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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 18114/2022

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9 ORDINANZA sul ricorso 37684/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore dell'Inpdap, chiedendo, previo accertamento dell'illegittima escussione della fideiussione del Banco di Sardegna, la condanna a restituire la somma di Euro 60.000,00 ed in via subordinata a titolo di arricchimento ingiustificato.

Espose la parte attrice che in base all'art. 10 dell'atto di compravendita di data 26 marzo 2007, con cui gli attori avevano ceduto al convenuto una porzione di fabbricato in Nuoro, i venditori si erano obbligati a provvedere alla manutenzione straordinaria per i successivi tre anni e che tale obbligazione era garantita da fideiussione costituita presso il Banco di Sardegna fino a concorrenza di Euro 60.000,00.

Aggiunse che nel febbraio 2008 la parte acquirente aveva chiesto ai venditori di intervenire per il ripristino ((/ dell'immobile, interessato da infiltrazioni d'acqua per carenze nell'impermeabilizzazione della copertura, e che, nonostante le contestazioni della parte venditrice, l'istituto convenuto aveva unilateralmente eseguito i lavori ed escusso la garanzia.

La parte convenuta si costituì proponendo domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del maggior danno rispetto alla somma incassata.

Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale.

Avverso detta sentenza propose appello l'[OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza di data 10 maggio 2019 la Corte d'appello di Cagliari accolse l'appello, rigettando la domanda.Osservò la corte territoriale, premesso che il debitore poteva agire nei confronti del garantito per recuperare quanto da questi percepito solo nei limiti in cui avesse subito dal garante l'esercizio dell'azione di rivalsa, che gli appellati non avevano provato, e neppure allegato, di aver subito la rivalsa da parte del garante.

Aggiunse che andava tuttavia evidenziato che dalla CTU si ricavava agevolmente l'esecuzione di un intervento di straordinaria manutenzione, consistito nella sostituzione della copertura del tetto e delle gronde pluviali.

Osservò ancora che il CTU aveva spiegato che l'Inpdap aveva fatto eseguire interventi tesi ad una radicale modifica del sistema di allontanamento delle acque, con integrale sostituzione della coperture e gronde, mediante tecniche esecutive e materiali del tutto differenti rispetto a quelli esistenti in precedenza, per porre fine alle infiltrazioni prodottesi nell'immobile a causa della carente pregressa attività di manutenzione ordinaria, che aveva quindi reso necessaria l'adozione di importanti modifiche a carattere straordinario.

Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata.

E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ..

Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la statuizione di mancata allegazione e prova dell'esercizio della rivalsa da parte del garante costituisce motivazione apparente alla luce delle seguenti circostanze: nella comparsa di costituzione in appello era stata allegata la comunicazione del garante da cui risultava l'esercizio della rivalsa; la controparte solo nelle note autorizzate a seguito dell'istanza ai sensi dell'art. 186 - 3 quater cod. proc. civ. aveva dedotto che gli attori non avevano provato l'istanza di ripetizione da parte della banca; nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni era stato prodotto l'estratto conto dal quale risultava l'avvenuto addebito della somma versata dalla banca all'[OSCURATO:PERSONA]; nella comparsa in appello era stata fatta istanza di rimessione in termini circa la prova della subita rivalsa.

Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare i documenti prodotti, ed in particolare la comunicazione del Banco di Sardegna circa l'avvenuta escussione, nonché l'istanza di rimessione in termini circa la prova della subita rivalsa e la tardività della contestazione posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che la difesa dell'istituto convenuto, basata sulle cause dei danni occorsi ed il costo degli interventi, era incompatibile con la negazione del fatto costitutivo dell'esercitata rivalsa da parte del garante per cui doveva ritenersi intervenuta la non contestazione di tale fatto e che solo nelle note conclusionali di cui al primo motivo la circostanza della mancata rivalsa era stata sollevata.

Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..

Osserva la parte ricorrente che vi è stato travisamento della prova in quanto non vi è corrispondenza fra le opere effettuate per il ripristino della funzionalità dell'edificio e l'obbligo contrattuale di provvedere alla manutenzione straordinaria e che la CTU, al contrario di quanto travisato dal giudice di appello, è nel senso che per la loro entità e rilevanza le opere eseguite non possono essere qualificate come "manutenzione straordinaria", bensì come "risanamento conservativo".

Il quarto motivo deve essere trattato prioritariamente in base al principio della ragione più liquida, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 9671 del 2018 e n. 14039 del 2021), ed è inammissibile.

Secondo un indirizzo emerso nella giurisprudenza di questa Corte, il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale (da ultimo Cass. n. 1163 del 2020).

Anche a voler seguire tale indirizzo (ma si veda in senso contrario, fra le altre, Cass. n. 24395 del 2020, secondo cui il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla

I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione), la formulazione della censura non corrisponde ad una cattiva percezione dell'atto processuale, ma ad un difetto di valutazione.

Il giudice di merito ha descritto il contenuto dell'accertamento della CTU negli stessi termini riportati a pag. 29 del ricorso, e cioè come interventi tesi ad una radicale modifica del sistema di allontanamento delle acque, con integrale sostituzione de114, coperture e gronde, mediante tecniche esecutive e materiali del tutto differenti rispetto a quelli esistenti in precedenza.

Tale informazione probatoria è stata valutata nei termini di "manutenzione straordinaria", per cui la censura, tesa a dimostrare che invece si sarebbe trattato di "risanamento conservativo", mira a confutare la valutazione che fuoriesce dallo schema del travisamento del fatto e, in quanto riservata al giudice del merito, non è sindacabile nella sede di legittimità.

L'inammissibilità del quarto motivo determina l'inammissibilità dei primi tre motivi: l'idoneità della ratio decidendi impugnata con il quarto motivo a sostenere autonomamente la decisione rende infatti prive di decisività le censure sollevate nei primi tre motivi.

Ed invero, anche ove provato l'esercizio della rivalsa da parte del garante, alla stregua della ratio decidendi che permane, all'esito dello scrutinio del quarto motivo, deve ritenersi legittima l'escussione del garante.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 37684/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] domiciliati ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 223/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro l'[OSCURATO:PERSONA], in qualità di successore dell'Inpdap, chiedendo, previo accertamento dell'illegittima escussione della fideiussione del Banco di Sardegna, la condanna a restituire la somma di Euro 60.000,00 ed in via subordinata a titolo di arricchimento ingiustificato. Espose la parte attrice che in base all'art. 10 dell'atto di compravendita di data 26 marzo 2007, con cui gli attori avevano ceduto al convenuto una porzione di fabbricato in Nuoro, i venditori si erano obbligati a provvedere alla manutenzione straordinaria per i successivi tre anni e che tale obbligazione era garantita da fideiussione costituita presso il Banco di Sardegna fino a concorrenza di Euro 60.000,00. Aggiunse che nel febbraio 2008 la parte acquirente aveva chiesto ai venditori di intervenire per il ripristino ((/ dell'immobile, interessato da infiltrazioni d'acqua per carenze nell'impermeabilizzazione della copertura, e che, nonostante le contestazioni della parte venditrice, l'istituto convenuto aveva unilateralmente eseguito i lavori ed escusso la garanzia. La parte convenuta si costituì proponendo domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del maggior danno rispetto alla somma incassata. Il Tribunale adito, previa CTU, accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale. Avverso detta sentenza propose appello l'[OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza di data 10 maggio 2019 la Corte d'appello di Cagliari accolse l'appello, rigettando la domanda.Osservò la corte territoriale, premesso che il debitore poteva agire nei confronti del garantito per recuperare quanto da questi percepito solo nei limiti in cui avesse subito dal garante l'esercizio dell'azione di rivalsa, che gli appellati non avevano provato, e neppure allegato, di aver subito la rivalsa da parte del garante. Aggiunse che andava tuttavia evidenziato che dalla CTU si ricavava agevolmente l'esecuzione di un intervento di straordinaria manutenzione, consistito nella sostituzione della copertura del tetto e delle gronde pluviali. Osservò ancora che il CTU aveva spiegato che l'Inpdap aveva fatto eseguire interventi tesi ad una radicale modifica del sistema di allontanamento delle acque, con integrale sostituzione della coperture e gronde, mediante tecniche esecutive e materiali del tutto differenti rispetto a quelli esistenti in precedenza, per porre fine alle infiltrazioni prodottesi nell'immobile a causa della carente pregressa attività di manutenzione ordinaria, che aveva quindi reso necessaria l'adozione di importanti modifiche a carattere straordinario. Hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sulla base di quattro motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Considerato che: con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 132 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la statuizione di mancata allegazione e prova dell'esercizio della rivalsa da parte del garante costituisce motivazione apparente alla luce delle seguenti circostanze: nella comparsa di costituzione in appello era stata allegata la comunicazione del garante da cui risultava l'esercizio della rivalsa; la controparte solo nelle note autorizzate a seguito dell'istanza ai sensi dell'art. 186 - 3 quater cod. proc. civ. aveva dedotto che gli attori non avevano provato l'istanza di ripetizione da parte della banca; nella successiva udienza di precisazione delle conclusioni era stato prodotto l'estratto conto dal quale risultava l'avvenuto addebito della somma versata dalla banca all'[OSCURATO:PERSONA]; nella comparsa in appello era stata fatta istanza di rimessione in termini circa la prova della subita rivalsa. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare i documenti prodotti, ed in particolare la comunicazione del Banco di Sardegna circa l'avvenuta escussione, nonché l'istanza di rimessione in termini circa la prova della subita rivalsa e la tardività della contestazione posta in essere dall'[OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la difesa dell'istituto convenuto, basata sulle cause dei danni occorsi ed il costo degli interventi, era incompatibile con la negazione del fatto costitutivo dell'esercitata rivalsa da parte del garante per cui doveva ritenersi intervenuta la non contestazione di tale fatto e che solo nelle note conclusionali di cui al primo motivo la circostanza della mancata rivalsa era stata sollevata. Con il quarto motivo si denuncia nullità della sentenza per travisamento della prova ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che vi è stato travisamento della prova in quanto non vi è corrispondenza fra le opere effettuate per il ripristino della funzionalità dell'edificio e l'obbligo contrattuale di provvedere alla manutenzione straordinaria e che la CTU, al contrario di quanto travisato dal giudice di appello, è nel senso che per la loro entità e rilevanza le opere eseguite non possono essere qualificate come "manutenzione straordinaria", bensì come "risanamento conservativo". Il quarto motivo deve essere trattato prioritariamente in base al principio della ragione più liquida, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (cfr. Cass. n. 9671 del 2018 e n. 14039 del 2021), ed è inammissibile. Secondo un indirizzo emerso nella giurisprudenza di questa Corte, il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un'informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale (da ultimo Cass. n. 1163 del 2020). Anche a voler seguire tale indirizzo (ma si veda in senso contrario, fra le altre, Cass. n. 24395 del 2020, secondo cui il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla I. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione), la formulazione della censura non corrisponde ad una cattiva percezione dell'atto processuale, ma ad un difetto di valutazione. Il giudice di merito ha descritto il contenuto dell'accertamento della CTU negli stessi termini riportati a pag. 29 del ricorso, e cioè come interventi tesi ad una radicale modifica del sistema di allontanamento delle acque, con integrale sostituzione de114, coperture e gronde, mediante tecniche esecutive e materiali del tutto differenti rispetto a quelli esistenti in precedenza. Tale informazione probatoria è stata valutata nei termini di "manutenzione straordinaria", per cui la censura, tesa a dimostrare che invece si sarebbe trattato di "risanamento conservativo", mira a confutare la valutazione che fuoriesce dallo schema del travisamento del fatto e, in quanto riservata al giudice del merito, non è sindacabile nella sede di legittimità. L'inammissibilità del quarto motivo determina l'inammissibilità dei primi tre motivi: l'idoneità della ratio decidendi impugnata con il quarto motivo a sostenere autonomamente la decisione rende infatti prive di decisività le censure sollevate nei primi tre motivi. Ed invero, anche ove provato l'esercizio della rivalsa da parte del garante, alla stregua della ratio decidendi che permane, all'esito dello scrutinio del quarto motivo, deve ritenersi legittima l'escussione del garante. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in R
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