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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 1960

Cassazione n. 10072/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1960 avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ',n%, -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice di Appello, ha confermato la condanna del Giudice di Pace di Cava de Tirreni in ordine al reato di minaccia e lesioni personali (artt. 612 e 582 cod. pen.); - lette le conclusioni e nota spese del difensore e procuratore speciale, pervenute in data 17 gennaio 2024, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio, inflittogli in misura maggiore rispetto a quello a lui spettante - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - Ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte a sez. un. secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266819 - 01); nel caso di specie la estinzione è maturata dopo la sentenza di secondo grado.

Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che in ragione della natura dei motivi di ricorso che non attengono alla penale responsabilità del ricorrente, nulla va disposto per le spese di parte civile P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Nulla sulle spese di parte civile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1960 avverso la sentenza del 07/06/2023 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ',n%, -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di Giudice di Appello, ha confermato la condanna del Giudice di Pace di Cava de Tirreni in ordine al reato di minaccia e lesioni personali (artt. 612 e 582 cod. pen.); - lette le conclusioni e nota spese del difensore e procuratore speciale, pervenute in data 17 gennaio 2024, avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile. -Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta il trattamento sanzionatorio, inflittogli in misura maggiore rispetto a quello a lui spettante - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - Ritenuto che il secondo motivo con cui si deduce la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte a sez. un. secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep.2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266819 - 01); nel caso di specie la estinzione è maturata dopo la sentenza di secondo grado. Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Rilevato che in ragione della natura dei motivi di ricorso che non attengono alla penale responsabilità del ricorrente, nulla va disposto per le spese di parte civile P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delle somme di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile