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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09463/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato in punto di diritto (cfr. Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114-01), risulta anche reiterativo di profili di censura schiettamente fattuali già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-3, in tema di volontaria appropriazione dell’autoveicolo, a seguito dell’omessa restituzione successiva alla diffida del proprietario, non riconducibile a un mero illecito contrattuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato in merito alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (discesa da una non illogica interpretazione dell’atto di appello – cfr. p. 4 – quanto alla subordinazione della richiesta di applicazione dell’uno o dell’altro istituto) e insuperabilmente generico, per quanto attiene al beneficio della non menzione (posto che il diniego è stato ampiamente giustificato, con corretta distinzione rispetto alle conclusioni di tema di concessione della sospensione condizionale, cfr. p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato ex art. 646 cod. pen., oltre che manifestamente infondato in punto di diritto (cfr. Sez. 2, n. 25288 del 31/05/2016, Trovato, Rv. 267114-01), risulta anche reiterativo di profili di censura schiettamente fattuali già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2-3, in tema di volontaria appropriazione dell’autoveicolo, a seguito dell’omessa restituzione successiva alla diffida del proprietario, non riconducibile a un mero illecito contrattuale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, è manifestamente infondato in merito alla mancata applicazione di una pena sostitutiva (discesa da una non illogica interpretazione dell’atto di appello – cfr. p. 4 – quanto alla subordinazione della richiesta di applicazione dell’uno o dell’altro istituto) e insuperabilmente generico, per quanto attiene al beneficio della non menzione (posto che il diniego è stato ampiamente giustificato, con corretta distinzione rispetto alle conclusioni di tema di concessione della sospensione condizionale, cfr. p. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09463/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris