CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 41867/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.PASHKOV Ihor ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la decisione del Tribunale di Milano che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di tentato furto all'interno di supermercato Esse- lunga e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale per il man- cato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen., nonché della circostanza attenuante del danno di particolare te- nuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata in relazione alle circostanze del caso concreto e per il mancato contenimento della pena applicata. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rilettura degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art131 bis cod.pen., con particolare riferimento all'assenza dei profili di lievità del danno e della condotta, tenuto conto degli aspetti soggettivi del reo e della ricorrenza di plurimi precedenti penali anche gravi. Il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inammissi- bile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il valore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recu- perata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). La pena è stata poi contenuta sulla base di criteri minimi edittali. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 29 Settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]