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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 12406/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché genericamente proposti, relativi a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati.

2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823).

3. Ritenuto, altresì, che: - la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è stata adeguatamente motivata facendo riferimento all'entità consistente del danno (una truffa di oltre duemila euro, poi prescrittasi nel corso del processo); - la recidiva ritenuta sussistente è stata soddisfacentemente motivata, avuto riguardo alla valenza dei precedenti penali dell'imputato, mentre il difensore si limita a citare la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è altresì inammissibile; - il trattamento sanzionatorio contenuto è stato adeguatamente motivato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché genericamente proposti, relativi a ragioni di censura già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito con corretti e condivisibili argomenti giuridici, nonché in quanto manifestamente infondati. 2. Considerato che sotto il primo profilo, è noto che sia i motivi di ricorso per cassazione che quelli d'appello sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823). 3. Ritenuto, altresì, che: - la mancata concessione dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. è stata adeguatamente motivata facendo riferimento all'entità consistente del danno (una truffa di oltre duemila euro, poi prescrittasi nel corso del processo); - la recidiva ritenuta sussistente è stata soddisfacentemente motivata, avuto riguardo alla valenza dei precedenti penali dell'imputato, mentre il difensore si limita a citare la giurisprudenza in materia di recidiva e chiede, in ultima analisi, una diversa valutazione di merito al Collegio, in mancanza di illogicità motivazionali del provvedimento impugnato: per questo, il motivo proposto è altresì inammissibile; - il trattamento sanzionatorio contenuto è stato adeguatamente motivato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12406/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris