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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15168/2022

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso.

Esaminate le conclusioni scritte della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Piero, in persona dell'avv.to Calogero [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata con tutti i provvedimenti conseguenti.

Esaminate le conclusioni della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'atto Vincenzo PILLITTERI che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 8 Luglio 2020 confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Piero e CARUSO Giuseppe responsabili in concorso della coltivazione di 378 piante di cannabis indica in apposite serre per un peso complessivo di 95 kg. e del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica che era stata sottratta ad [OSCURATO:PERSONA], tramite allaccio abusivo, energia utilizzata per alimentare la coltivazione in serra delle piante e, ritenuta per tutti la recidiva contestata e la continuazione tra i reati, riconosciuta più grave la ipotesi di furto pluriaggravato, condannava ciascuno degli imputati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

2. La Corte di Appello di Palermo, nel confermare il giudizio di responsabilità operato dal giudice di primo grado, escludeva la utilizzabilità degli accertamenti chimico tossicologici acquisiti agli atti del processo una volta ammessi gli imputati al rito abbreviato in ragione del fatto che, sebbene avessero richiesto tali accertamenti irripetibili, le difese degli imputati non erano state poste in condizione di interloquire con gli esiti di tali accertamenti.

Nondimeno riteneva provati i fatti di cui in imputazione alla stregua degli accertamenti compiuti dagli agenti di PG sui luoghi della coltivazione e sulla base delle stesse dichiarazioni ammissive dei prevenuti, richiamando la giurisprudenza secondo la quale dovevano ritenersi punibili, a titolo di coltivazione di stupefacente e a prescindere dal principio attivo in concreto prodotto al momento dell'accertamento, le condotte di coltivazione di piante corrispondenti al tipo botanico vietato (cannabis indica) che per estensione, stadio di maturazione, capacità produttiva, caratteristiche arboree, erano in grado di produrre sostanza stupefacente ricompresa nei tabelle allegate al Dpr 309/9026.

Escludeva per analoghe ragioni la riconducibilità delle condotte all'alveo di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in ragione del numero, delle dimensioni e dell'altezza e del peso delle piante, del loro stadio di crescita, del carattere professionale della coltivazione in ragione dell'estensione di questa e dei mezzi impiegati per alimentarla.

Escludeva inoltre il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e riconosceva l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato ai prevenuti.

3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti con due distinti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso. 1 r Con un primo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanza stupefacente; deduce ancora la violazione di legge processuale in quanto, pure espunto dal fascicolo il contenuto degli accertamenti chimico tossicologici sui campioni della coltivazione in quanto ritenuti inutilizzabili, nondimeno il giudice di appello aveva attinto agli stessi accertamenti ai fini della decisione.

In particolare assume l'assoluta congetturalità delle inferenze tratte dagli accertamenti di PG, come compendiati nel verbale di arresto in flagranza, nel verbale di sopralluogo e repertamento della sostanza e nella comunicazione della notizia di reato, atteso che da nessuno di tali emergenze sarebbe stato possibile affermare la natura stupefacente della sostanza e della sua capacità drogante, in ossequio al principio di necessaria offensività della condotta e in assenza di un verifica di un pericolo concreto per la collettività derivante dalla suddetta coltivazione.

In sostanza attraverso una motivazione tanto congetturale quanto ellittica la Corte di Appello aveva finito per recuperare la valenza probatoria degli accertamenti chimico tossicologici ritenuti al contrario inutilizzabili, in quanto essi costituivano l'unico dato rilevante per attribuire valenza stupefacente alla coltivazione e a stabilire il principio attivo ricavabile.

Con una seconda articolazione denuncia motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui il giudice di appello aveva mancato di riqualificare i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 anche in questo caso facendo un uso improprio dei dati contenuti negli accertamenti chimico tossicologici del RONI in data 30 Novembre 2019 in quanto gli argomenti utilizzati dal decidente risultavano generici, congetturali e privi di riferimento alle specifiche caratteristiche della coltivazione, allo stadio di maturazione e alla percentuale di principio ricavabile, tutti elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto orientare la valutazione giudiziaria.

Con un'ultima articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Piero e di CAPUTO Giuseppe ha proposto a sua volta tre motivi di ricorso.

Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 Dpr 309/90 denunciando altresì mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione processuale per il sostanziale utilizzo degli accertamenti chimico tossicologici ritenuti inutilizzabili.

Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Caputo richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede l'accertamento dell'offensività in concreto in qualsiasi ipotesi di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente tenuto conto delle circostanze del caso concreto, accertamento che nella specie era precluso dall'assenza di dati tossicologici idonei a indicare la natura stupefacente delle foglie delle piante e la quantità e il principio attivo dell'eventuale sostanza stupefacente ricavabile.

Con una seconda articolazione i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento alla sussunzione dei fatti ai sensi dell'art.73 commi 1 e 4 piuttosto che del comma 5, Dpr 309/90 in assenza di elementi scientifici idonei a classificare la sostanza e a misurarne il principio attivo, ma opinando sulla base di valutazioni aspecifiche, fondate sul numero delle piante e sul carattere professionale della coltivazione, in assenza di alcun elemento in grado di fotografare la effettiva idoneità della coltivazione a produrre estratti dalla capacità drogante e a misurarne la potenzialità offensiva.

Con una terza articolazione lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento collaborativo dagli stessi serbato in sede di interrogatorio.

5. Con dichiarazione trasmessa in cancelleria interveniva rinuncia all'impugnazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di CARUSO Giuseppe va dichiarato inammissibile essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione trasmessa in cancelleria prima della udienza di discussione e sottoscritta da procuratore speciale.

2. I ricorsi avanzati con distinti atti di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] Piero (a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati e devono essere rigettati.

3. Il primo motivo di ricorso proposto dalle difese dei ricorrenti, con argomenti sostanzialmente comuni e pertanto esaminabili in un unico contesto, non colgono nel segno.

Va premesso che questa Corte ha già chiarito che è condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale [cfr. Sez.

U. n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 (in cui si fa espresso rinvio ai principi formulati dal giudice delle leggi nelle decisioni n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996); conf.

Sez.

U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata].

Sebbene, anche successivamente a tali fondamentali arresti, sia proseguito il confronto in sede di legittimità sulla necessità per il giudice di valutare in concreto la offensività di una condotta di coltivazione di stupefacente e si siano - in taluni casi - ratificate decisioni di assoluzione, anche in ipotesi di piantine in grado di produrre sostanza con effetto drogante (cfr. sez. 4, n. 25674 del 17.2.2011, Rv. 250721, sez. 6, n. 33385 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260170; sez. 6, n. 22110 del 2.5.2013, Rv. 255733), tuttavia, ritiene il Collegio che non possa prescindersi dai fondamentali principi formulati dalla Consulta nella sentenza n. 360 del 1995.

In quella sede, infatti, il giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di persistente illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente destinata all'uso personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, essa resistendo anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, ben potendo detta condotta valutarsi come pericolosa «...ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga>>, non mancando di precisare, tuttavia, come costituisca « questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito>>.

Sulla scorta di tale arresto, e del dictum rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008, [OSCURATO:PERSONA], si è così affermato che la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (cfr. sez. 6 n. 51497 del 04/12/2013, Rv. 258503, in fattispecie relativa alla coltivazione di una pluralità di piantine di cannabis indica all'interno di una serra rudimentale); escludendola invece qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa [cfr. Sez. 6 n. 5254 del 10/11/2015 Ud. (dep. 09/02/2016), Rv. 265641; n. 33835 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260170; n. 22110 del 02/05/2013, Rv. 255733, in fattispecie in cui, rispettivamente, la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima"; o in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante la coltivazione di due piantine di marijuana contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo massimo detenibile; o, ancora, in cui si è esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante]. 3.1 Analogamente, questa stessa sezione ha ritenuto la condotta di coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana (con principio attivo pari a mg. 16) inoffensiva ex art. 49 cod. pen. e tale da non integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (cfr. Sez. 4 n. 25674 del 17/02/2011, Rv. 250721), altrove precisando invece che, non essendo requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il dato ponderale possa sì assumere rilevanza al fine di misurare la offensività della condotta, la quale però non può essere esclusa ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla "dose media singola", determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi evocati dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 4 n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095). 3.2 Tali principi si rinvengono anche in altre pronunce, nelle quali la verifica della concreta offensività della condotta è stata parimenti tarata sulla concreta attitudine della produzione ad incrementare il mercato della droga [in tal senso, cfr. sez. 3 n. 23082 del 09/05/2013, Rv. 256174 (in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato relativamente alla coltivazione n.43 piantine di "cannabis" - che all'atto dell'accertamento avevano un contenuto di sostanza ricavabile inferiore sia al valore di una dose singola che alla dose soglia - per la presenza di semi e di impianti di innaffiamento e riscaldamento dei locali, finalizzati a favorire la crescita e lo sviluppo della coltivazione), essendosi anche affermato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo (cfr. sez. 4 n. 44136 del 27/10/2015, Rv. 264910)].

4. In tale contesto si inserisce la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez.U, n.12348 del 19 Dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278624) la quale ha definitivamente chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dal quantitativo di principio attivo estraibile nella immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente.

Contrariamente pertanto a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso di entrambe le difese, ove il fondamento della censura si risolve nella mancanza di una prova scientifica sul carattere stupefacente degli estratti della coltivazione e della quantità di principio attivo realizzabile nell'immediato, l'iter motivazionale impiegato dai giudici di merito onde stabilire la ricorrenza di una piantagione idonea a giungere a maturazione e a produrre sostanza dagli effetti stupefacenti appare del tutto coerente con gli elementi tratti dal verbale di sopralluogo, dalla notizia di reato e dal verbale di arresto e di sequestro nonchè dalle dichiarazioni confessorie dei prevenuti, in presenza di una piantagione composta da un numero cospicuo di piante (368), che aveva raggiunto un notevole grado di viluppo (altezza anche di un metro), appartenente a specie botanica concludente (cannabis indica) e dalla considerevoli potenzialità produttive e diffusive di marijuana.

5. Appare del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art.73 V comma Dpr 309/90, con consequenziale rigetto del secondo motivo di ricorso avanzato dalle difese. 5.1 Invero secondo quanto evidenziato dal giudice di appello, in sintonia con quanto indicato nella rassegna giurisprudenziale sulla vexata quaestio, la coltivazione non poteva certamente ritenersi minimale e di modesto disvalore sociale, sia per quanto attiene alle caratteristiche della produzione impiantata, sia in ragione dello sviluppo vegetativo raggiunto, non ancora giunto al suo apice, laddove la giurisprudenza di legittimità è invero concorde nel ritenere che la offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nella immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (sez.4, 23.11.2016, PG in proc.Trabanelli, Rv. 268695), soprattutto quando gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto drogante (sez.VI, 20.2.2016, Tamburini, Rv. 266513; 22.11.2016, Losi, Rv. 268938; 10.5.2016, PG in proc.Iaffaldano, Rv. 266974). 5.1 L'offensività della condotta, pertanto, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte e dell'orientamento di legittimità che a quelli si riporta, come ritiene di fare anche questo Collegio, non solo non può essere esclusa, ma deve ritenersi di soglia non trascurabile, così da non potersi ricondurre il fatto al paradigma della lieve entità, in considerazione del principio attivo ricavabile all'esito della ultimazione del ciclo biologico delle piante, tenuto conto delle caratteristiche della coltivazione, della professionalità evidenziata dai ricorrenti nella coltivazione mediante lampade alogene e l'utilizzo di serre tutti elementi che consentono di escludere la ipotesi di speciale tenuità, a prescindere dalle risultanze degli accertamenti chimici tossicologici dichiarati inutilizzabili (sez.4, 54970 del 7 Luglio 2017, Markezic, Rv.271176; n. 35963 del 7 Maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276861), sulla base di una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionata in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione (da ultimo sez.U, n.51063 del 27 Settembre 2018, Murolo, Rv.274076 -01).

6. Inammissibili risultano poi le censure tese a prefigurare un vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione del trattamento sanzionatori, prospettandosi prive di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, caratterizzata da ipotesi pluriaggravata di furto di energia elettrica strumentale alla coltivazione professionale di una piantagione di cannabis indica con lo scopo di ricavare quantitativi non modesti di stupefacente da immettere sul mercato, in ragione poi di precedenti specifici degli imputati e dell'assenza di profili di meritevolezza, al di là delle ammissioni fatte in sede di interrogatorio su circostanze che, peraltro, non potevano essere contestate in ragione della flagranza del reato. 6.1 Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

Il ragionamento sviluppato dalla corte distrettuale è pertanto congruo in quanto, come recentemente ribadito da questa corte di legittimità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamento di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del beneficio (sez.3, n.24128 del 18 Marzo 2021, Rv.281590). 6.2 n trattamento sanzionatorio poi è fondato su criteri minimi edittali, tenuto conto del minimo della pena previsto per il reato di furto pluriaggravato (pena detentiva da tre a dieci anni ex art.625 cpv. cod.proc.pen.) e dell'aumento apportato per la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale (aumento della metà), di talchè la pena base risulta essere stata modulata in termini minimi edittali.

Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione da parte del giudice di legittimità.

7. In conclusione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Piero vanno rigettati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esser dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Piero

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; esaminate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto pronunciarsi la inammissibilità del ricorso. Esaminate le conclusioni scritte della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Piero, in persona dell'avv.to Calogero [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito nell'annullamento della sentenza impugnata con tutti i provvedimenti conseguenti. Esaminate le conclusioni della difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'atto Vincenzo PILLITTERI che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Palermo, con sentenza pronunciata in data 8 Luglio 2020 confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Piero e CARUSO Giuseppe responsabili in concorso della coltivazione di 378 piante di cannabis indica in apposite serre per un peso complessivo di 95 kg. e del reato di furto pluriaggravato di energia elettrica che era stata sottratta ad [OSCURATO:PERSONA], tramite allaccio abusivo, energia utilizzata per alimentare la coltivazione in serra delle piante e, ritenuta per tutti la recidiva contestata e la continuazione tra i reati, riconosciuta più grave la ipotesi di furto pluriaggravato, condannava ciascuno degli imputati alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 800 di multa. 2. La Corte di Appello di Palermo, nel confermare il giudizio di responsabilità operato dal giudice di primo grado, escludeva la utilizzabilità degli accertamenti chimico tossicologici acquisiti agli atti del processo una volta ammessi gli imputati al rito abbreviato in ragione del fatto che, sebbene avessero richiesto tali accertamenti irripetibili, le difese degli imputati non erano state poste in condizione di interloquire con gli esiti di tali accertamenti. Nondimeno riteneva provati i fatti di cui in imputazione alla stregua degli accertamenti compiuti dagli agenti di PG sui luoghi della coltivazione e sulla base delle stesse dichiarazioni ammissive dei prevenuti, richiamando la giurisprudenza secondo la quale dovevano ritenersi punibili, a titolo di coltivazione di stupefacente e a prescindere dal principio attivo in concreto prodotto al momento dell'accertamento, le condotte di coltivazione di piante corrispondenti al tipo botanico vietato (cannabis indica) che per estensione, stadio di maturazione, capacità produttiva, caratteristiche arboree, erano in grado di produrre sostanza stupefacente ricompresa nei tabelle allegate al Dpr 309/9026. Escludeva per analoghe ragioni la riconducibilità delle condotte all'alveo di cui all'art.73 comma 5 Dpr 309/90 in ragione del numero, delle dimensioni e dell'altezza e del peso delle piante, del loro stadio di crescita, del carattere professionale della coltivazione in ragione dell'estensione di questa e dei mezzi impiegati per alimentarla. Escludeva inoltre il beneficio delle circostanze attenuanti generiche e riconosceva l'adeguatezza del trattamento sanzionatorio applicato ai prevenuti. 3. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti con due distinti ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha articolato tre motivi di ricorso. 1 r Con un primo motivo deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità con riferimento al delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanza stupefacente; deduce ancora la violazione di legge processuale in quanto, pure espunto dal fascicolo il contenuto degli accertamenti chimico tossicologici sui campioni della coltivazione in quanto ritenuti inutilizzabili, nondimeno il giudice di appello aveva attinto agli stessi accertamenti ai fini della decisione. In particolare assume l'assoluta congetturalità delle inferenze tratte dagli accertamenti di PG, come compendiati nel verbale di arresto in flagranza, nel verbale di sopralluogo e repertamento della sostanza e nella comunicazione della notizia di reato, atteso che da nessuno di tali emergenze sarebbe stato possibile affermare la natura stupefacente della sostanza e della sua capacità drogante, in ossequio al principio di necessaria offensività della condotta e in assenza di un verifica di un pericolo concreto per la collettività derivante dalla suddetta coltivazione. In sostanza attraverso una motivazione tanto congetturale quanto ellittica la Corte di Appello aveva finito per recuperare la valenza probatoria degli accertamenti chimico tossicologici ritenuti al contrario inutilizzabili, in quanto essi costituivano l'unico dato rilevante per attribuire valenza stupefacente alla coltivazione e a stabilire il principio attivo ricavabile. Con una seconda articolazione denuncia motivazione illogica e contraddittoria nella parte in cui il giudice di appello aveva mancato di riqualificare i fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90 anche in questo caso facendo un uso improprio dei dati contenuti negli accertamenti chimico tossicologici del RONI in data 30 Novembre 2019 in quanto gli argomenti utilizzati dal decidente risultavano generici, congetturali e privi di riferimento alle specifiche caratteristiche della coltivazione, allo stadio di maturazione e alla percentuale di principio ricavabile, tutti elementi che, secondo la giurisprudenza di legittimità, avrebbero dovuto orientare la valutazione giudiziaria. Con un'ultima articolazione lamenta difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] Piero e di CAPUTO Giuseppe ha proposto a sua volta tre motivi di ricorso. Con un primo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 Dpr 309/90 denunciando altresì mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione processuale per il sostanziale utilizzo degli accertamenti chimico tossicologici ritenuti inutilizzabili. Anche la difesa di [OSCURATO:PERSONA] e di Caputo richiama la giurisprudenza di legittimità che richiede l'accertamento dell'offensività in concreto in qualsiasi ipotesi di coltivazione e di detenzione di sostanza stupefacente tenuto conto delle circostanze del caso concreto, accertamento che nella specie era precluso dall'assenza di dati tossicologici idonei a indicare la natura stupefacente delle foglie delle piante e la quantità e il principio attivo dell'eventuale sostanza stupefacente ricavabile. Con una seconda articolazione i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento alla sussunzione dei fatti ai sensi dell'art.73 commi 1 e 4 piuttosto che del comma 5, Dpr 309/90 in assenza di elementi scientifici idonei a classificare la sostanza e a misurarne il principio attivo, ma opinando sulla base di valutazioni aspecifiche, fondate sul numero delle piante e sul carattere professionale della coltivazione, in assenza di alcun elemento in grado di fotografare la effettiva idoneità della coltivazione a produrre estratti dalla capacità drogante e a misurarne la potenzialità offensiva. Con una terza articolazione lamentano violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura del trattamento sanzionatorio, tenuto conto del comportamento collaborativo dagli stessi serbato in sede di interrogatorio. 5. Con dichiarazione trasmessa in cancelleria interveniva rinuncia all'impugnazione del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso proposto nell'interesse di CARUSO Giuseppe va dichiarato inammissibile essendo intervenuta rinuncia all'impugnazione trasmessa in cancelleria prima della udienza di discussione e sottoscritta da procuratore speciale. 2. I ricorsi avanzati con distinti atti di impugnazione da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]) e da [OSCURATO:PERSONA] Piero (a firma dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA]) sono infondati e devono essere rigettati. 3. Il primo motivo di ricorso proposto dalle difese dei ricorrenti, con argomenti sostanzialmente comuni e pertanto esaminabili in un unico contesto, non colgono nel segno. Va premesso che questa Corte ha già chiarito che è condotta penalmente rilevante qualsiasi attività non autorizzata di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, anche quando sia realizzata per la destinazione del prodotto ad uso personale [cfr. Sez. U. n. 28605 del 24/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239920 (in cui si fa espresso rinvio ai principi formulati dal giudice delle leggi nelle decisioni n. 360 del 1995 e n. 296 del 1996); conf. Sez. U. 24 aprile 2008, Valletta, non massimata]. Sebbene, anche successivamente a tali fondamentali arresti, sia proseguito il confronto in sede di legittimità sulla necessità per il giudice di valutare in concreto la offensività di una condotta di coltivazione di stupefacente e si siano - in taluni casi - ratificate decisioni di assoluzione, anche in ipotesi di piantine in grado di produrre sostanza con effetto drogante (cfr. sez. 4, n. 25674 del 17.2.2011, Rv. 250721, sez. 6, n. 33385 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260170; sez. 6, n. 22110 del 2.5.2013, Rv. 255733), tuttavia, ritiene il Collegio che non possa prescindersi dai fondamentali principi formulati dalla Consulta nella sentenza n. 360 del 1995. In quella sede, infatti, il giudice delle leggi ha riconosciuto la legittimità costituzionale della previsione di persistente illiceità penale della coltivazione, anche qualora univocamente destinata all'uso personale ed indipendentemente dalla quantità di principio attivo prodotto, essa resistendo anche alla verifica condotta (ex artt. 25 e 27 Cost.) alla stregua del principio di offensività, ben potendo detta condotta valutarsi come pericolosa «...ossia idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e quindi di creare potenzialmente più occasioni di spaccio di droga>>, non mancando di precisare, tuttavia, come costituisca « questione meramente interpretativa, rimessa altresì al giudice ordinario, la identificazione, in termini più o meno restrittivi, della nozione di coltivazione che, sotto altro profilo, incide anch'essa sulla linea di confine del penalmente illecito>>. Sulla scorta di tale arresto, e del dictum rinvenibile nella sentenza delle Sezioni Unite del 2008, [OSCURATO:PERSONA], si è così affermato che la coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti è penalmente rilevante, a prescindere dalla distinzione tra coltivazione tecnico-agraria e coltivazione domestica, posto che l'attività in sé, in difetto delle prescritte autorizzazioni, è da ritenere potenzialmente diffusiva della droga (cfr. sez. 6 n. 51497 del 04/12/2013, Rv. 258503, in fattispecie relativa alla coltivazione di una pluralità di piantine di cannabis indica all'interno di una serra rudimentale); escludendola invece qualora il giudice accerti l'inoffensività in concreto della condotta, per essere questa di tale minima entità da rendere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non prospettabile alcun pericolo di ulteriore diffusione di essa [cfr. Sez. 6 n. 5254 del 10/11/2015 Ud. (dep. 09/02/2016), Rv. 265641; n. 33835 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 260170; n. 22110 del 02/05/2013, Rv. 255733, in fattispecie in cui, rispettivamente, la S.C. ha escluso il reato per la coltivazione di due piante di canapa indiana e la detenzione di 20 foglie della medesima pianta, in presenza di una produzione che, pur raggiungendo la soglia drogante, era "assolutamente minima"; o in cui la Corte ha ritenuto penalmente irrilevante la coltivazione di due piantine di marijuana contenenti un principio attivo inferiore al quantitativo massimo detenibile; o, ancora, in cui si è esclusa l'idoneità offensiva della condotta di coltivazione domestica di tre piantine di marijuana poste in distinti vasetti e dotate di potere drogante]. 3.1 Analogamente, questa stessa sezione ha ritenuto la condotta di coltivazione domestica di una piantina di canapa indiana (con principio attivo pari a mg. 16) inoffensiva ex art. 49 cod. pen. e tale da non integrare il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 (cfr. Sez. 4 n. 25674 del 17/02/2011, Rv. 250721), altrove precisando invece che, non essendo requisito necessario la destinazione della sostanza alla cessione verso terzi, il dato ponderale possa sì assumere rilevanza al fine di misurare la offensività della condotta, la quale però non può essere esclusa ogniqualvolta i quantitativi prodotti risultino inferiori alla "dose media singola", determinata dalle tabelle ministeriali, ma soltanto quando risultino privi della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, gli effetti psicotropi evocati dall'art. 14 del d.P.R. n. 309 del 1990 (cfr. Sez. 4 n. 43184 del 20/09/2013, Rv. 258095). 3.2 Tali principi si rinvengono anche in altre pronunce, nelle quali la verifica della concreta offensività della condotta è stata parimenti tarata sulla concreta attitudine della produzione ad incrementare il mercato della droga [in tal senso, cfr. sez. 3 n. 23082 del 09/05/2013, Rv. 256174 (in fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto configurabile il reato relativamente alla coltivazione n.43 piantine di "cannabis" - che all'atto dell'accertamento avevano un contenuto di sostanza ricavabile inferiore sia al valore di una dose singola che alla dose soglia - per la presenza di semi e di impianti di innaffiamento e riscaldamento dei locali, finalizzati a favorire la crescita e lo sviluppo della coltivazione), essendosi anche affermato che il dato ponderale può assumere rilevanza, al fine di fornire indicazioni sull'offensività in concreto della condotta, soltanto quando la sostanza ricavabile risulti priva della concreta attitudine ad esercitare, anche in misura minima, l'effetto psicotropo (cfr. sez. 4 n. 44136 del 27/10/2015, Rv. 264910)]. 4. In tale contesto si inserisce la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez.U, n.12348 del 19 Dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.278624) la quale ha definitivamente chiarito che il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dal quantitativo di principio attivo estraibile nella immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza ad effetto stupefacente. Contrariamente pertanto a quanto sostenuto nel primo motivo di ricorso di entrambe le difese, ove il fondamento della censura si risolve nella mancanza di una prova scientifica sul carattere stupefacente degli estratti della coltivazione e della quantità di principio attivo realizzabile nell'immediato, l'iter motivazionale impiegato dai giudici di merito onde stabilire la ricorrenza di una piantagione idonea a giungere a maturazione e a produrre sostanza dagli effetti stupefacenti appare del tutto coerente con gli elementi tratti dal verbale di sopralluogo, dalla notizia di reato e dal verbale di arresto e di sequestro nonchè dalle dichiarazioni confessorie dei prevenuti, in presenza di una piantagione composta da un numero cospicuo di piante (368), che aveva raggiunto un notevole grado di viluppo (altezza anche di un metro), appartenente a specie botanica concludente (cannabis indica) e dalla considerevoli potenzialità produttive e diffusive di marijuana. 5. Appare del tutto corretta la valutazione operata dal giudice di merito in ordine alla esclusione della ipotesi di cui all'art.73 V comma Dpr 309/90, con consequenziale rigetto del secondo motivo di ricorso avanzato dalle difese. 5.1 Invero secondo quanto evidenziato dal giudice di appello, in sintonia con quanto indicato nella rassegna giurisprudenziale sulla vexata quaestio, la coltivazione non poteva certamente ritenersi minimale e di modesto disvalore sociale, sia per quanto attiene alle caratteristiche della produzione impiantata, sia in ragione dello sviluppo vegetativo raggiunto, non ancora giunto al suo apice, laddove la giurisprudenza di legittimità è invero concorde nel ritenere che la offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicchè non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nella immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto per la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (sez.4, 23.11.2016, PG in proc.Trabanelli, Rv. 268695), soprattutto quando gli arbusti sono prevedibilmente in grado di rendere, all'esito di un fisiologico sviluppo, quantità significative di prodotto drogante (sez.VI, 20.2.2016, Tamburini, Rv. 266513; 22.11.2016, Losi, Rv. 268938; 10.5.2016, PG in proc.Iaffaldano, Rv. 266974). 5.1 L'offensività della condotta, pertanto, alla luce dei principi elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte e dell'orientamento di legittimità che a quelli si riporta, come ritiene di fare anche questo Collegio, non solo non può essere esclusa, ma deve ritenersi di soglia non trascurabile, così da non potersi ricondurre il fatto al paradigma della lieve entità, in considerazione del principio attivo ricavabile all'esito della ultimazione del ciclo biologico delle piante, tenuto conto delle caratteristiche della coltivazione, della professionalità evidenziata dai ricorrenti nella coltivazione mediante lampade alogene e l'utilizzo di serre tutti elementi che consentono di escludere la ipotesi di speciale tenuità, a prescindere dalle risultanze degli accertamenti chimici tossicologici dichiarati inutilizzabili (sez.4, 54970 del 7 Luglio 2017, Markezic, Rv.271176; n. 35963 del 7 Maggio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.276861), sulla base di una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionata in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione (da ultimo sez.U, n.51063 del 27 Settembre 2018, Murolo, Rv.274076 -01). 6. Inammissibili risultano poi le censure tese a prefigurare un vizio motivazionale in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla riduzione del trattamento sanzionatori, prospettandosi prive di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato il quale fornisce adeguata contezza delle ragioni del trattamento sanzionatorio e in particolare del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, facendo riferimento alla gravità della condotta, caratterizzata da ipotesi pluriaggravata di furto di energia elettrica strumentale alla coltivazione professionale di una piantagione di cannabis indica con lo scopo di ricavare quantitativi non modesti di stupefacente da immettere sul mercato, in ragione poi di precedenti specifici degli imputati e dell'assenza di profili di meritevolezza, al di là delle ammissioni fatte in sede di interrogatorio su circostanze che, peraltro, non potevano essere contestate in ragione della flagranza del reato. 6.1 Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, ovvero al giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale). Il ragionamento sviluppato dalla corte distrettuale è pertanto congruo in quanto, come recentemente ribadito da questa corte di legittimità, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede l'accertamento di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del beneficio (sez.3, n.24128 del 18 Marzo 2021, Rv.281590). 6.2 n trattamento sanzionatorio poi è fondato su criteri minimi edittali, tenuto conto del minimo della pena previsto per il reato di furto pluriaggravato (pena detentiva da tre a dieci anni ex art.625 cpv. cod.proc.pen.) e dell'aumento apportato per la recidiva reiterata specifica infra-quinquennale (aumento della metà), di talchè la pena base risulta essere stata modulata in termini minimi edittali. Sul punto la Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596). La motivazione del giudice di appello in relazione alla graduazione del trattamento sanzionatorio risulta pertanto sufficientemente argomentata e non presenta travisamenti od errori manifesti tali da richiedere interventi di adeguamento e di correzione da parte del giudice di legittimità. 7. In conclusione i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] Piero vanno rigettati, mentre il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve esser dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Piero
Sentenza Cassazione n. 15168/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris