CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16554/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onsiglio del 21/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso di accertamenton. TYS03X101073-2015 con il quale, in relazione all’anno 2010, le eranoNumero registro generale 15836/2024Numero sezionale 3375/2026Numero di raccolta generale 16554/2026Data pubblicazione 27/05/2026stati contestati l’irregolare tenuta del libro degli inventari, l’omessacontabilizzazione di ricavi e l’utilizzo di due lavoratori irregolari.2. La CTP di Catania rigettò il ricorso.3. La società contribuente propose appello, del quale l’Agenzia delleEntrate, costituendosi dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di II gradodella Sicilia, eccepì l’inammissibilità, perché preceduto da altro atto diimpugnazione, notificato e mai depositato presso la segreteria della Corteadita, in violazione dell’art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992. Con lasentenza in questa sede impugnata, i giudici di secondo grado, senza nullastatuire in merito all’eccezione di inammissibilità, accolsero parzialmentel’appello.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidatoa tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 c.p.c. (nonché dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992),per non essersi la CGT2 pronunciata sull’eccezione di inammissibilitàdell’appello, formulata dall’Agenzia delle Entrate.Il motivo è inammissibile, alla stregua del consolidato orientamento diquesta Corte, secondo cui l'omesso esame di una questione puramenteprocessuale non integra il vizio di omessa pronuncia, configurabilesoltanto nel caso di mancato esame di domande od eccezioni di merito(Cass., n. 25154/2018; Cass., n. 26913/2024)2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 22, 23,53, 54 e 49 d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 325, 326, 327, 329 e 353c.p.c., per avere i giudici di secondo grado erroneamente ritenuto valido ilsecondo appello notificato dalla società, laddove il potere di impugnazionedoveva ritenersi consumato con la proposizione del precedente appello,inammissibile in quanto non depositato ai sensi del citato art. 53.Numero registro generale 15836/2024Numero sezionale 3375/2026Numero di raccolta generale 16554/2026Data pubblicazione 27/05/2026Il motivo è infondato, dovendosi applicare il principio di diritto di cui aCass., n. 4658/2020, alla cui stregua il divieto di riproposizione di unsecondo appello quando il primo sia inammissibile o improcedibile ècorrelato - a norma dell'art. 358 c.p.c. - non al momento in cui è statoproposto il primo appello inammissibile o improcedibile, bensì alladichiarazione di tali inammissibilità o improcedibilità da parte del giudicedell'appello, con la conseguenza che la riproposizione non è impedita dallapregressa verificazione di una fattispecie di inammissibilità o diimprocedibilità del precedente appello che non sia stata ancora dichiaratadal giudice (si veda anche Cass., n. 4754/2018; Cass., n. 14214/2018;Cass., SU, n. 8486/2024). Nel caso di specie, stando a quanto affermatodalla stessa Agenzia delle Entrate a pag. 2 del ricorso per cassazione, lanotifica del secondo atto di appello intervenne il 26/11/2018, dunqueentro i sessanta giorni dalla notifica del precedente (10/10/2018), a suavolta notificato entro i sei mesi dal deposito della sentenza di primo gradoimpugnata (8/5/2018).1. Con il terzo motivo (proposto in via subordinata), l’Agenzia delleEntrate deduce la nullità della sentenza impugnata per “difetto dimotivazione, motivazione apparente” (in relazione all’art. 360, n. 4,c.p.c.), per avere la CGT2 arbitrariamente ridotto, in via equitativa, i ricavioggetto dell’accertamento impugnato, senza alcuna motivazione dellecircostanze poste a fondamento di tale opzione.Il motivo è fondato. Invero, la giurisprudenza di questa Corte haaffermato che il giudice tributario non è dotato di poteri di equitàsostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, dicui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio(Cass., n. 16960/2019, seguita da Cass., n. 13726/2023 e Cass., n.34700/2025). Cass., n. 7354/2018, pronunciandosi, su una fattispeciesimile alla presente, cassò con rinvio la sentenza con la quale il giudiced'appello aveva dichiarato, senza alcuna motivazione, «equo e di giustiziaNumero registro generale 15836/2024Numero sezionale 3375/2026Numero di raccolta generale 16554/2026Data pubblicazione 27/05/2026ridurre forfettariamente del 50% i maggiori ricavi accertati». L’assolutaapoditticità dell’assunto della CGT2 induce, quindi, anche nella presentefattispecie alla cassazione con rinvio, in parte qua, della sentenzaimpugnata. P.Q.MDichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;rigetta il secondo motivo;accoglie il terzo motivo;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia allaCorte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del processo dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/4/2026.Il PresidenteLucio Napolitano