CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 48698/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PRATOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale di Prato, in accoglimento dell'istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere applicata a Jie LIN per i reati di tentato omicidio aggravato e tentata estorsione provvisoriamente addebitatigli, disponeva, nei suoi confronti, gli arresti domiciliari, ravvisando un'attenuazione delle esigenze cautelari derivante dalla parziale scelta collaborativa intrapresa dal predetto indagato. 2. Avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso, per il tramite del difensore, Xueqin ZHU, persona offesa nel procedimento penale d'interesse, deducendo il vizio di erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 299, commi 2-bis e 3, cod. proc. pen., per avere l'indagato avanzato la richiesta di sostituzione della misura cautelare omettendo di notificarla al difensore della persona offesa, adempimento, quest'ultimo, previsto dalla norma a pena d'inammissibilità dell'istanza: l'ordinanza emessa nonostante l'omissione dell'adempimento de quo avrebbe dovuto, pertanto, essere considerata nulla. Il difensore del ricorrente si sofferma, poi, sul tema della legittimazione della persona offesa a impugnare provvedimenti di revoca o sostituzione di misure cautelari custodiali, registrando un contrasto giurisprudenziale da devolvere alle Sezioni Unite penali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va respinto in base al principio espresso dalla recentissima decisione Sez. U, n. 36754 del 14/7/2022, O., Rv. 283509 nei termini seguenti: "Nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, la persona offesa non è legittimata ad impugnare, neanche con il ricorso per cassazione, l'ordinanza che abbia disposto la revoca o la sostituzione della misura cautelare coercitiva, diversa dal divieto di espatrio o dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in violazione del diritto di intervento per mezzo di memorie riconosciutole dall'art. 299, comma 3, cod. proc. pen., ma può chiedere al pubblico ministero di proporre impugnazione ai sensi dell'art. 572 cod. proc. pen.". Volendo schematizzare i punti salienti della decisione assunta dal Supremo consesso in adesione all'orientamento minoritario, si può rilevare: a) in primo luogo, che è stato considerato dirimente il profilo soggettivo del principio di tassatività delle impugnazioni; b) in secondo luogo, che, nell'assetto normativo dato, è stato ritenuto impossibile assegnare alla persona offesa la qualifica di "parte" nel procedimento cautelare, non essendole riservato in esso un ruolo partecipativo "ad ampio spettro", né in quello principale: a quest'ultimo riguardo, si è sottolineato che il diritto all'informazione e il diritto alla presentazione di memorie e di indicazione di elementi di prova (artt. 90 e 121 cod. proc. pen.) "non strutturano un ruolo di parte", ma di "soggetto processuale la cui partecipazione non condiziona la progressione processuale" (Sez. 2, n. 12325 del 3/2/2016, Spada, Rv. 266435; Sez. U, n. 17156 del 30/9/2021, dep. 2022, Gallo, Rv. 283042); c) che, di conseguenza, la persona offesa diventa "parte" solo quando si costituisce parte civile. In conclusione, le Sezioni Unite affermano che "nell'ordinamento interno, lo strumento processuale per garantire alla persona offesa che le sue deduzioni siano prese in considerazione si rinviene nell'art. 572 cod. proc. pen., a norma del quale sia la parte civile che la persona offesa non costituitasi parte civile - oltre che gli enti e le associazioni intervenute ai sensi degli artt. 93 e 94 stesso codice - possono proporre al Pubblico ministero richiesta motivata di impugnazione ad ogni effetto penale". 2. Alla luce del principio enunciato, il ricorso proposto nell'interesse della persona offesa Xueqin ZHU deve ritenersi infondato e, pertanto, dev'essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento ex lege delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]