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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 1982

Cassazione n. 10813/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1995 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA lette 11 ricorsp propostp nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura - relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche - è generica, posto che nella motivazione su tale aspetto, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione (si veda pg.5), rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; , ritenuto, pertanto, che ri ricorsi) devgéssere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. t Dichiara inammissibile l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/02/1982 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/07/1994 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1995 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA lette 11 ricorsp propostp nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che l'unica censura - relativa al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle generiche - è generica, posto che nella motivazione su tale aspetto, sia pur sinteticamente, la Corte di appello ha dato conto delle ragioni poste a fondamento della decisione (si veda pg.5), rispetto alle quali non emergono profili di manifesta illogicità o contraddittorietà; , ritenuto, pertanto, che ri ricorsi) devgéssere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. t Dichiara inammissibile l ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 10813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris