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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40409/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe !a corte di appello di L'Aquiia riformava in favore del reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ia sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 13.7.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato di furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine, alia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche cori giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, sulla ritenuta circostanze aggravante, e alla determinazione della dosimetria della pena.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. 06/05/2014, n. 29951).

Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola .enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez.

I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549).

Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità del fatto, desunta dalle ritenute circostanze /7±—) aggravanti, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso nulla rappresentano in ordine alle ragioni, eventualmente disattese dalla corte di appello, a favore di un giudizio in termini prevalenza.

Del tutto generico appare, infine, il motivo sulla dosimetria della pena, senza tacere che rientra nel potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio attribuire valenza decisiva a uno dei parametri previsti dall'art. 133, c.p., come, ad esempio, la capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali esistenti a suo carico. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2018 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe !a corte di appello di L'Aquiia riformava in favore del reo, limitatamente alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ia sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 13.7.2017, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al reato di furto pluriaggravato. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione, in ordine, alia mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche cori giudizio di prevalenza, invece che di equivalenza, sulla ritenuta circostanze aggravante, e alla determinazione della dosimetria della pena. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Ed invero, come sottolineato da un condivisibile arresto del [OSCURATO:PERSONA], le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (cfr. Cass., sez. 06/05/2014, n. 29951). Né va taciuta l'esistenza di un costante orientamento del [OSCURATO:PERSONA], secondo cui ai fini del giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, anche la sola .enunciazione dell'eseguita valutazione delle circostanze concorrenti soddisfa l'obbligo della motivazione, trattandosi di un giudizio rientrante nella discrezionalità del giudice e che, come tale, non postula un'analitica esposizione dei criteri di valutazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. II, 08/07/2010, n. 36265, rv. 248535; Cass., sez. I, 09/12/2010, n. 2668, rv. 249549). Orbene la decisione della corte territoriale si colloca a pieno titolo nel menzionato alveo giurisprudenziale, in quanto il giudice di appello ha fondato il rigetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, all'esito di una valutazione complessiva della gravità del fatto, desunta dalle ritenute circostanze /7±—) aggravanti, dunque proprio sui parametri di cui all'art. 133, c.p., sicché, sul punto, la suddetta motivazione non può ritenersi né arbitraria, né manifestamente illogica, laddove i motivi di ricorso nulla rappresentano in ordine alle ragioni, eventualmente disattese dalla corte di appello, a favore di un giudizio in termini prevalenza. Del tutto generico appare, infine, il motivo sulla dosimetria della pena, senza tacere che rientra nel potere discrezionale del giudice nella determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio attribuire valenza decisiva a uno dei parametri previsti dall'art. 133, c.p., come, ad esempio, la capacità a delinquere del reo, desunta dai precedenti penali esistenti a suo carico. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos