzi riportati in ordine alla non necessità di produzione in originale della cartella (del resto emessa in unico originale a mani del contribuente), all’esigenza di specifico disconoscimento recante l'indicazione delle puntuali circostanze di difformità oggetto di contestazione, al potere-dovere del giudice di valutare, anche presuntivamente, il quadro probatorio complessivo così da ritenere comunque raggiunta la prova della regolarità della notificazione pur senza operare verificazione alcuna. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel giudizio di gravame, era stata rappresentata e difesa non da un proprio funzionario ex articolo 12 d.lgs 546/92, e neppure dall'Avvocatura dello Stato, bensì da avvocato del libero foro di Salerno; sicché la commissione tributaria regionale “non avrebbe dovuto tenere in alcun conto le eccezioni proposte dallo stesso dichiarando l'appello inammissibile ed improcedibile”. § 4.2Il motivo è infondato.

A seguito della successione ex lege di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad Equitalia, rileva il disposto di cui al comma 8^ dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, secondo cui: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

La materia è stata vagliata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali – ponendo termine a pregresse incertezze interpretative – hanno stabilito che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19).

Emerge dunque come nel grado di appello del presente giudizio non vi fossero cause ostative di sorta a che [OSCURATO:PERSONA] legittimamente si avvalesse – come avvenuto –di avvocato del libero foro. §

5. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo.

PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31538/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], res.in [OSCURATO:PERSONA] (SA), rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Salerno, come da procura in atti; dom.ta ex lege in Roma, P.za Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -parte ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia delle Entrate Riscossione (già [OSCURATO:PERSONA] spa), in persona del Presidente e legale rapp.nte pro tempore, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12; -parte controricorrente - avverso sentenza [OSCURATO:PERSONA] n. 6998/18 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti rilevanti e ragioni della decisione. § 1. [OSCURATO:PERSONA] propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittima l'iscrizione ipotecaria preventivamente comunicata alla contribuente su varie cartelle di pagamento per l'importo complessivo di euro 62.112,21. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che l’agente per la riscossione, rimasto contumace in primo grado, aveva fornito in appello – come consentito dall’art.58 d.lgs 546/92 - la prova della regolare notificazione delle cartelle prodromiche all'iscrizione ipotecaria. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato. § 2.1 Con il primo motivo di ricorso la Serra lamenta – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. –nullità della sentenza per omessa pronuncia e completa assenza di motivazione in ordine alla regolarità della notificazione delle cartelle prodromiche. In particolare, la commissione tributaria regionale non si era pronunciata sulle eccezioni di parte contribuente secondo cui la notificazione in questione non poteva validamente avvenire direttamente ad opera dell'agente per la riscossione, cioè senza l'intermediazione dell'agente notificatore e, per giunta, in assenza di relata. § 2.2Il motivo è infondato. Per quanto la [OSCURATO:PERSONA] non si sia pronunciata sul punto, resta che il suo decisum (regolare notificazione delle cartelle direttamente da parte di Equitalia) risulta comunque corretto in diritto, in quanto conforme all’indirizzo di questa Corte di legittimità, la quale ha più volte affermato che: “in tema di riscossione delle imposte, la notifica dellacartella esattoriale può avve nire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'appositarelata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario dellacartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia dellacartella con la relazione dell'avvenutanotificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma dinotificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass.nn.6395/14; 4567/15; 20918/16 ed altre). § 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si ded uce – ex art.360, co.1^, n.3) cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 2719 codice civile e 112 cod.proc.civ. . Per non avere la commissione tributaria regionale rilevato che la parte contribuente aveva in appello disconosciuto le copie degli atti del procedimento di notificazione prodotte da controparte in quanto non conformi all'originale, conseguentemente decidendo senza disporne la verificazione previa acquisizione degli originali. § 3.2 Il motivo non può trovare accoglimento, non riscontrandosi l’effettiva violazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], delle norme indicate. Va anzi osservato come esso risulti finanche inammissibile per la sua evidente genericità ed indeterminatezza, ex art.360 n. 6 cod.proc.civ. . Va premesso che, anche in tal caso per indirizzo costante (da ultimo, tra le molte, Cass.n. 20769/21): “in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, essendo invece sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica”. Per l’ipotesi di rituale disconoscimento di conformità con l’originale, si è pure costantemente affermato (da ultimo, tra le molte, Cass.n. 1324/22) che: “In tema di prova documentale, il disconoscimento, ai sensi dell'art. 2719 c.c., della conformità tra una scrittura privata e la copia fotostatica, prodotta in giudizio non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata, previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., in quanto, mentre quest'ultimo, in mancanza di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità della copia all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni”; si è inoltre stabilito, in caso specifico di notificazione della cartella esattoriale, che: “laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella) e l'obbligato contesti la conformita` delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice che escluda l'esistenza di una rituale certificazione di conformita` agli originali, non puo` limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, ma deve valutare le specifiche difformita` contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformita` delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso” (tra le altre, Cass.n. 23426/20). Orbene, nel caso di specie il motivo di ricorso si limita ad affermare che nel giudizio di appello venne proposto ‘espresso e specifico’ disconoscimento di conformità all'originale, ma in esso non solo non si indica esattamente in quale momento ed atto del giudizio di gravame venne effettuato questo disconoscimento (precisazione tanto più rilevante a fronte del fatto che di quest'ultimo non viene fatta menzione nella sentenza impugnata), ma neppure si indica quali fossero i ritenuti profili di specifica difformità in quella sede dedotti ed in ordine ai quali il giudice del merito avrebbe dovuto operare la verificazione. Ciò impedisce di individuare nella decisione impugnata una vera e propria omissione di pronuncia, invece che un rigetto implicito dell'eccezione di disconoscimento. Rigetto che, sulla base degli elementi forniti dalla ricorrente per cassazione, non poteva ritenersi di per sé in contrasto con la normativa di cui si assume la violazione; e ciò proprio sulla base degli indirizzi poc'anzi riportati in ordine alla non necessità di produzione in originale della cartella (del resto emessa in unico originale a mani del contribuente), all’esigenza di specifico disconoscimento recante l'indicazione delle puntuali circostanze di difformità oggetto di contestazione, al potere-dovere del giudice di valutare, anche presuntivamente, il quadro probatorio complessivo così da ritenere comunque raggiunta la prova della regolarità della notificazione pur senza operare verificazione alcuna. § 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si deduce – ex art.360, co.1^, n. 4 cod.proc.civ. – nullità della sentenza per mancato rilievo della inammissibilità dell'appello di [OSCURATO:PERSONA] la quale, nel giudizio di gravame, era stata rappresentata e difesa non da un proprio funzionario ex articolo 12 d.lgs 546/92, e neppure dall'Avvocatura dello Stato, bensì da avvocato del libero foro di Salerno; sicché la commissione tributaria regionale “non avrebbe dovuto tenere in alcun conto le eccezioni proposte dallo stesso dichiarando l'appello inammissibile ed improcedibile”. § 4.2Il motivo è infondato. A seguito della successione ex lege di Agenzia delle Entrate – Riscossione ad Equitalia, rileva il disposto di cui al comma 8^ dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, secondo cui: «L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.». La materia è stata vagliata dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali – ponendo termine a pregresse incertezze interpretative – hanno stabilito che: “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass.SSUU n. 30008/19). Emerge dunque come nel grado di appello del presente giudizio non vi fossero cause ostative di sorta a che [OSCURATO:PERSONA] legittimamente si avvalesse – come avvenuto –di avvocato del libero foro. § 5. Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano come in dispositivo. PQM La Corte - rigetta il ricorso; - condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5600,00 oltre spese prenotate a debito; - v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu
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