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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 29838/2026

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d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Baririgettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena dianni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di cuiagli artt. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per avere ritenuto tardiva la richiesta digiudizio abbreviato condizionato ad una integrazione istruttoria, ammettendolo,invece, al rito abbreviato.

Rappresentava che la richiesta doveva ritenersitempestiva sino alla pronuncia dell’ordinanza di ammissione al rito alternativo;con un secondo motivo, lamenta che i giudici di merito siano pervenuti alladecisione di condanna in violazione del principio del ragionevole dubbio,omettendo di valutare la possibilità che terzi avessero potuto occultare l’arma nelvano portaoggetti, all’insaputa del ricorrente;ritenuto, quanto al primo motivo, che lo stesso sia inammissibile in quantomanifestamente infondato; rilevato, infatti, che l’art. 458, comma 1, cod. proc.pen. prevede che l’imputato possa chiedere il giudizio abbreviato entro 15 giornidalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Il comma 2 dispone che, aseguito della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e nelgiudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 438,commi 3, 5 e 6-ter cod. proc. pen.

Il comma 2-bis della disposizione citataprevede, infine, che se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cuiall’art. 438, comma 5 cod. proc. pen., l’imputato alla stessa udienza puòchiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1 cod. proc. pen.;rilevato che la richiesta di giudizio abbreviato c.d. secco o condizionato deveessere formulata nel termine perentorio di 15 gg dalla notifica del decreto digiudizio immediato; che la modifica della richiesta da rito abbreviato condizionatoa quello c.d. secco è ammissibile nell’ipotesi in cui il giudice rigetti la richiesta digiudizio abbreviato condizionato, in quanto vi è un rapporto di genere a specietra i due riti; non è prevista, invece, la possibilità di modificare la richiestasubordinandola ad una prova diversa, in quanto vi osta il termine decadenziale;rilevato che questa Corte ha affermato che dal tenore dello stesso art. 438,comma 5, cod. proc. pen. si evince che la norma, nel momento in cui prevedeche la richiesta debba essere subordinata ad un'integrazione probatorianecessaria ai fini della decisione, richiede, ancorché implicitamente, chel'apposizione della predetta condizione venga effettuata prima della celebrazionedel processo e non anche all'udienza in camera di consiglio fissata ai sensidell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen.

La subordinazione cui tale norma fariferimento, infatti, lungi dal presupporre la potenziale apposizione di una nuovacondizione, ne sottintende, sia pur in maniera implicita, la rinuncia, postulandoun evidente restringimento delle facoltà connesse alla presentazione dellarichiesta, che trova esplicita dimostrazione nella circostanza che, ai sensi dell'art.438, comma 5-bis, cod. proc. pen., se è espressamente riconosciuta la possibilitàdi formulare richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, in via subordinata,quella di giudizio abbreviato secco, non è altrettanto contemplata la possibilità diavanzare richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una certa prova e,subordinatamente al suo rigetto, quella di presentare altra e diversa richiestacondizionale (Sez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638 – 01);ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte territoriale, confermando ladecisione del GIP, ha ritenuto inammissibile la nuova istanza di abbreviatocondizionato in quanto tardiva, essendo stata formulata solo all’udienza fissataex art. 458 comma 2 cod. proc.;quanto al secondo motivo di ricorso, ritenuto che lo stesso sia inammissibile inquanto, nonostante apparentemente lamenti illogicità della motivazione, di fattomira ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto, inammissibile in sededi legittimità; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTORilevato che con sentenza del 25 novembre 2025, la Corte di appello di Baririgettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che, all’esito di giudizio abbreviato, lo aveva condannato alla pena dianni uno e mesi otto di reclusione ed euro 2000,00 di multa per il reato di cuiagli artt. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975 e 648 cod. pen.;rilevato che avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa delricorrente censurando la decisione per avere ritenuto tardiva la richiesta digiudizio abbreviato condizionato ad una integrazione istruttoria, ammettendolo,invece, al rito abbreviato. Rappresentava che la richiesta doveva ritenersitempestiva sino alla pronuncia dell’ordinanza di ammissione al rito alternativo;con un secondo motivo, lamenta che i giudici di merito siano pervenuti alladecisione di condanna in violazione del principio del ragionevole dubbio,omettendo di valutare la possibilità che terzi avessero potuto occultare l’arma nelvano portaoggetti, all’insaputa del ricorrente;ritenuto, quanto al primo motivo, che lo stesso sia inammissibile in quantomanifestamente infondato; rilevato, infatti, che l’art. 458, comma 1, cod. proc.pen. prevede che l’imputato possa chiedere il giudizio abbreviato entro 15 giornidalla notifica del decreto di giudizio immediato. Il comma 2 dispone che, aseguito della richiesta, il giudice fissa l’udienza in camera di consiglio e nelgiudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 438,commi 3, 5 e 6-ter cod. proc. pen. Il comma 2-bis della disposizione citataprevede, infine, che se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cuiall’art. 438, comma 5 cod. proc. pen., l’imputato alla stessa udienza puòchiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 438, comma 1 cod. proc. pen.;rilevato che la richiesta di giudizio abbreviato c.d. secco o condizionato deveessere formulata nel termine perentorio di 15 gg dalla notifica del decreto digiudizio immediato; che la modifica della richiesta da rito abbreviato condizionatoa quello c.d. secco è ammissibile nell’ipotesi in cui il giudice rigetti la richiesta digiudizio abbreviato condizionato, in quanto vi è un rapporto di genere a specietra i due riti; non è prevista, invece, la possibilità di modificare la richiestasubordinandola ad una prova diversa, in quanto vi osta il termine decadenziale;rilevato che questa Corte ha affermato che dal tenore dello stesso art. 438,comma 5, cod. proc. pen. si evince che la norma, nel momento in cui prevedeche la richiesta debba essere subordinata ad un'integrazione probatorianecessaria ai fini della decisione, richiede, ancorché implicitamente, chel'apposizione della predetta condizione venga effettuata prima della celebrazionedel processo e non anche all'udienza in camera di consiglio fissata ai sensidell'art. 458, comma 2, cod. proc. pen. La subordinazione cui tale norma fariferimento, infatti, lungi dal presupporre la potenziale apposizione di una nuovacondizione, ne sottintende, sia pur in maniera implicita, la rinuncia, postulandoun evidente restringimento delle facoltà connesse alla presentazione dellarichiesta, che trova esplicita dimostrazione nella circostanza che, ai sensi dell'art.438, comma 5-bis, cod. proc. pen., se è espressamente riconosciuta la possibilitàdi formulare richiesta di giudizio abbreviato condizionato e, in via subordinata,quella di giudizio abbreviato secco, non è altrettanto contemplata la possibilità diavanzare richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad una certa prova e,subordinatamente al suo rigetto, quella di presentare altra e diversa richiestacondizionale (Sez. 3, n. 29332 del 07/03/2024, Rv. 286638 – 01);ritenuto, pertanto, che correttamente la Corte territoriale, confermando ladecisione del GIP, ha ritenuto inammissibile la nuova istanza di abbreviatocondizionato in quanto tardiva, essendo stata formulata solo all’udienza fissataex art. 458 comma 2 cod. proc.;quanto al secondo motivo di ricorso, ritenuto che lo stesso sia inammissibile inquanto, nonostante apparentemente lamenti illogicità della motivazione, di fattomira ad una diversa valutazione delle circostanze di fatto, inammissibile in sededi legittimità; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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