CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 11026/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto su segnalazione del PM di [OSCURATO:PERSONA] relativa all'errore materiale concernente la ordinanza n. 39606/2021 resa all'esito dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (dep. il 4.11.2021); visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per la correzione dell'errore materiale nei termini segnalati. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all'esito della camera di consiglio del 10.9.2021, è stata pubblicata l'ordinanza n. 39606 del 2021 emessa dalla VII Sezione Penale di questa Corte sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. se non ché, nella intestazione della sentenza, la data di nascita del ricorrente è stata indicata in quella del 13.6.1981 laddove, come risulta dagli atti allegati alla segnalazione, la data di nascita corretta è quella del 18.6.1981; trattasi tuttavia di una indicazione frutto evidente di un errore materiale suscettibile di essere emendato con la procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen.. 3. la ordinanza va dunque corretta con la indicazione della data di nascita del 18.6.1981 in luogo di quella, errata, del 13.6.1981. P.Q.M. dispone correggersi l'ordinanza n. 39606 del 2021 della VII Sezione Penale di questa Corte nel senso che, nella intestazione a pag. 1, laddove è indicato 13.6.1981 quale data di nascita del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve leggersi [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Manda la Cancelleria per le annotazioni sull'originale. Così deciso in Roma il 22 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]& estensore Il Presid4ite Pierluigi nfrocca